Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-30, n. 202204383
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 04383/2022REG.PROV.COLL.
N. 06457/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6457 del 2019, proposto dalle signore -OMISSIS-in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, rappresentati e difesi dall’avvocato P G e dall’avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P G in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;
contro
l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, negli uffici di via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti nel ricorso promosso dalle odierne appellanti per l’annullamento:
- del provvedimento emesso dalla Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prot. interno n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Ordinanza di sgombero ex art. 47 comma 2 del Dlgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni” notificato in data -OMISSIS-;
- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra citato ritenuto lesivo per i ricorrenti.
motivi aggiunti per l’annullamento, previa adozione dell’idonea misura cautelare:
- della relazione dell’Agenzia del 9 marzo 2018, conosciuta in data 7 giugno 2018;
- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra citati e ritenuto lesivo per i ricorrenti”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2022 il Cons. Antonella De Miro e per le parti nessuno presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-La Sig.ra -OMISSIS-ha acquistato nel 2002 la proprietà di un immobile divenuto successivamente oggetto di confisca in forza del decreto della Corte d’Appello di Roma in data 4 aprile 2016, confermato dalla Corte di Cassazione.
2.-Il decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale si basa sulla pericolosità qualificata del coniuge in ragione dell’aggravante mafiosa riconosciuta a suo carico per talune fattispecie criminose. Tuttavia, con successiva sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-, la suddetta aggravante mafiosa è stata definitivamente esclusa.
Pertanto, la Sig.ra -OMISSIS-ha presentato presso la Corte d’Appello di Perugia una istanza di revocazione del provvedimento di confisca, ai sensi degli artt. 28 D. Lgs. 150/2011 e 630 e ss c.p.p. Tale ricorso è stato inizialmente rigettato, tuttavia, la Corte di Cassazione, con dispositivo del 4 giugno 2019, ha rimesso gli atti alla Corte di Appello di Perugia affinché, considerando il venir meno dell’aggravante mafiosa in capo al coniuge, valutasse nuovamente la pericolosità sociale dello stesso ai fini della decisione definitiva sulla confisca.
3.-Con ordinanza prot. interno n. -OMISSIS-, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Roma ha ordinato lo sgombero dell’immobile confiscato, ex art. 47 comma 2 del Dlgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, tuttora occupato dalle odierne appellanti.
4.-Per la riforma della censurata ordinanza, le interessate hanno proposto ricorso al TAR per il Lazio – Roma che lo ha respinto con la sentenza n. -OMISSIS-Sezione I.
5.-Avverso tale sentenza insorgono le appellanti che affidano i motivi di appello a cinque articolate rubriche di gravame con cui lamentano i seguenti errores in procedendo e in iudicando:
1) erroneità della sentenza: omessa, errata ed insufficiente pronuncia - errata