Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2019-10-22, n. 201900010

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2019-10-22, n. 201900010
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900010
Data del deposito : 22 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2019

N. 00010/2019REG.PROV.COLL.

N. 00004/2019 REG.RIC.A.P.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4 di A.P. del 2019, proposto da
Nokia Solutions and Networks s.p.a. (già Alcatel - Lucent Italia s.p.a.), rappresentata e difesa dagli avvocati C V e S V, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza dei Caprettari 70;

contro

Provincia di Asti e Comune di Asti, rispettivamente in persona del dirigente del servizio ambiente e del sindaco pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato G M S, domiciliati presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per il Piemonte - ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per il Piemonte - ARPA - Dipartimento Provinciale di Asti, non costituiti in giudizio;

nei confronti

IAO - Industrie Riunite s.p.a., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via di Monte Fiore 22;
Meritor Heavy Vehicle Systems Cameri s.p.a. (già Arvin Meritor Suspension System s.r.l.), Regione Piemonte, Azienda Sanitaria Locale di Asti – A.S.L. AT, IAO – Industrie Riunite s.p.a., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n. 674 del 13 maggio 2016, resa tra le parti, concernente l’ordine di bonifica di aree contaminate da cromo esavalente e da solventi clorurati provenienti dallo stabilimento industriale ex Way-Assauto di Asti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia e del Comune di Asti e della IAO - Industrie Riunite s.p.a.;

Viste la sentenza non definitiva e l’ordinanza di rimessione della

IV

Sezione del 7 maggio 2019, rispettivamente ai nn. 2926 e 2928;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati C V, Laura Formentin, per delega dell’avvocato G M S, e Stefano Gattamelata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

§ - 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la

IV

Sezione del Consiglio di Stato ha deferito a questa Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. amm., la questione, oggetto di contrasti di giurisprudenza, concernente la possibilità di ordinare la bonifica di siti inquinati ex art. 244 del c.d. codice dell’ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per un inquinamento di origine industriale risalente ad epoca antecedente a quella in cui l’istituto della bonifica è stato introdotto nell’ordinamento giuridico, ed inoltre nei confronti di una società non responsabile dell’inquinamento, ma da questa avente causa per effetto di successive operazioni di fusione di società per incorporazione.

§ - 2. Il deferimento all’Adunanza plenaria trae origine dal giudizio di impugnazione promosso dalla Alcatel-Lucent Italia s.p.a. contro l’ordine impartitogli dalla Provincia di Asti (con determinazione n. 1262 dell’11 maggio 2015) di bonificare lo stabilimento industriale “Ex Way-Assauto”, sito in Asti, via Antica Cittadella 2, in cui – come riferisce la Sezione rimettente – sin dal secolo scorso venivano prodotti ammortizzatori per automobili e treni, e in relazione al quale è stato accertato l’inquinamento.

§ - 3. Nel provvedimento impugnato erano ricostruite le vicende societarie relative al sito industriale ed esaminate le relazioni peritali depositate in giudizi civili e penali relativi ai medesimi fatti. Sulla base del descritto compendio istruttorio la Provincia di Asti riteneva da un lato accertata una contaminazione da cromo esavalente e solventi clorurati del sottosuolo e della falda acquifera, proveniente dall’area “vecchia cromatura”, utilizzata sino al 1980 per l’attività produttiva dello stabilimento, alla quale era pertanto circoscritto l’ordine di bonifica;
e dall’altro lato che la Alcatel-Lucent Italia era « uno dei soggetti responsabili della contaminazione ». La responsabilità era in particolare imputata alla società appellante quale successore delle società autrici dell’inquinamento: IAO – Industrie Riunite s.p.a. e S.I.E.T.T.E. s.p.a., l’ultima delle quali era stata incorporata dalla ricorrente nel luglio del 1991.

§ - 4. Tra le censure formulate dalla Alcatel-Lucent Italia contro il provvedimento provinciale sin dal ricorso di primo grado, proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – e per il resto respinte sia da questo giudice che dalla Sezione rimettente in appello (con la sentenza non definitiva del 7 maggio 2019, n. 2926, coeva all’ordinanza di rimessione e parimenti indicata in epigrafe) - vi è quella relativa alla questione oggetto di deferimento ai sensi del citato art. 99, comma 1, cod. proc. amm., relativa alla possibilità di considerare tenuta alla bonifica del sito inquinato la società che ha incorporato quella responsabile di un inquinamento risalente ad un’epoca in cui l’istituto non era nemmeno previsto dalla legislazione nazionale.

