Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-02, n. 202209526

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-02, n. 202209526
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209526
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 09526/2022REG.PROV.COLL.

N. 07772/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7772 del 2019, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato C V, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A D A in Roma, via Montevideo, n. 10;



contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale-OMISSIS-, Sezione Prima quater , -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista l’ordinanza della sez. IV di questo Consiglio di Stato dell’-OMISSIS-2019, n. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 ottobre 2022, tenuta da remoto, alla quale nessuno è comparso per le parti, essendovi richiesta degli appellanti di passaggio in decisione senza discussione da remoto, il Cons. A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il T.a.r.-OMISSIS-, -OMISSIS-, Prima Sezione quater , con la sentenza n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-ha respinto il ricorso proposto da più candidati, tra i quali gli odierni appellanti, per l’annullamento della graduatoria relativa alla prova scritta del concorso a 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte riferita ai 179 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, approvata con decreto del Direttore centrale per le risorse umane n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, nonché degli atti successivi e presupposti, nominativamente indicati, tra i quali il bando di concorso. Ha respinto conseguentemente anche i motivi aggiunti presentati avverso il decreto di approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori, che non contemplava i nominativi dei ricorrenti. Questi avevano esposto che, pur avendo ottenuto un punteggio superiore a quello espressamente richiesto dal bando per superare le prove scritte (6/10), erano stati esclusi dal prosieguo della selezione concorsuale per effetto del criterio quantitativo contingentato di cui all’art. 12 del bando, che prevede la convocazione alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali soltanto dei primi 300 candidati idonei, seguendo l’ordine di graduatoria.

1.1. Il primo giudice ha ritenuto legittima, oltre che « logica, ragionevole e conforme all’interesse pubblico », la richiamata clausola in quanto limita il numero di candidati da convocare alle prove successive a quella scritta (poi stabilito in 1157, sui 645 disponibili a seguito di elevazione del numero originario) « in base ad una previsione ragionevole e fondata sull’esperienza dei concorsi precedenti ».

2. L’appello propone un unico motivo di doglianza, sviluppato in più paragrafi, allo scopo di individuare i riferimenti normativi che renderebbero illegittima la metodica del “doppio sbarramento”, che preclude la prosecuzione del concorso ai candidati che, pur avendo superato la soglia di idoneità, non si sono collocati in graduatoria in posizione utile ad accedere alle prove successive. In sintesi, a fronte di plurime disposizioni che indicano in 6/10 il punteggio sufficiente al superamento delle prove scritte, anche strutturate sotto forma di domande a risposta sintetica o multipla (combinato disposto degli artt. 12 e 21 del d.P.R. n. 903 del 1983 e artt. 2, lett. h), 12 e 14 del d.m. n. 129 del 2005), non sarebbe ravvisabile nell’ordinamento alcuna previsione che legittimi una ulteriore soglia di sbarramento. Laddove, infatti, il legislatore ha inteso prevederla, lo ha fatto in maniera esplicita, siccome disposto dall’art. 6 del richiamato decreto ministeriale del 2005 con riferimento alle sole prove preselettive.

2.1. Per completezza ricostruttiva della vicenda in fatto va ricordato che la Sezione IV di questo Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS-, in riforma dell’ordinanza cautelare del T.a.r., aveva accolto l’istanza cautelare proposta dagli interessati, nei limiti della loro ammissione con riserva alle ulteriori fasi del concorso, con l’esclusione di qualunque eventuale effetto ulteriore di costituzione del rapporto nel caso di conclusione favorevole della procedura selettiva, ove intervenuta prima della definizione del presente giudizio. Con successiva ordinanza -OMISSIS-, in sede di ottemperanza, aveva ordinato all’amministrazione di dare esecuzione a

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