Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-11-08, n. 201007910
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N. 07910/2010 REG.SEN.
N. 02141/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso nr. 2141 del 2010, proposto dal signor C C, rappresentato e difeso dall’avv. F L, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Alessandro III, 6,
contro
il COMUNE DI ACERRA, in persona del Sindaco
pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. S R, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
per l’esecuzione
del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 2004 che in parte qua recepisce il parere reso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato nr. 2586/02 del 30 aprile 2003, con cui è stato disposto l’annullamento del P.I.P. e di tutti gli atti dell’intera procedura espropriativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;
Vista la memoria prodotta dal ricorrente in data 5 ottobre 2010 a sostegno delle proprie difese;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2010, il Consigliere R G;
Uditi l’avv. Agliata, su delega dell’avv. Laudadio, per il ricorrente e l’avv. Matassa, su delega dell’avv. Rainone, per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor C C ha agito per l’esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 2004, reso a seguito di ricorso straordinario dallo stesso proposto su conforme parere della Sezione Seconda di questo Consiglio di Stato, con il quale sono stati annullati gli atti relativi al Piano per gli insediamenti produttivi approvato dal Comune di Acerra con delibera consiliare nr. 37 del 4 maggio 1999, nonché alla procedura espropriativa concernente suoli in sua proprietà ricadenti all’interno del predetto P.I.P.
Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato l’inottemperanza dell’Amministrazione comunale a quanto statuito col predetto decreto presidenziale, avendo la stessa posto in essere atti ulteriori della procedura ablatoria in prosecuzione dell’ iter procedimentale annullato;pertanto, egli ha chiesto ordinarsi al Comune di Acerra di dare esecuzione al medesimo decreto, con successiva nomina di commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.
Il Comune di Acerra, ritualmente costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene all’attenzione della Sezione il ricorso proposto dal signor C C per l’esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 2004, di accoglimento del ricorso straordinario dallo stesso ricorrente proposto.
Con tale decreto, sono stati annullati gli atti di adozione del Piano per gli insediamenti produttivi in cui ricadevano i suoli in proprietà del ricorrente siti nel Comune di Acerra (delibere di Consiglio Comunale nr. 16 del 31 marzo 1999 e nr. 37 del 4 maggio 1999), nonché i successivi atti della procedura espropriativa promossa dal Comune sui suoli suindicati.
In particolare, parte ricorrente lamenta che in epoca successiva al menzionato decreto presidenziale l’Amministrazione ha posto in essere atti (decreto dirigenziale di proroga dei termini per l’espletamento della procedura ablatoria, diniego di permesso di costruire) i quali anche nella loro motivazione presuppongono la perdurante vigenza del P.I.P. e pretendono di porsi in continuità con la procedura di esproprio annullata.
Tale essendo la situazione successiva al richiamato d.P.R. (non contestata ex adverso ), il ricorso in ottemperanza si appalesa inammissibile, dovendo trovare accoglimento l’eccezione in tal senso sollevata dall’Amministrazione resistente.
Ed invero, come correttamente evidenziato da quest’ultima, il decreto presidenziale di cui oggi si chiede l’esecuzione rientra nel genus delle decisioni autoesecutive, tali cioè da assicurare ex se soddisfazione all’interesse azionato dal ricorrente, per le quali è jus receptum che non vi è necessità di alcuna attività di ottemperanza (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 6 dicembre 1998, nr. 8;Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2006, nr. 5995).
In altri termini, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta con l’annullamento del P.I.P. e degli atti della procedura espropriativa, a seguito dei quali ciò che residua in capo all’Amministrazione non è il dovere di espletare alcuna attività esecutiva del decisum, bensì il proprio potere “ordinario” da esercitare in sede di rinnovazione dell’attività provvedimentale già censurata.
L’esattezza e la pertinenza di tale principio, dal quale questa Sezione non ravvisa motivo per discostarsi, è confermata dalla singolarità del petitum formulato dal ricorrente nella presente sede, laddove si chiede ordinarsi al Comune di Acerra di annullare gli atti oggetto del citato d.P.R. dell’8 settembre 2004: ciò che all’evidenza è incongruo, trattandosi di atti già caducati proprio per effetto di detto decreto presidenziale.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi invocando il vizio di nullità per violazione o elusione del giudicato, oggi disciplinato dall’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, nr. 241, dovendo a tale vizio, in relazione alle richiamate ipotesi di decisioni autoesecutive, riconoscersi uno spazio di operatività alquanto limitato;in particolare, tale vizio sarà ravvisabile nella sola ipotesi-limite in cui l’Amministrazione, all’esito del giudicato di annullamento, ponga in essere nuovi provvedimenti affetti dai medesimi vizi già censurati in sede giurisdizionale, ma non anche laddove si tratti di atti nuovi, ulteriori e diversi, dei quali si lamentino autonomi vizi (ancorché in via derivata dalla pregressa statuizione di annullamento).
Di tanto, del resto, risulta ben consapevole lo stesso odierno ricorrente, il quale risulta aver impugnato in sede giurisdizionale, con separati ricorsi, gli atti posti in essere dal Comune di Acerra dopo il d.P.R. dell’8 settembre 2004: è in tale sede che andranno fatte valere tutte le doglianze formulabili avverso tali atti, ivi compresa quella di violazione del decreto presidenziale in questione.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti, s’impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in dispositivo.