§ - 5. Nell’ordinanza di rimessione sono quindi esposte le censure formulate sul punto dalla Alcatel-Lucent Italia.

a) In fatto:

- la società odierna appellante non ha mai gestito lo stabilimento industriale ed ha sempre operato in altro settore merceologico, mentre l’inquinamento è imputabile alle sopra menzionate società IAO - Industrie Riunite e S.I.E.T.T.E., gestori dell’impianto rispettivamente sino al 1981 e sino al 1986, quando sono poi state incorporate: la prima nella seconda, nel 1981, e quest’ultima in Alcatel-Lucent Italia (all’epoca con diversa denominazione), nel 1991.

b) In diritto:

- l’inquinamento è antecedente al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ( Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio ), quando l’istituto della bonifica è stato per la prima volta previsto dalla legge, all’art. 17, e tale disposizione non si pone in « continuità normativa con le previgenti ipotesi di responsabilità civile », all’opposto di quanto si riscontra invece tra la stessa e l’art. 244 d.lgs. n. 152 del 2006 attualmente vigente, su cui si fonda il provvedimento impugnato;

- pertanto non vi sarebbero nei confronti della società i presupposti perché essa possa soggiacere agli obblighi di bonifica, né quale responsabile dell’inquinamento, né a titolo di successore nei medesimi obblighi in ipotesi maturati in capo ai precedenti gestori del sito produttivo, dal momento che l’inquinamento non era all’epoca considerato una condotta avente disvalore giuridico ed in ogni caso per la mancanza della necessaria base normativa.

§ - 6. Dopo l’esposizione delle censure della Alcatel-Lucent, la Sezione rimettente ha quindi dato atto della giurisprudenza formatasi sulle questioni poste dalla società ricorrente.

Sono in particolare richiamate:

- la sentenza della V Sezione del 5 dicembre 2008, n. 6055, in cui si è escluso che l’art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 sia in rapporto di continuità normativa con l’art. 2043 del codice civile, norma generale della responsabilità civile, o con altre figure speciali della stessa, e che pertanto la prima possa essere applicata retroattivamente a condotte di inquinamento realizzate prima della sua entrata in vigore, ad una società che in epoca successiva ha incorporato quella responsabile della contaminazione;

- la sentenza della

VI

Sezione del 9 ottobre 2007, n. 5283, con cui la bonifica è stata ritenuta applicabile a qualsiasi situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997.

La Sezione rimettente precisa al riguardo che nel precedente del 2008 si considera espressamente quello del 2007 e si afferma che il contrasto tra le due decisioni è solo apparente, perché nel caso deciso dalla

VI

Sezione « il soggetto autore dell’inquinamento esisteva già prima dell’entrata in vigore del decreto Ronchi (e continuò ad esistere successivamente) » (così la sentenza n. 6055 del del 5 dicembre 2008 della V Sezione, richiamata nell’ordinanza di rimessione), per cui lo stesso poteva essere considerato ai sensi dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997 « responsabile dell’inquinamento ». Per contro, nella fattispecie oggetto della successiva pronuncia della V Sezione la società destinataria dell’ordine di bonifica dopo alcuni passaggi intermedi aveva incorporato la società autrice dell’inquinamento senza avere mai concorso all’evento. Sulla base di ciò si è ritenuto pertanto che la soggezione della stessa agli obblighi previsti dall’art. 17 poc’anzi richiamato « trasmoderebbe in una non consentita applicazione retroattiva della legge » (così ancora il precedente della V Sezione riportato nell’ordinanza di rimessione).

§ - 7. Tutto ciò premesso, nell’ordinanza di rimessione si presta adesione alla tesi della discontinuità normativa tra l’art. 2043 cod. civ. e l’art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 affermata dalla V Sezione nel proprio precedente, e del carattere innovativo di quest’ultima disposizione rispetto all’ipotesi generale di illecito civile previsto dalla prima, ma non anche alle conclusioni cui il precedente in questione è giunto.

§ - 7.1. La Sezione rimettente sostiene infatti che le differenze strutturali tra i due istituti non ostino ad imputare la responsabilità ai sensi del sopra citato art. 17, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997 alla società incorporante l’autrice materiale per « fenomeni di inquinamento verificatisi anteriormente » all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, « purché la contaminazione dei luoghi sia ancora in essere » (sul rilievo a questo scopo della permanenza dell’inquinamento nell’ordinanza viene richiamata oltre alla giurisprudenza della

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