Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-03-25, n. 202102522
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Testo completo
Pubblicato il 25/03/2021
N. 02522/2021REG.PROV.COLL.
N. 10535/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 10535 del 2015, proposto da
Societa' Cooperativa Edilizia Lega San Paolo Auto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pallottino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale PE Mazzini, 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofali, domiciliataria ex lege in Roma, via del Tempio di Giove n.21;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del suo Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, domiciliata presso l’Ufficio legale della Regione in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
IN EL, RO CA, LO RC, NT AS, SA OL, RM NI, IO TO, DR RR, NO AN, IO AN, UE ST, KA DE, RT VE, AL Lo Po, PE VE, OR CI, HE RO, NT JO, LV ER, CE IS e CA PA, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Perticaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale PE Mazzini n.146;
RI RI, LO AR, AR CI, RL LL, AR OL CO, DR PI, NU RI, CO Bellu, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda-bis, 22 aprile 2015, n. 5873, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Regione Lazio, di IN EL, RO CA, LO RC, NT AS, SA OL, RM NI, IO TO, DR RR, NO AN, IO AN, UE ST, KA DE, RT VE, AL Lo Po, PE VE, OR CI, HE RO, NT JO, LV ER, CE IS e di CA PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Giorgio Manca, nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società Cooperativa Edilizia “Lega San Paolo Auto” (in prosieguo anche solo Cooperativa) ha realizzato un programma di edilizia economica e popolare, sulla base delle convenzioni stipulate il 12 febbraio 2007 con la Regione Lazio e con il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, aventi per oggetto la concessione alla Cooperativa del diritto di superfice per la durata di anni 99, su un’area edificabile nel piano di zona “C24 Via Longoni”, con il finanziamento agevolato della Regione Lazio, per la costruzione di alloggi da concedere in locazione, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493) e dell’art. 8, commi da 3 a 8, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
Gli alloggi sono stati assegnati in locazione, con il canone determinato nell’importo pari a 4,3% del prezzo di cessione.
2. - Dopo circa quattro anni, l’amministrazione comunale comunicava l’avvio del procedimento in autotutela finalizzato alla «verifica dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione ed eventuale loro nuova determinazione» , sull’assunto che nel calcolare il prezzo di cessione degli alloggi e, di conseguenza, l’importo del canone di locazione, non era stato tenuto conto del finanziamento pubblico agevolato concesso per la realizzazione del programma. All’esito del procedimento di riesame in autotutela, è stato emanato il provvedimento dirigenziale n. 107048 del 31 ottobre 2013, con il quale è stata rideterminata la tabella dei prezzi di cessione degli alloggi, dalla cui applicazione è derivata la determinazione dei canoni di locazione di importo inferiore a quelli determinati dalla Cooperativa al tempo della assegnazione degli alloggi.
3. - Il provvedimento è stato impugnato dalla Cooperativa con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che lo ha respinto sulla essenziale considerazione che «se anche nella convenzione tra la ricorrente e il Comune di Roma l’obbligo di scomputare l’entità del finanziamento dal costo di costruzione non è stato compiutamente esplicitato» , per identità di ratio della normativa «gli interventi edilizi in questione rispondono nella sostanza alla normativa di cui alla L. 17.2.1992 n. 179, il cui art. 6, comma 3, prevede che i contributi pubblici concessi vadano a coprire parte del costo convenzionale […]. Il contributo a fondo perduto attribuito dalla Regione […] non costituisce un costo effettivo e quindi deve essere scomputato» .
Anche i vizi attinenti al provvedimento di annullamento e riforma in autotutela sono stati respinti dal primo giudice, nei diversi profili dedotti dalla Cooperativa ricorrente.
4. - La Cooperativa ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza sulla base