Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-11, n. 201908412
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Testo completo
Pubblicato il 11/12/2019
N. 08412/2019REG.PROV.COLL.
N. 04150/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4150 del 2009, proposto dalla società Elber s.r.l. in proprio e quale mandataria del R.t.i. costituito dalla Beatrix s.r.l. e Segesta 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A B, A C e F M G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, via Lutezia, n. 8;
contro
il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G C e M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C in Roma, viale Liegi, n. 32, nonché dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Michelon in Verona, piazza Bra, n.1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00460/2009, resa tra le parti, concernente diniego di esonero dal pagamento del contributo di costruzione per permesso di costruire
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;
Viste le memorie e le memorie di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2019 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato A C e l’avvocato M C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Elber s.r.l. (d’ora in avanti, per comodità, solo la società), operante nel settore immobiliare con particolare riguardo alla realizzazione di strutture con destinazione socio-assistenziale e sanitaria, è risultata aggiudicataria, quale mandataria capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo con le imprese Beatrix s.r.l. e Segesta 2000 s.r.l., di una procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Verona avente ad oggetto l’alienazione di un terreno su cui realizzare una Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) convenzionata con il servizio sanitario pubblico, da gestire per non meno di 30 anni, investendo un importo non inferiore a euro 500.000 per la costruzione di un centro di aggregazione per anziani su un’area contigua di proprietà comunale e la sistemazione di altra area; un importo ulteriore non inferiore a euro 100.000 per l’accollo di interventi di ampliamento di una struttura di proprietà comunale sita nel medesimo Comune di Verona, alla via Don Leonardo 1/D.
Ha impugnato innanzi al T.A.R. per il Veneto:
-la nota in data 10 novembre 2008 del dirigente dello S.U.A.P. del Comune di Verona con la quale è stata respinta la propria richiesta di esonero dal pagamento del contributo di costruzione e di conseguente restituzione della prima rata versata per oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione, nonché di svincolo delle fideiussioni prestate a garanzia delle ulteriori rate, con riferimento al permesso di costruire n. 06.03/008333 dell’11 settembre 2008, avente ad oggetto la realizzazione della prevista R.S.A. sul terreno acquistato, catastalmente identificato al foglio 247, mappali 607, 823, 826,666,667,668,669 e 827;
- del richiamato permesso di costruire dell’11 settembre 2008, nella parte in cui determina in euro 199.901,09 il contributo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione; euro 240.382,62, quello dovuto per costo di costruzione;
- ogni altro atto presupposto o connesso, ed in particolare la nota prot. n. 207411 dell’11 settembre 2009 recante invito al ritiro del succitato permesso di costruire solo previo pagamento del contributo di costruzione. In particolare, ha evocato il proprio diritto all’esenzione dal versamento del contributo di costruzione giusta l’applicabilità al caso di specie dell’art. 17, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001.
2. Il T. A.R. adìto con sentenza n. 460/2009 ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte infondato, condannando anche la società al pagamento delle spese di giudizio. Essendo stato il permesso di costruire rilasciato l’11 settembre 2008, e l’istanza di restituzione degli oneri concessori versati in relazione allo stesso presentata in data 27 ottobre 2008, la sua notifica al Comune di Verona il 14 gennaio 2009 si paleserebbe tardiva, in quanto effettuata oltre il termine previsto di 60 giorni. Da ciò discenderebbe anche l’inammissibilità delle residue censure, in quanto rivenienti da un atto -il permesso di costruire- i cui effetti si sono ormai cristallizzati, in quanto non impugnato tempestivamente.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società eccependo in via preliminare l’avvenuta violazione degli artt. 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, entrambi costituzionalmente garantiti e dell’art. 112 c.p.c.: la scelta di introitare immediatamente la causa al merito senza segnalare alla parte la questione pregiudiziale della presunta tardività della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, si paleserebbe infatti ingiustificatamente irrispettosa del principio del contraddittorio. Tale ritenuta tardività, oltre tutto, sarebbe fondata sull’erroneo assunto che il giudizio promosso fosse soggetto al normale termine decadenziale che connota i rimedi impugnatori, laddove, trattandosi invece della rivendicazione di un diritto soggettivo patrimoniale (quello a vedersi dichiarare l’insussistenza del debito contributivo per oneri concessori), esso sarebbe assoggettato ai ben diversi termini ordinari di prescrizione.
Ma anche a riconoscere al ricorso de quo natura prettamente impugnatoria, esso si palesava tempestivo in relazione alla nota di reiezione della propria istanza di esenzione, recapitata alla ricorrente il 19 novembre 2008: la nota infatti, copiosamente esplicativa delle scelte effettuate nella quantificazione degli oneri, avrebbe carattere innovativo, e non meramente confermativo, del permesso di costruire, con ciò legittimandone l’impugnativa.
Nel merito, la società ha pertanto riproposto tutti gli originari motivi di doglianza, in quanto non vagliati dal giudice di prime cure, ed in particolare:
-violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 9, lett. f), della l. 28 gennaio 1977, n. 10 e 81,82,83 e 88 della L.R. Veneto del 27 giugno 1985, n. 61, per avere il Comune di Verona ritenuto inapplicabili le distinte ipotesi di esonero dal pagamento dei contributi ivi previste. La società, infatti, legittimamente doveva essere qualificata come “ente istituzionalmente competente”, siccome previsto dalla normativa, vista la peculiarità e il dettaglio degli impegni assunti. Ma essa avrebbe potuto beneficiare anche della seconda ipotesi di esonero, pure riconducibile alla norma de qua ed espressamente invocata nell’apposita istanza rivolta al Comune, avendo realizzato « opere di urbanizzazione .. in attuazione di strumenti urbanistici ». In denegata ipotesi, la società avanza istanza di riconoscimento del diritto alla riduzione del contributo di costruzione di cui all’art. 19, commi 1 e 2 del medesimo d. P.R. n. 380/2001, che contiene una disciplina agevolata per i permessi di costruire relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi, ovvero relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o, più genericamente, allo svolgimento di servizi.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Verona con atto di stile. Con successiva memoria, depositata in vista dell’odierna udienza, ha contestato nel merito la pretesa avversaria, difendendo la correttezza dell’operato dei propri uffici. Ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’ultimo motivo di doglianza, essendo stata attuata dal Comune la riduzione prevista dall’invocato art. 19 del richiamato d.P.R. n. 380/2001.
Parte appellante a sua volta ha presentato memorie, insistendo per le eccezioni di rito, da ultimo con richiesta di rimessione della decisione al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 105, comma 1, C.P.A. ; nel merito, a supporto della propria ricostruzione, ha fornito un aggiornamento dello stato di fatto conseguente alla vicenda: l’edificio realizzato in base al permesso di costruire del cui contributo di costruzione si controverte è stato (sin dal 2010) locato dall’appellante all’impresa Segesta s.r.l., facente parte del raggruppamento, in quanto operante nel settore sanitario-assistenziale, con destinazione d’uso quale Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) e Centro servizi per persone anziane, strutture, queste ultime, relativamente alle quali la Regione Veneto ed il Comune di Verona hanno rilasciato (e poi di volta in volta rinnovato) l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale; essa società ha versato al Comune di Verona (con riserva di ripetizione) tutti gli importi pretesi a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (per complessivi €. 199.901,09) ed a titolo di contributo sul costo di costruzione (per complessivi €. 240.382,62), con un esborso complessivo di €. 440.283,71, somma in relazione alla quale chiede la restituzione di quanto accertato come non dovuto.
4. All’udienza pubblica del 22 ottobre, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Ritiene il Collegio che il primo motivo di appello sia fondato e come tale meritevole di accoglimento, nei