Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-08-07, n. 202307604

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-08-07, n. 202307604
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307604
Data del deposito : 7 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2023

N. 07604/2023REG.PROV.COLL.

N. 00992/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 992 del 2023, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato B C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti il -OMISSIS-;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2023 il Cons. Maria Stella Boscarino;

Vista la richiesta passaggio in decisione della causa del difensore del sig. -OMISSIS- e udito l'Avvocato dello Stato Emiliano Pepe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Le amministrazioni appellanti premettono che con determinazione n. 352497 del 9 dicembre 2021 è stato indetto il concorso, per titoli, per l'ammissione di 830 allievi vicebrigadieri al 26° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, riservato agli appuntati scelti del Corpo. Il -OMISSIS- è stato escluso con determinazione n. -OMISSIS-in data -OMISSIS- " perché non in possesso del requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del bando di concorso, in quanto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, risultava essere condannato per delitto non colposo ”, precisamente con decreto penale di condanna n. -OMISSIS- emesso dal GIP presso il Tribunale Militare di -OMISSIS-in ordine al reato di cui agli artt. 120 e 47 n. 2 c.p.m.p. e 110 c.p. (violata consegna aggravata in concorso); successivamente, il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale Militare di -OMISSIS-, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, dichiarava l'estinzione del reato.

2. Il T.A.R. Lazio adito dal -OMISSIS- ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendo rilevante che l'estinzione del reato fosse intervenuta con ordinanza del Giudice dell'esecuzione anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi (10 gennaio 2022) e finanche anteriormente alla data di indizione del concorso stesso (10 dicembre 2021).

L’Amministrazione non avrebbe potuto, ad avviso del giudice di prime cure, limitarsi ad apprezzare la presenza di un precedente penale a carico del ricorrente - peraltro estinto anteriormente alla stessa indizione della procedura selettiva - senza operare alcuna diversa e/o ulteriore valutazione in ordine ai fatti e/o alla condotta che avevano dato luogo alla condanna; in particolare ha evidenziato che se < l'estinzione si risolve in un "annullamento" del reato", ……, non può non essere stigmatizzata la condotta dell'Amministrazione che …… abbia "assunto ad unico presupposto dell'esclusione le condanne riportate dall'interessato ..>.

3. Avverso tale decisione le Amministrazioni segnate in epigrafe hanno proposto appello.

3.1. Precisano che i requisiti per la partecipazione ai vari concorsi per l'accesso ai ruoli "appuntati e finanzieri", "sovrintendenti» e "ispettori" sono stabiliti dal decreto legislativo n.199/1995. Per il concorso in argomento (concorso interno, per titoli, per l'accesso al ruolo "sovrintendenti" riservato agli appuntati scelti del Corpo) tali requisiti sono previsti all'art. 20, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 e dal

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