Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-30, n. 202204383

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-30, n. 202204383
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204383
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 04383/2022REG.PROV.COLL.

N. 06457/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6457 del 2019, proposto dalle signore -OMISSIS-in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, rappresentati e difesi dall’avvocato P G e dall’avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P G in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;

contro

l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, negli uffici di via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti nel ricorso promosso dalle odierne appellanti per l’annullamento:

- del provvedimento emesso dalla Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prot. interno n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Ordinanza di sgombero ex art. 47 comma 2 del Dlgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni” notificato in data -OMISSIS-;

- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello sopra citato ritenuto lesivo per i ricorrenti.

motivi aggiunti per l’annullamento, previa adozione dell’idonea misura cautelare:

- della relazione dell’Agenzia del 9 marzo 2018, conosciuta in data 7 giugno 2018;

- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra citati e ritenuto lesivo per i ricorrenti”.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2022 il Cons. Antonella De Miro e per le parti nessuno presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-La Sig.ra -OMISSIS-ha acquistato nel 2002 la proprietà di un immobile divenuto successivamente oggetto di confisca in forza del decreto della Corte d’Appello di Roma in data 4 aprile 2016, confermato dalla Corte di Cassazione.

2.-Il decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale si basa sulla pericolosità qualificata del coniuge in ragione dell’aggravante mafiosa riconosciuta a suo carico per talune fattispecie criminose. Tuttavia, con successiva sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-, la suddetta aggravante mafiosa è stata definitivamente esclusa.

Pertanto, la Sig.ra -OMISSIS-ha presentato presso la Corte d’Appello di Perugia una istanza di revocazione del provvedimento di confisca, ai sensi degli artt. 28 D. Lgs. 150/2011 e 630 e ss c.p.p. Tale ricorso è stato inizialmente rigettato, tuttavia, la Corte di Cassazione, con dispositivo del 4 giugno 2019, ha rimesso gli atti alla Corte di Appello di Perugia affinché, considerando il venir meno dell’aggravante mafiosa in capo al coniuge, valutasse nuovamente la pericolosità sociale dello stesso ai fini della decisione definitiva sulla confisca.

3.-Con ordinanza prot. interno n. -OMISSIS-, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Roma ha ordinato lo sgombero dell’immobile confiscato, ex art. 47 comma 2 del Dlgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, tuttora occupato dalle odierne appellanti.

4.-Per la riforma della censurata ordinanza, le interessate hanno proposto ricorso al TAR per il Lazio – Roma che lo ha respinto con la sentenza n. -OMISSIS-Sezione I.

5.-Avverso tale sentenza insorgono le appellanti che affidano i motivi di appello a cinque articolate rubriche di gravame con cui lamentano i seguenti errores in procedendo e in iudicando:

1) erroneità della sentenza: omessa, errata ed insufficiente pronuncia - errata applicazione dell’art. 45 del d.lgs 6 settembre 2011 n. 159, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss l. n.241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
eccesso di potere per violazione del contraddittorio - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e ss della l. n.241/1990. eccesso di potere erroneità nei presupposti in fatto e diritto, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione, il tutto in relazione all’assenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione.

2) erroneità della sentenza: difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, erroneità nei presupposti, violazione del principio di proporzionalità.

3) erroneità della sentenza: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 241/1990. violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n.241/1990 e violazione del principio di buona amministrazione. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. violazione del principio di divieto di integrazione postuma della motivazione

4) erroneità della sentenza: ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss l. n. 241/1990 – omessa comunicazione di avvio del procedimento;
eccesso di potere per violazione del contraddittorio

5) ulteriore difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, erroneità nei presupposti, violazione del principio di proporzionalità, anche in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 45 bis d.lgs 6 settembre 2011, n. 159.

5.-Parte appellante contesta la avversata sentenza perché non ha considerato:

- la pendenza del giudizio per revocazione della confisca, il dispositivo della Corte di Cassazione in data 4 giugno 2019 e la (ritenuta) non definitività della misura di prevenzione patrimoniale che rappresenta il presupposto dell’impugnato provvedimento di sgombero;

- l’omessa comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione del censurato provvedimento;

- la brevità del termine di 30 giorni per liberare spontaneamente l’immobile;

-il dedotto vizio afferente il divieto di integrazione postuma della motivazione relativa a pretesi inadempimenti non conosciuti dall’interessata e maturati a sua insaputa che avrebbero condotto l’Amministrazione ad accelerare il procedimento di acquisizione dell’immobile, con la precisazione che se avesse avuto la possibilità di partecipare al procedimento avrebbe avuto modo di chiarire che nessun preteso adempimento a corrispondere delle somme è mai stato formulato dall’Agenzia;

- la sussistente violazione dell’art. 45 bis del D. l.gs n. 159/2011 poiché l’Agenzia non aveva verificato la possibilità di differire l’esecuzione del provvedimento sino alla sua definitiva destinazione.

