Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-03-03, n. 202201525
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Testo completo
Pubblicato il 03/03/2022
N. 01525/2022REG.PROV.COLL.
N. 07408/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7408 del 2021, proposto da E P, A R, A R, C S e M V, rappresentati e difesi dall’Avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato C D S in Roma, via Paolo Orsi, n. 49;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio eletto presso l’Avvocatura interna in Roma, via F Meda, n. 35;
Commissione di concorso, non costituita in giudizio;
nei confronti
Marianna Bonanni, non costituita in giudizio;
Carmela Gentile, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 8158 del 9 luglio 2021 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III- quater , resa in forma semplificata tra le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., che ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento:
- per quanto di ragione, della graduatoria della prova pratica pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 il 1° febbraio 2021 e della medesima graduatoria pubblicata nuovamente (sempre sul sito web) in “ errata corrige ” in data 3 febbraio 2021– nonché dei relativi atti di approvazione delle stesse – contenente l’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 33 posti da Dirigente Psicologo – disciplina Psicologia Clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6 », pubblicato (per estratto) nella G.U. n.43 del 31 maggio 2019 e sul BURL n.42 del 23 maggio 2019, nella parte in cui “non ammette” gli odierni ricorrenti all’orale e li esclude dal concorso;
- per quanto di ragione, del “foglio illustrativo” consegnato ai candidati del concorso il 13 gennaio 2021 durante lo svolgimento della prova pratica del Concorso, nella parte in cui contiene “nuovi e diversi” criteri di valutazione e di svolgimento della prova rispetto a quanto previsto dal bando;
- per quanto di ragione, del verbale n.6 della prova pratica del concorso svolta il 13 gennaio 2021 (la mattina e il pomeriggio);
- per quanto di ragione, dei verbali degli estremi ignoti in cui la commissione di concorso ha introdotto “nuovi e diversi” criteri di valutazione e “ nuove modalità ” di svolgimento della prova pratica e quelli in cui la stessa ha approvato il foglio illustrativo e il questionario da sottoporre ai candidati alla prova pratica;
- per quanto di ragione, della deliberazione n. 1741 del 9 agosto 2019 con cui è stata nominata la Commissione incaricata di sovrintendere allo svolgimento del concorso per la copertura di n. 33 posti da dirigente psicologo;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’amministrazione a seguito dell'istanza di accesso del 22 gennaio 2021 e comunque lesivo dei diritti e degli interessi degli odierni appellanti.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2022 il Consigliere M N;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il bando di concorso pubblicato (per estratto) sulla G.U. n. 43 del 31 maggio 2019 e sul BURL n.42 del 23 maggio 2019, l’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 – di qui in avanti, per brevità, l’Azienda – ha indetto un « concorso, per esami e titoli, per la copertura di n.33 posti da Dirigente Psicologo – disciplina Psicologia Clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6 ».
1.1. Il bando ha previsto la possibilità di svolgere una “ prova preselettiva ” e 3 diverse prove di esame articolate nel seguente modo:
▪ prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico–patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico–clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina del concorso;
▪ prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero esame dei risultati di test diagnostici e diagnosi psicologica;
▪ prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
1.2. Nel bando l’Azienda ha precisato inoltre che « il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 » e che « il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20 ».
1.3. L’Azienda ha poi attribuito alla Commissione la possibilità di ripartire 100 punti ai candidati e di distribuirli come segue:
▪ 20 punti per i titoli;
▪ 80 punti per le prove di esame;
e, quanto alle prove di esame, di ripartirli in:
▪ 30 punti per la prova scritta;
▪ 30 punti per la prova pratica;
▪ 20 punti per la prova orale
nonché, quanto ai titoli, di ripartirli in:
▪ 10 punti per i titoli di carriera;
▪ 3 punti per i titoli accademici e di studio;
▪ 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
▪ 4 punti per curriculum formativo e professionale.
1.4. Al fine di focalizzare l’attenzione sulla “ prova pratica ”, che rappresenta l’oggetto del presente giudizio, occorre qui precisare che nel bando l’amministrazione ha determinato come segue l’oggetto della verifica, le modalità svolgimento e gli specifici criteri di valutazione:
▪ quanto all’oggetto della prova, è stato previsto di assegnare ai candidati l’esame di un soggetto, la raccolta della anamnesi e discussione sul caso ovvero l’esame dei risultati di test diagnostici e la diagnosi psicologica;
▪ quanto alle modalità di svolgimento, è stato stabilito che la prova si sarebbe dovuta illustrarla schematicamente per iscritto;
▪ quanto al punteggio, è stata prevista la “soglia” minima di sufficienza pari a 21/30.
1.5. Nel diario della prova pratica pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda, la Commissione ha convocato i candidati per il giorno 13 gennaio 2021 presso l’Ergife Palace Hotel e li ha suddivisi in un turno della mattina e in uno del pomeriggio.
1.6. Gli odierni appellanti, meglio in epigrafe indicati, hanno partecipato al concorso in oggetto, hanno superato la prova scritta e sostenuto la prova pratica il pomeriggio del 13 gennaio 2021, ma sono stati esclusi dalla successiva prova orale, come risulta dell’ultima graduatoria pubblicata – nella versione definitiva (a seguito della “ errata corrige ”) – il 3 febbraio 2021 sul sito istituzionale dell’Azienda.
1.7. Gli appellanti hanno agito avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale) per lamentare i medesimi vizi che hanno inficiato la regolarità della prova pratica con riferimento alla determinazione dei criteri di valutazione, alla tipologia di prova assegnata ai candidati e a quanto accaduto in sede di esame.
1.8. Il 13 gennaio 2021 – giorno della prova pratica – la Commissione ha consegnato ai candidati un “foglio illustrativo” recante “nuove” modalità operative e “nuovi” criteri di selezione rispetto al bando, prevedendo come soglia per il superamento della prova il punteggio di 21/30 per poi modificare la suddetta “soglia” per eccesso e fissarla nella votazione di 22/30, come si legge nelle graduatorie impugnate.
1.9. Nel suddetto “foglio”, al punto 3 “ istruzioni per la compilazione della prova ”, la Commissione ha stabilito:
▪ che la prova avrà durata di 60 minuti dal momento del “via”;
▪ che la prova è composta di 3 casi ciascuno con 5 domande numerate progressivamente da 1 – 5, da 6 – 10 e da 11 a 15 con 4 alternative di risposta;
▪ che per ciascuna risposta esatta sarebbero stati assegnati 2 punti (15 domande x 2 punti = 30 punti complessivi);
▪ che il punteggio minimo per superare la prova è di 21/30;
▪ che, con lo “STOP” al compito dato dalla Commissione, i candidati hanno l’obbligo di rimanere « in silenzio, deporre la penna e inserire la scheda risposte e la busta piccola nella grande, chiuderla e attendere che il personale d’aula provveda al ritiro, solo dopo sarà data l’autorizzazione ad uscire nel rispetto della normativa anti Covid ».
2. Gli appellanti lamentano di essere stati costretti a svolgere una “prova pratica” con modalità diverse rispetto a quelle del bando, con criteri di valutazione assolutamente illogici nonché in contrasto con le previsioni della lex specialis e, infine, di avere addirittura svolto la prova in assenza di controllo e vigilanza da parte della Commissione, che non ha garantito il rispetto della regolarità dell’esame, posto che alcuni candidati hanno liberamente circolato in sala, altri si sono