Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-03-22, n. 202402801

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-03-22, n. 202402801
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402801
Data del deposito : 22 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2024

N. 02801/2024REG.PROV.COLL.

N. 00128/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 128 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio RI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la RI, Sezione staccata di Reggio RI, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio RI;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. La -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la RI il provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Reggio RI in data 7 maggio 2019 ai sensi dell’art. 91 d.lvo n. 159/2011, con contestuale diniego di iscrizione nell’elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list ).

2. Il provvedimento interdittivo si fonda su un complesso quadro indiziario sulla base del quale l’organo prefettizio ha ritenuto “ l’impresa in argomento soggetta a potenziali condizionamenti da parte della criminalità organizzata ”.

Gli elementi indiziari da cui tale condizionamento è stato desunto sono stati nel dettaglio individuati:

- nei precedenti penali a carico del sig. -OMISSIS-, amministratore e socio unico della società;

- nei rapporti di parentela dello stesso con soggetti (la moglie -OMISSIS- ed il fratello -OMISSIS-) coinvolti nell’ambito degli stessi procedimenti penali;

- nelle frequentazioni del sig. -OMISSIS--OMISSIS-con soggetti controindicati.

Viene rilevato dalla EF reggina, in particolare:

- che i fratelli -OMISSIS-sono stati coinvolti nel procedimento penale R.G.N.R.-OMISSIS- presso la Procura della Repubblica di Reggio RI – D.D.A. scaturito dall’operazione “ -OMISSIS- ” per i reati di associazione a delinquere e illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravati dall’art. 7 l. n. 203/1991, pur se entrambi assolti - con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-del 2 ottobre 2018 - perché il fatto non sussiste;

- che sia i fratelli -OMISSIS-che -OMISSIS- sono stati condannati per truffa aggravata (art. 640- bis c.p.) con sentenza del Tribunale di Reggio RI del 17 febbraio 2015, avverso la quale è pendente il giudizio d’appello;

- che -OMISSIS--OMISSIS-è destinatario in data 17 novembre 2010 dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali nel settore dell’edilizia pubblica per mesi due, emessa nell’ambito del citato p.p. n.-OMISSIS- R.G.N.R.;

- che -OMISSIS--OMISSIS-è stato condannato con decreto penale di condanna dal Tribunale di Cosenza per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Il T.A.R. adito, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso, sul rilievo che “ gli elementi individuati dall’autorità prefettizia nella motivazione dell’impugnata interdittiva sono, invero, da ritenersi idonei a supportare la formulata prognosi di permeabilità dell’impresa a condizionamenti della criminalità organizzata non potendo, pertanto, la stessa ritenersi affetta dai vizi indicati in ricorso ”.

Il T.A.R. ha posto in particolare in rilievo:

- “ la condanna del signor -OMISSIS-, legale rappresentante ed amministratore unico della società ricorrente, per il reato di cui all’articolo 640 bis c.p. espressamente annoverato tra i c.d. reati spia, a nulla rilevando la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di condanna, atteso il chiaro riferimento contenuto nell’articolo 84, comma 4, lett. a) del d.lgs 159/2011 alle condanne anche non definitive dalle quali può desumersi il rischio di infiltrazione mafiosa ”;

- “ la condanna per lo stesso reato e nell’ambito dello stesso procedimento penale della moglie e del fratello del -OMISSIS-, a dimostrazione di un contesto familiare fortemente controindicato e di una cointeressenza economica dei soggetti coinvolti nella vicenda da cui è scaturita la condanna ”;

- “ le frequentazioni anche recenti, come emerge dalla nota della Questura di Reggio RI del 21 marzo 2019, dell’amministratore unico della società ricorrente con soggetti gravati da pregiudizi penali ”.

4. Avverso la sentenza suindicata l’originaria parte ricorrente formula le censure che compendiano il portato critico dell’appello in esame, al cui accoglimento si oppongono il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Reggio RI.

Lamenta in sintesi la parte appellante che sia il provvedimento interdittivo originariamente impugnato, sia la sentenza appellata sono carenti di una adeguata analisi intesa a far emergere la reale portata indiziante degli elementi da cui la EF di Reggio RI ha inteso desumere il paventato pericolo di condizionamento della -OMISSIS- da parte della criminalità organizzata.

Essa deduce, con particolare riguardo alla condotta di truffa aggravata ex art. 640- bis c.p., che tanto nell’interdittiva, quanto nella sentenza appellata non v’è il minimo riferimento ai fatti concreti oggetto del procedimento penale, ma solo l’enunciazione del titolo di reato, ritenuto automaticamente sintomatico del condizionamento mafioso dell’impresa, in contrasto con le indicazioni rivenienti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 178 del 30 luglio 2021 e con il fondamentale principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost..

Deduce altresì la parte appellante che analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo all’ulteriore (ed unico altro) elemento fondante l’interdittiva antimafia, ovverosia le paventate frequentazioni del sig. -OMISSIS--OMISSIS-con soggetti controindicati, facendo difetto ogni riferimento ai relativi precedenti, allo stato attuale dei relativi procedimenti, alla natura delle condotte di reato ovvero alla rilevanza dei suddetti pregiudizi sul piano dell’attività di impresa della -OMISSIS-.

5. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 21 febbraio 2022, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare della società appellante, rilevando che “ ad un primo sommario esame, proprio della presente fase, l’istanza cautelare non appare suscettiva di favorevole delibazione, dal momento che le ragioni difensive su cui riposa l’appello, segnatamente quanto alla tenuta del quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado, necessitando di un approfondimento nell’appropriata sede di merito, non appaiono contraddistinte da immediata ed evidente concludenza dimostrativa ” ed aggiungendo che “ nelle more, va accordata prevalenza, in una valutazione comparativa dei contrapposti interessi, all’esigenza di neutralizzare ogni possibile tentativo di interferenza nell’economia legale di influenze mafiose ”.

6. In vista dell’udienza di merito, la parte appellante ha depositato una memoria intesa a ribadire le sue deduzioni.

7. La causa, all’esito dell’odierna udienza pubblica, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione di merito.

8. L’appello, ad avviso della Sezione, non è meritevole di accoglimento.

9. Non può non muoversi, prima di procedere alla valutazione della fondatezza delle censure di parte appellante, dai principi elaborati dalla giurisprudenza ai fini dell’inquadramento sistematico dell’istituto interdittivo e della estrapolazione dalla relativa disciplina legale di un complesso di indicazioni interpretative utili, da un lato, a vincolarne l’applicazione a criteri di tassatività, ragionevole prevedibilità e certezza, dall’altro lato, a garantire l’effettività del sindacato giurisdizionale sulla legittimità delle relative espressioni provvedimentali, a salvaguardia dei diritti (a cominciare dalla libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.) che dall’esercizio del potere preventivo in parola sono destinati ad essere pesantemente sacrificati.

E’ stato in particolare a più riprese affermato (cfr., di recente, Consiglio di Stato, Sez. III, 19 gennaio 2024, n. 614) che “ l’informativa antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa. La funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo

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