Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-11-22, n. 201806601

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-11-22, n. 201806601
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806601
Data del deposito : 22 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2018

N. 06601/2018REG.PROV.COLL.

N. 01855/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2018, proposto dalla s.r.l. Bigatton, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F Z, A T e M E V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M E V in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 13;

contro

Il Comune di Portogruaro, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. 9 del 3 gennaio 2018, resa tra le parti, concernente l’occupazione sine titulo di un immobile e la determinazione dell’indennità di espropriazione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018 il consigliere D D C e udito per la parte appellante l’avvocato F Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La controversia riguarda l’azione proposta in primo grado dalla s.a.s. Bigatton di Bigatton Bruno &
C.. per l’annullamento:

A) con ricorso n. 1221/1998: della deliberazione della giunta comunale di Portogruaro n. 88 del 16 febbraio 1998, con cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera e l’occupazione in via d’urgenza del bene immobile di proprietà della predetta società;

B) con ricorso n. 1000/2000: della deliberazione della giunta comunale di Portogruaro n. 313 del 26 giugno 1999, con cui la procedura ablatoria è stata estesa anche al mappale 324 in cui è sito il predetto immobile.

2. Il T.a.r. per il Veneto, Sezione Prima, con la sentenza n. 9 del 3 gennaio 2018, pubblicata all’esito dell’udienza pubblica di discussione del 18 dicembre 2017, ha riunito i ricorsi, ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario e ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite.

3. La società Bigatton ha impugnato la sentenza, deducendo i seguenti motivi:

3.1. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Costituzione - Violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 73 del C.p.a. e del principio del contraddittorio: il Tar ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione senza indicare la questione, preventivamente, in udienza e, così, violando il principio del contraddittorio ”.

L’appellante deduce che il comune di Portugraro non ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito dal ricorrente, sicché il giudice, ove avesse ritenuto insussistente detto presupposto processuale, avrebbe dovuto sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 del c.p.a.

3.2. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 103, 111 e 113 Costituzione - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 133 del C.p.a. e della normativa sui criteri di riparto della giurisdizione tra il G.O. e il G.A. - Illogicità e contraddittorietà di motivazione - Carenza e/o insufficienza di motivazione - Violazione del principio di effettività dei mezzi di tutela: il Tar ha denegato la giurisdizione amministrativa disconoscendo l’invero palese esercizio, quantomeno mediato, di potere amministrativo, offrendo un’errata e parziale lettura della pronuncia della Corte costituzionale n. 204/2004 ed infine obliterando le fattispecie di giurisdizione esclusiva del G.A. ”.

La società sostiene la natura autoritativa e mediata dall’esercizio del potere da parte dell’amministrazione comunale di Portogruaro, la quale dapprima ha occupato senza titolo i beni di proprietà della società e poi, del tutto illegittimamente, ha adottato ex post un decreto dichiarativo della pubblica utilità dell’opera e di occupazione in via d’urgenza di beni già, di fatto, sottratti alla disponibilità del privato.

3.3. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 bis della L.N. 8.8.1992, n. 359 e dell’art. 55 della L.N. 8.6.1990, n. 142 - Violazione e/o falsa applicazione del principio della domanda e di quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché dei principi giurisprudenziali elaborati dall’Adunanza Plenaria n. 5/2015 - Carenza ed insufficienza di motivazione: il Tar ha errato nell’interpretazione del primo motivo di ricorso assumendo una diversa causa petendi rispetto a quella delineata dal ricorrente ”.

L’appellante rappresenta che la causa petendi non attiene alla stima dell’indennità di espropriazione (come ritenuto dal primo giudice), bensì al rispetto della regolarità finanziaria della medesima, non essendo stato nemmeno indicato, dall’autorità espropriante, il valore venale del bene in base al quale effettuare il relativo computo.

3.4. L’appellante ha, dunque, espressamente riproposto i motivi di ricorso dedotti in primo grado, e ha concluso affinché il giudice d’appello annulli la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, ovvero decida la causa nel merito.

4. All’udienza camerale del 18 ottobre 2018, la parte appellante ha rinunciato alla domanda (svolta in via principale) di annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice per la violazione dell’art. 73 del c.p.a., insistendo –invece- sulla domanda subordinata di decisione della causa, con l’affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

5. L’appello risulta fondato e va accolto.

6. Col primo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 73 del c.p.a..

6.1. Come precisato al punto 4. che precede, la parte appellante ha rinunciato alla domanda, svolta in via principale, di annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice per la violazione dell’art. 73 del c.p.a., sicché su tale censura il Collegio non deve più pronunciarsi .

7. Possono, invece, essere scrutinati congiuntamente il secondo e il terzo motivo di appello, afferendo alla medesima questione logico-giuridica.

7.1. I motivi d’appello sono fondati.

7.2. L’oggetto del contendere riguarda l’impugnazione, con separati ricorsi, di due provvedimenti emanati dalla giunta del comune di Portogruaro, e segnatamente:

a) con il ricorso n. 1221/1998, è stata impugnata la deliberazione n. 88 del 16 febbraio 1998, con cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera ed è stata disposta l’occupazione in via d’urgenza del bene immobile di proprietà della società;

b) con il ricorso n. 1000/2000, è stata invece impugnata la deliberazione n. 313 del 26 giugno 1999, con cui la procedura ablatoria è stata estesa anche al mappale 324 in cui è sito l’immobile.

7.3. I motivi di ricorso avverso tali delibere sono volti a censurare non (come ritenuto dal giudice di prime cure) meri comportamenti materiali posti in essere dall’amministrazione comunale ai danni del privato, equiparabili -in via paritetica- a quelli che qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento potrebbe tenere in violazione del principio generale del neminem laedere , bensì atti provvedimentali (asseritamente) adottati in violazione di norme di legge e, per questo, ritenuti illegittimi.

7.4. I motivi di doglianza, infatti, pongono in discussione:

a) per un verso, la legittimità degli atti del procedimento seguito dall’amministrazione per addivenire all’adozione del decreto di espropriazione. Si contesta che il comune avrebbe sanato ex post l’occupazione del bene immobile, avvenuta dapprincipio sine titulo , adottando un provvedimento dichiarativo, ad un tempo, della pubblica utilità e della necessità di occupare in via d’urgenza il bene, dopo che l’occupazione era di fatto già avvenuta: il che, certamente, attiene al corretto esercizio del potere per i modi e i tempi seguiti;

b) per un altro verso, invece, si contesta la legittimità degli atti del procedimento seguito per addivenire alla stima dell’indennità di espropriazione: la questione giuridica controversa, infatti, non riguarda -in sé- la quantificazione della somma dovuta, bensì la (asserita) violazione delle norme sulla regolarità finanziaria per l’adozione degli atti di accertamento e di liquidazione delle somme di denaro (si adduce, infatti, la mancata indicazione del valore venale del bene, quale cd. punto base per potere effettuare il relativo computo).

8. In conclusione, pertanto, l’appello va accolto (limitatamente al secondo e al terzo motivo) e, ai sensi dell’art. 105 del c.p.a., la causa va rimessa al primo giudice, perché decida la controversia nel merito il ricorso di primo grado n. 1000 del 2000.

9. La regolazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e s.m.i., segue il principio della soccombenza: l’amministrazione comunale di Portogruaro, non costituita nel presente giudizio, in quello di primo grado si era, infatti, opposta all’accoglimento degli avversi gravami.

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