Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-03-05, n. 202501866
Ordinanza cautelare
2 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza
5 marzo 2025
Ordinanza cautelare
2 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza
5 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/03/2025
N. 01866/2025REG.PROV.COLL.
N. 06776/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6776 del 2024, proposto dall’Università degli studi di Roma La Sapienza, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta Pistis, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione terza) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare del 2 ottobre 2024, n. 3641;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere -OMISSIS- Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Andrea Fedeli per l’Avvocatura dello Stato ed Elisabetta Pistis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellato indicato in intestazione, professore ordinario presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ha agito nella presente sede giurisdizionale amministrativa per l’annullamento del decreto rettorale del 18 ottobre 2022, n. -OMISSIS-, con cui l’ateneo ha disposto nei suoi confronti la revoca a decorrere dal 1° febbraio 2014 dell’assegno ad personam (c.d. trascinamento) ai sensi degli artt. 202 del testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ( Interventi correttivi di finanza pubblica ), a suo tempo riconosciutogli per il passaggio nei ruoli del personale docente universitario provenend dalla magistratura ordinaria. L’impugnazione è stata poi estesa al recupero delle differenze stipendiali conseguentemente disposto, per un ammontare complessivamente pari ad € 281.825,56 (nota in data 5 gennaio 2023, n. 877). Inoltre ha chiesto l’accertamento del suo diritto all’assegno personale anche dopo la sua abrogazione, ad opera della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014 ). In via subordinata ha chiesto che sia accertata l’illegittimità della ripetizione degli emolumenti dopo l’entrata in vigore della legge da ultimo richiamata; e in via di ulteriore subordine ha domandato l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui è stata con essi disposta la ripetizione delle somme al netto delle sole trattenute previdenziali e assistenziali e non anche di quelle fiscali e per la restituzione delle differenze (domanda poi rinunciata).
2. Le domande, proposte con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, integrato da motivi aggiunti, sono state respinte con la sentenza i cui estremi sono indicati in epigrafe, ad eccezione della sola contestazione sulle modalità del recupero degli emolumenti, al lordo delle ritenute fiscali. A fondamento della statuizione di accoglimento è stato richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui in base al testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 10, comma 2- bis ) « la ripetizione dell’indebita erogazione stipendiale deve sempre avvenire al netto delle ritenute fiscali » (il richiamo è stato nello specifico riferito alla sentenza di questo Consiglio di Stato, sezione II, del 1° luglio 2021, n. 5014).
3. La sentenza è appellata per quanto di rispettivo interesse dall’ateneo resistente e dal ricorrente in via principale e incidentale autonoma.
4. Il primo deduce di essersi conformata alla regola enunciata