Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-03-19, n. 201201526
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Testo completo
N. 01526/2012REG.PROV.COLL.
N. 11265/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11265 del 2004, proposto dall’Inpdap – Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica, rappresentato e difeso dall'avvocato Piera Messina, con domicilio eletto presso Piera Messina in Roma, via C. Beccaria 29;
contro
il signor LO ET;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO: SEZIONE III n. 01290/2004, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2012 il Cons. Claudio Boccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione terza, ha accolto il ricorso del signor ET LO volto ad ottenere la declaratoria del suo diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, sulla base di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 87 del 1994.
Avverso tale sentenza ha proposto appello (n. 11265 del 2004) l’INPDAP, chiedendone l’annullamento.
2. L’art. 3, comma 1, della legge n. 87 del 1994, nello stabilire l’inclusione di una quota dell’indennità integrativa speciale nel computo dell’indennità di buonuscita dei dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, dispone che tale trattamento abbia luogo anche nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984 “per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o analogo trattamento”.
3. Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso presentato dal signor LO ritenendo che i comportamenti dallo stesso posti in essere fossero conformi alla vigente normativa in