6.-Con Ordinanza n.-OMISSIS-il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

7.-All’udienza pubblica del 26 maggio 2022 la causa è stata tratta in decisione.

DIRITTO

1.-Il ricorso è infondato.

2.- La giurisprudenza ha concordemente affermato che, ai sensi dell'art. 47 comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'adozione dell'ordinanza di sgombero di immobile confiscato alla criminalità organizzata costituisce un atto dovuto strettamente consequenziale alla confisca definitiva, atteso che per effetto di quest’ultima il bene acquisisce un'impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione con essa impressogli. Il che determina l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1499/2019;
n. 2993/2016 e n. 2682/2016).

Al momento dell’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento di confisca corrisponde per l’Agenzia il potere-dovere di ordinare alla parte ricorrente di lasciare libero il bene, avendo lo stesso acquisito, per effetto del provvedimento ablatorio, una impronta rigidamente pubblicistica che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche.

Se il combinato disposto degli artt. 47 co. 2 del d.lgs. n. 159/2011 e 823 c.c. riconosce all’amministrazione un potere discrezionale per la tutela dei beni confiscati da indebite ingerenze altrui, ciò non comporta il riconoscimento della natura discrezionale anche dell’ordinanza di sgombero dei beni confiscati. L’ordinanza di sgombero, riconducibile all'esercizio di un potere vincolato, costituisce pertanto un atto dovuto strettamente consequenziale rispetto alla confisca definitiva dei beni, da cui consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l’oggetto ex art. 45 co. 1 d.lgs. n. 159/2011 (cfr. Cass. civ., SS.UU., 8 gennaio 2007, n. 57).

2.- Il carattere dovuto e vincolato del provvedimento rende, altresì, irrilevante “la mancata partecipazione del privato al procedimento di sgombero di un immobile requisito e confiscato, anche ai sensi dell'art. 21-octies, l. 7 agosto 1990, n. 241” (così Cons. Stato, sez. III, n. 1499/2019 e 3324/2016). In altri termini, la comunicazione è inutile in quanto non si ravvedono concrete prospettive di vantaggio all’interno dell’iter procedimentale. Ogni qualvolta l’azione dell’amministrazione è interamente vincolata, occorre procedere esclusivamente all’accertamento della sussistenza dei presupposti normativi, giuridici e fattuali, necessari all’adozione dell’unica soluzione univoca che legislativamente predeterminata.

Pertanto “… l’omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest’ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto …” (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4925/ 2012).

3.- Nel caso di specie, la pendenza di una richiesta di revoca della confisca è del tutto irrilevante, in quanto ciò che rileva ai fini del giudizio di legittimità dell’ordinanza di sgombero è la acclarata definitività della confisca per effetto della sentenza della Corte di Cassazione, non messa in discussione dalla pendenza di un giudizio di revocazione della misura patrimoniale ablativa.

Dunque è priva di fondamento la doglianza per cui la mera pendenza di una richiesta di revoca della confisca inficerebbe la definitività del provvedimento ablativo e quindi l’esecutiva della decisione della Corte di Appello di Perugia, sancita dalla sentenza della Corte di Cassazione. E, del resto, la definitività non è attenuata dalla possibilità di esperire rimedi straordinari (revisione e istituti similari) che si ritiene consentano una tutela risarcitoria, con esclusione della restituzione del bene, in particolare se definitivamente destinato a uso pubblico.

4.- Del tutto inconferenti risultano, poi, le ulteriori rimostranze avanzate dall’appellante in merito alla presunta esiguità dei termini attribuiti dall’Amministrazione ai fini del rilascio dell’immobile confiscato, che avrebbe integrato un ulteriore profilo di illegittimità dell’ordinanza impugnata, in quanto come osservato dal Giudice di prime cure “ i 30 giorni indicati nell’ordinanza gravata sono quelli concessi per il rilascio spontaneo dell’immobile;
in difetto del rilascio spontaneo, si procederà all’immediato sgombero forzoso nei termini di legge. All’interessato, inoltre, è sempre concesso il termine per proporre ricorso davanti al giudice amministrativo avverso l’ordinanza di sgombero, che non può essere in alcun modo limitato né reso ineffettivo da un possibile sgombero coattivo disposto prima della scadenza dei suddetti termini”.

5.-Quanto alle ulteriori deduzioni circa l’attuale assenza di un provvedimento di destinazione del bene confiscato, si osserva che l’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi