Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-20, n. 202300695

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-20, n. 202300695
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300695
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2023

N. 00695/2023REG.PROV.COLL.

N. 00792/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 792 del 2021, proposto da
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna, n. 14;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Mario De Scalzi Da Pozzo, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabiana Seghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11466/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Federica Varrone ed E S.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - La RAI ha impugnato avanti il TAR per il Lazio la Delibera n. 133/11/CSP con la quale l’Autorità per le garanzie nella comunicazioni (AGCom), a seguito di due esposti presentati da alcuni parlamentari, le ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 100.000, per la violazione dell’art. 1, comma 31, della legge n. 249/97, in ragione della “ anomalia dell'intervista concessa da Presidente del Consiglio e andata in onda sul TG2 delle 20,30 del 20.5.2011, con un tempo di parola di 1 minuto e 38 secondi”.

Tale intervista, secondo l’Autorità, avrebbe contenuto l’esposizione di valutazioni politiche riferite alle imminenti elezioni amministrative e, quindi, ancorché trasmessa in un telegiornale, per la modalità di realizzazione e per gli argomenti trattati, concretizzerebbe una forma di comunicazione politica e non di informazione.

1.1 – A sostegno del ricorso, la RAI ha dedotto le seguenti censure:

- i parlamentari che hanno presentato gli esposti si sono limitati all’invio all’AGCom, non premurandosi di reperire il numero di fax della RAI. AGCom ha successivamente inoltrato gli esposti alla RAI, ma ciò ha fatto comunque perdere all’azienda ore e giorni preziosi; ciò integrerebbe la violazione della norma che impone al denunciante di dare notizia della denuncia al denunciato, con la conseguenza che l’AGCom avrebbe dovuto archiviare l’esposto;

- oltre ad esistere una “giustificazione” per l’intervista, esistendo un oggettivo interesse informativo del pubblico a conoscere il punto di vista del Presidente del Consiglio in ordine alla situazione venutasi a creare in seguito alla sconfitta elettorale subita dai partiti di governo nel primo turno delle elezioni locali, nella stessa edizione il TG2 ha dedicato al leader del principale partito di opposizione un tempo di parola di 60" dedicati interamente alle elezioni amministrative, così rispettando la par condicio elettorale;

- la sanzione pecuniaria subita dalla ricorrente sarebbe priva di base giuridica: da un lato, la mera

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