Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-14, n. 202305856
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2023
N. 05856/2023REG.PROV.COLL.
N. 10014/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10014 del 2020, proposto da
Associazione Le Fosse Granarie, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n. 24;
contro
Comune di Cerignola, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
D C, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01158/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Caggiano e Nitti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso proposto dall’Associazione “Le Fosse Granarie” contro il Comune di Cerignola per l’annullamento dell’atto prot. n. 7757 del 07/04/2020 di decadenza dall’aggiudicazione della gara per l’affidamento in uso gratuito dell’immobile “Palazzo Pasquale Fornari” e di contestuale revoca dell’affidamento temporaneo in concessione d’uso dello stesso immobile, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, nonché di ogni altro atto e provvedimento ad esso preordinato, connesso e consequenziale, con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 4440 del 21/02/2020, notificata in pari data, ed alla nota prot. 8895 del 29/4/2020, notificata il 30/4/2020, con la quale si chiedeva lo sgombero dei locali; ed ancora per l’accertamento dell’obbligo per la stazione appaltante di stipulare il contratto con l’Associazione ricorrente per l’affidamento in concessione in uso gratuito del piano terra dell’immobile comunale, anche quale risarcimento in forma specifica, e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi .
1.1. I fatti e le vicende procedimentali rilevanti sono ricostruite nella sentenza gravata nei termini che seguono:
<< Nel 2018, il Presidente dell’allora costituenda Associazione “Fosse Granarie”, chiedeva e otteneva l’affidamento temporaneo del Palazzo “Pasquale Fornari”, immobile di rilevante interesse storico-culturale, di proprietà del Comune di Cerignola, ubicato nel Piano “San Rocco”, luogo delle antiche Fosse Granarie, candidate a diventare patrimonio UNESCO. Nel mentre la costituenda Associazione prendeva possesso dei locali e dava inizio alla propria attività associativa, veniva indetta una gara, mediante procedura aperta per l’affidamento di durata quinquennale, successivamente prolungata - con avviso datato 27.2.2019 - a nove anni, rinnovabile per un ulteriore novennio, di un servizio sociale comunale in favore dei giovani da svolgersi presso il detto immobile. L’Associazione ricorrente, a pubblicazione del bando, partecipava alla gara con un suo progetto. Nelle date 16 aprile e 3 maggio 2019, si tenevano due sedute della Commissione di gara durante le quali veniva verificata dapprima la correttezza della documentazione amministrativa e, successivamente, veniva valutata l’offerta tecnica. Il 30 maggio 2019 veniva reso noto l’esito della gara. In pari data, veniva pubblicata la determinazione dirigenziale n. 495/2019 contenente la presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva all’Associazione ricorrente e l’approvazione dello schema di convenzione. Con p.e.c. datata 19 giugno 2019, il R.U.P. del Comune, dott.ssa -OMISSIS-, invitava l’Associazione a fornire la documentazione necessaria alla stipula del contratto. In data 30 dicembre 2019, dopo lunghe trattative, l’Associazione prendeva atto dell’esigenza evidenziata dal R.U.P. di rinnovare la documentazione scaduta e di integrarla. Il R.U.P., in data 21 febbraio 2020, notificava la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell’affido temporaneo e dell’aggiudicazione definitiva, con le seguenti motivazioni: 1) le Associazioni indicate come aderenti al progetto, nella nota con la quale veniva richiesto l’affidamento temporaneo dell’immobile, hanno successivamente dichiarato di non aderire al progetto; 2) non è mai stato destinato alcun locale all’Associazione culturale sportiva dilettantistica Sordi “MRC” Onlus; 3) non risultano al Comune svolte le attività, come da delibera comunale n.349/2015; 4) risulta modificata la destinazione d’uso dei locali senza preventivo nulla osta del settore Cultura del Comune; 5) non sono state comunicate le modifiche relative all’organo direttivo; 6) sono state ravvisate modifiche dello stato dei luoghi e della destinazione urbanistica, senza le prescritte autorizzazioni; 7) vi è stato ingiustificato ritardo nella stipula del contratto, imputabile all’aggiudicatario; 8) vi sono inadempimenti e violazioni nell’ambito dell’affido temporaneo; 9) il fine dell’Associazione ricorrente appare quello di protrarre l’affidamento temporaneo dell’immobile. La ricorrente avanzava istanza di accesso agli atti e il 12 marzo 2020, il R.U.P. riscontrava la richiesta di accesso, accordando un termine per ulteriori controdeduzioni che venivano effettuate. Infine, giungeva il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione e di revoca dell’affidamento temporaneo dell’immobile, prot. n. 7757 del 07/04/2020. >>.
