Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-05-02, n. 202203429
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Pubblicato il 02/05/2022
N. 03429/2022REG.PROV.COLL.
N. 09069/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9069 del 2021, proposto dalla A.t.e.r.p. Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale - distretto di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune Reggio di Calabria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato P P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, n. 00783/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Reggio di Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2022 il consigliere Giuseppe Rotondo;uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso n.r.g. 266/2021, proposto ai sensi dell’art. 31 e 117 c.p.a., l’ATERP (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica regionale della Calabria) evocava innanzi al Tar per la Calabria, sede di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria per lamentare l’inerzia dell’amministrazione comunale in ordine all’atto stragiudiziale di diffida notificatole il 23 marzo 2021 (acquisito al protocollo dell’Ente il successivo giorno 25, al n. 61264).
1.2. Con tale atto, l’istante chiedeva la declaratoria dell’obbligo del Comune a compiere le proprie valutazioni in merito all’acquisizione sanante, ex art. 42-bis, dell’area del rione di San Giovannello in Reggio Calabria, con corresponsione dei relativi indennizzi.
2. Si costituiva il Comune che, in corso di giudizio, in data 4 settembre 2021, depositava nota pari data, prot. 160771, recante in oggetto: “Riscontro atto stragiudiziale di diffida Area San Giovannello Reggio Calabria”.
3. Il Tar per la Calabria, con sentenza n. 783/2021, dichiarava il ricorso inammissibile stante “l’insussistenza del presupposto della violazione di un preciso obbligo di provvedere necessario per la formazione del silenzio-inadempimento”.
3.1. In particolare, il Tar riteneva essere “mai sorto in capo al Comune di Reggio Calabria l’obbligo, addotto dalla ricorrente a fondamento della domanda proposta, di regolarizzazione della cessione dell’area di cui si controverte con un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis T.U. n. 327/2001. L’insussistenza di un siffatto obbligo, d’altronde, era stata motivatamente già rappresentata dal Comune di Reggio Calabria con la sopra citata nota del 4/9/2021 di riscontro alla diffida dell’Aterp del 23/3/2021, in seno alla quale, come visto, veniva motivatamente esclusa, quanto alle modalità da osservarsi ai fini della regolarizzazione del trasferimento dell’area di cui si controverte, l’asserita necessità di definizione del procedimento mediante un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. espropriazioni, essendosi le parti reciprocamente vincolate, con impegni assunti in accordi formali, a regolare lo specifico rapporto giuridico qui in rilievo mediante strumenti prettamente negoziali, senza spendita di potestà pubblicistiche. D’altro canto, a fronte del citato accordo del 26/5/2003 e delle pattuizioni integrative successivamente siglate tra le parti, l’Aterp ben avrebbe potuto agire per ottenerne la relativa esecuzione facendo ricorso agli appositi rimedi apprestati dall’ordinamento”.
4. Appella l’