Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2020-06-19, n. 202003583

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2020-06-19, n. 202003583
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003583
Data del deposito : 19 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2020

N. 03922/2020 REG.RIC.

N. 03583/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03922/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3922 del 2020, proposto da


C.M. Service s.r.l., Gestione Servizi Integrati s.r.l., Impresa Piemonte s.r.l., Smeraldo S.r.l. e Interservice s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati A C e M O, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;


contro

Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Evolve Consorzio Stabile, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con C.I.S. Soc. Coop., Mast Soc. Coop., Florida 2000 s.r.l. e Unilabor s.c.a.r.l., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda) n. 4312/2020, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consip s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l’art. 98 Cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, tra altro, stabilisce ai commi 5 e 6, rispettivamente, che “ Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso ”, e che “ Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge ”;

Visto l’art. 4 del d.-l. 30 aprile 2020, n. 28 ( Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19 ), che dispone al comma 1, tra altro, che “ A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L’istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l’istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto ”;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 il Cons. A B;


Rilevato che la parte appellante, preso atto delle difese depositate dalla resistente Consip s.p.a. alle ore 21,20 del 16 giugno 2020, ha presentato il 17 giugno 2020 istanza ex art. 4, comma 1, d.-l. 30 aprile 2020, n. 28, per la discussione da remoto della sua domanda cautelare, fissata per la trattazione all’odierna camera di consiglio;

Considerato che la predetta istanza è successiva al decreto presidenziale n. 17 del 15 giugno 2020, che ha provveduto alle ammissioni alla discussione orale da remoto per la stessa camera di consiglio, e che pertanto, ai fini della sua delibazione, è necessario disporre il rinvio della trattazione dell’affare cautelare;

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