Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2012-11-24, n. 201204988

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2012-11-24, n. 201204988
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204988
Data del deposito : 24 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05914/2012 AFFARE

Numero 04988/2012 e data 24/11/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 29 agosto 2012




NUMERO AFFARE

05914/2012

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, dipartimento per l'istruzione.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da C D, avverso il d.m. 8 aprile 2009, n. 42, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con cui sono stati fissati i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (immissioni in ruolo per conferimento supplenze), in particolare art. 1, comma 11, nella parte in cui si dispone il collocamento “in coda” e non “a pettine” dei docenti che abbiano chiesto l’inserimento in graduatoria in altre tre province;

LA SEZIONE

Viste le relazioni generali in data 23.11.2011 e in data 28.9.2011, prot. n. 7856, aventi ad oggetto: “Ricorso straordinario avverso il D.M. 42/2009”, con le quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, riferisce sul contenzioso in atto e chiede il parere del Consiglio di Stato, tra gli altri, sul ricorso sopraindicato;

Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere G M;


Premesso e considerato:

La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento delle disposizioni dell’art. 1, comma 11, del D.M. 8.4.2009, n. 42, e degli atti applicativi conseguenti, chiedendo la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, in quanto lesivi del suo interesse ad essere inserita nelle graduatorie delle altre province indicate, in cui intende trasferirsi, secondo un criterio “meritocratico”.

Sotto il profilo dell’interesse sostanziale all’impugnativa che, com’è noto, deve persistere anche al momento della decisione del gravame (Cons. St., A.P., 29 gennaio 2003, n. 1), non può mancarsi di osservare che la normativa, di cui si contesta in questa sede l’applicazione con effetti lesivi nei confronti della parte interessata, in parte è già stata annullata da questa Sezione con pareri n. 5306/2010, n. 5312/2010 e n. 5810/2010, tutti resi nell’adunanza del 13 luglio 2011.

Di qui potrebbe evidenziarsi un primo immediato profilo di parziale improcedibilità del ricorso straordinario in esame che, per le ragioni testé ricordate, ha come oggetto una normativa di rango secondario, la quale, pur essendo immediatamente lesiva della parte ricorrente, deve ritenersi non più esistente nel mondo giuridico.

In ogni caso, preliminarmente, va rilevato il difetto di sottoscrizione del ricorso straordinario da parte della reclamante, il che conduce necessariamente la Sezione a rilasciare un responso di nullità del gravame per difetto di un elemento essenziale (Cons. Stato, I, 4 marzo 1992, n. 694), con assorbimento dell’istanza cautelare.

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