Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-11-16, n. 202309841
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Testo completo
Pubblicato il 16/11/2023
N. 09841/2023REG.PROV.COLL.
N. 02642/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2642 del 2023, proposto dalla società Fdp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M D B e N F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M D B in Milano, Va F B 1;
contro
Comune di Forte dei Marmi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Versilia Oroblu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 1476 del 19 dicembre 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Luca Lamberti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società odierna appellante ha impugnato in prime cure la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Forte dei Marmi n. 14 del 22 aprile 2022, recante l’adozione del Piano Operativo e la contestuale “ limitata ” variante al Piano Strutturale, nella parte in cui destina a parco pubblico – con, in tesi, la contestuale reiterazione di vincoli espropriativi “ succedutisi dall’anno 1978 ” - un ampio macro-lotto di terreno gravato da vincolo paesistico e posto “ nell’area retrostante la via di transito della litoranea ”, la parte settentrionale del quale è di proprietà dell’appellante (mentre quella centrale è di proprietà del Comune e quella meridionale di altra società, che non si è sollevata in giudizio).
1.1. L’appellante ha svolto, in prime cure, le seguenti censure:
I – difetto di istruttoria e motivazione a sostegno della reiterazione dei vincoli espropriativi “ decaduti per mancata attuazione ”, oltretutto non preceduta da “ avviso di avvio del procedimento ”; la ricorrente ha osservato che la relazione generale del Piano predisposta dal Comune evidenzierebbe “ lo stato di degrado e di abbandono del lotto e l’assenza di valori e caratteri ambientali/naturalistici da tutelare ”, posto che l’area sarebbe “ povera di vegetazione, limitata soprattutto ad essenze infestanti, e non conserva tracce visibili di una origine retrodunale ”; l’area, infatti, sarebbe stata “ da tempo oggetto di trasformazioni edilizie ”, in quanto in passato “ occupata da una Colonia marina Italcementi e successivamente utilizzata come spazio per eventi e giostre o parcheggio ” e, oltretutto, non “ ricompresa nell’area dunale costiera ”, da cui sarebbe “ ampiamente separata dal Viale Litoraneo che costituisce una barriera impermeabile a qualsiasi velleità di connessioni ecotonali ”; infine, “ il Rapporto ambientale di VAS … svolge una ricognizione soltanto apparente degli effetti indotti dalla realizzazione del “parco delle dune” che invero, a fronte dell’assenza di qualsivoglia elaborato progettuale dell’intervento, funge piuttosto da copertura al difetto di istruttoria e al travisamento della verifica ambientale sostanziale … concretamente non svolta ”;
II - difetto di istruttoria e motivazione “ anche sotto altra angolatura ”, giacché l’obbligo di motivazione rafforzata (nella specie, in tesi, necessario) “ non può dirsi assolto con un semplice richiamo alle originarie valutazioni reiterate, dovendosi invece imporre la motivazione espressa ricavabile da uno specifico progetto preliminare/di fattibilità tecnico economica che dia conto della concretezza della previsione, oppure della esternazione da parte dell'Amministrazione dell’attualità delle ragioni d'interesse pubblico che sorreggono la scelta e, non da ultimo, dell’assenza di eventuali soluzioni alternative ”; peraltro, “ la reiterazione non potrebbe essere motivata neppure dalla