1.2. Il tribunale - dato atto degli otto motivi di ricorso e della costituzione in resistenza del Comune di Cerignola - ha ritenuto:
- tardivo il ricorso contro il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione, qualificando il contratto come di “ appalto per l’affidamento della gestione di un servizio sociale di interesse comunale ”, piuttosto che di concessione di bene pubblico, ed applicando perciò il rito speciale previsto dagli artt. 119 e 120 c.p.a. con conseguente dimidiazione dei termini ed irricevibilità del ricorso notificato il 17 giugno 2020 avverso il provvedimento del 7 aprile 2020 (seppure con decorrenza dal 4 maggio 2020 per effetto della sospensione dei termini disposta dagli artt. 84 d.l. 17 marzo 2020, n. 13 e 36, comma 3, d.l. 8 aprile 2020, n. 23);
- comunque infondato il detto ricorso, perché la mancata stipulazione del contratto era da imputare a fatto dell’aggiudicataria, in quanto l’Associazione non aveva rispettato il termine previsto, a pena di decadenza, dall’art. 14 del bando di gara per la presentazione dei documenti finalizzati alla stipula del contratto, ed in particolare non aveva mai trasmesso al Comune “ la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva, né la polizza assicurativa per la copertura dei danni e ciò solo è da ritenersi sufficiente a giustificare la decadenza dalla aggiudicazione della gara ” (come si legge in sentenza);
- esaurita la durata dell’affidamento temporaneo, poiché questo era stato disposto “ nelle more dell’indizione di una nuova procedura per l’individuazione di soggetti cui affidare la gestione dell’immobile (cfr.: delibera di G.C. n. 234 del 6.7.2018, pagina 2) ” e, quindi, il completamento della procedura di gara ne aveva determinato la cessazione;
- comunque risolto per “mutuo consenso” il rapporto relativo all’affidamento temporaneo, per avere l’amministrazione manifestato l’intenzione di porvi fine ed avere l’Associazione manifestato “analoga volontà” nelle osservazioni del 25 marzo 2020, tanto che il tribunale ravvisava “ un profilo di parziale inammissibilità del ricorso [n.d.r.: riguardante l’affidamento temporaneo] , per difetto di interesse ” (cfr. punto IV della sentenza).
1.3. Il ricorso è stato complessivamente respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Comune resistente.
2. L’Associazione “Le Fosse Granarie” ha proposto appello con cinque motivi (l’ultimo indicato come settimo), articolati in più censure.
2.1. Il Comune di Cerignola si è costituito per resistere all’appello.
2.2. All’udienza pubblica del 10 giugno 2021, preceduta dal deposito di memorie e repliche delle parti, è stato disposto rinvio su richiesta dell’appellante, cui ha aderito il difensore del Comune.
2.3. All’udienza pubblica del 30 marzo 2023 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di nuova memoria da parte dell’Associazione appellante.
3. I primi due motivi di appello vanno trattati congiuntamente perché connessi.
3.1. Col primo motivo si censura la decisione di irricevibilità del ricorso, evidenziando in punto di fatto che:
- con il bando prot. n. 580 del 26 febbraio 2019 il Comune di Cerignola aveva indetto la procedura di selezione per la concessione in uso gratuito del piano terra e della sala conferenze posta al primo piano del Palazzo Pasquale Fornari per nove anni rinnovabili, per lo svolgimento di attività artistiche e culturali, complessivamente indicate come “Laboratorio Urbano” denominato “Officina Arti della Città di Cerignola”;
- ai soggetti partecipanti era richiesta la presentazione di un “Progetto di Gestione” che, una volta approvato, sarebbe