Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-01-05, n. 201600021

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-01-05, n. 201600021
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600021
Data del deposito : 5 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04098/2015 REG.RIC.

N. 00021/2016REG.PROV.COLL.

N. 04098/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4098 del 2015, proposto da:
R G M, rappresentato e difeso dagli avvocati F A S e A R, con domicilio eletto presso &
Associati Studio Satta Romano in Roma, Foro Traiano, 1/A;

contro

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , Università degli Studi di Roma La Sapienza , in persona del Rettore pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza 25 febbraio 2015, n. 3297 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Roma La Sapienza;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 il Cons. V L e uditi per le parti l’avvocato Reggio D'Aci per delega di Satta e l’avvocato dello Stato D'Avanzo.


FATTO e DIRITTO

1.– Risulta dagli atti che R G M è stato nominato professore straordinario di diritto internazionale presso la facoltà di economia dell’Università di Roma “La Sapienza” con d.r. 31 dicembre 2004, n. 540/04 e decorrenza 1° gennaio 2005.

Il Prof. R, in sede di conferma in ruolo (passaggio da professore straordinario a professore ordinario), dopo il primo triennio, è stato sottoposto al giudizio previsto dall’art. 78 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (A pprovazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore ) e valutato negativamente sotto il profilo dell'attività scientifica. E’ stato, pertanto, dispensato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2011.

Egli ha impugnato tale provvedimento di dispensa innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Questo, con sentenza 11 giugno 2012, n. 5270, ha accolto il ricorso, rilevando come la commissione avesse operato una valutazione sul merito della sua produzione scientifica, ritenendola inadeguata e non, come richiesto dalla suindicata normativa, sulla operosità scientifica.

In esecuzione della sentenza, il Ministero ha nominato una nuova commissione per la rinnovazione del giudizio.

Tale commissione ha confermato il giudizio negativo.

Il Prof. R ha proposto ricorso per ottemperanza.

Il Tribunale amministrativo, con sentenza 25 febbraio 2015, n. 3297, ha rigettato il ricorso.

2.– Questa VI Sezione, con sentenza pubblicata in pari data alla presente, ha confermato la sentenza di merito reso dalla sentenza n. 5270 del 2012.

3.– Il ricorrente in primo grado ha proposto appello, rilevando come l’amministrazione avesse violato il giudicato. In particolare, egli censura il giudizio della commissione nella parte in cui: i ) ha valorizzato l’assenza di una monografia; ii ) ha ritenuto di non confermare l’appellante in quanto i lavori scientifici non sarebbero « accompagnati dai riferimenti a fonti bibliografiche, normative e giurisprudenziali ».

4.– La causa è stata decisa all’esito della camera di consiglio del 20 ottobre 2013.

5.– L’appello è fondato.

Il Consiglio di Facoltà ha reso parere positivo rilevando quanto segue:

- « la commissione rileva che lo svolgimento dell’attività didattica all’interno dell’Ateneo da parte del prof. R evidenzia un impegno apprezzabile sia con riferimento ai corsi curriculari che a quelli post laurea »;

- « per ciò che concerne l’attività scientifica la commissione rileva che la produzione presentata dal prof. R testimonia una ricerca su temi importanti e delicati del diritto ed esprime l’auspicio che tale ricerca possa in tempi brevi trovare il suo sblocco in un lavoro monografico di adeguata consistenza e livello »;

- « la commissione quindi formula, perché venga acquisito nelle debite forme dagli organi collegiali della Facoltà, un giudizio complessivamente positivo sull’attività svolta dal prof. R ».

La Commissione, nonostante tale parere, ha espresso un giudizio negativo rilevando che « né dal punto di vista quantitativo, né dal punto di vista qualitativo vi sia la prova del livello di laboriosità scientifica richiesta ad un professore di prima fascia per un periodo di cinque anni ».

Tale valutazione viola i limiti oggettivi del giudicato.

La sentenza di merito di primo grado, confermata da questa VI Sezione, ha rilevato come la commissione avesse violato la norma attributiva del potere, svolgendo un giudizio di “merito” non limitato all’accertamento della laboriosità scientifica.

In sede di esecuzione della sentenza, la nuova commissione non si è attenuta a quanto prescrittivamente affermato dal giudicato di cognizione e – regredendo a una sostanziale ampia rinnovazione del giudizio - ha svolto nuove e ulteriori valutazioni sul contenuto dei lavori, criticandone il valore scientifico. A ciò si aggiunge che, nell’esprimere un tale nuovo giudizio negativo, ha affermato che alcuni scritti non hanno valore scientifico perché mancano « riferimenti a fonti bibliografiche, normative e giurisprudenziali» . L’affermazione non solo va oltre quanto già definito in sede di cognizione (e tanto è già sufficiente a costituirla ultra vires ), ma nemmeno è idonea, per la manifesta genericità che la connota, a fornire una pur nuova dimostrazione di assenza di valore scientifico. Fermo l’invalicabile limite oggettivo del giudicato, è incidentalmente il caso di rilevare che - a tutto in ipotesi voler concedere all’assunto che non considera che importantissimi, passati scritti di diritto presentavano analoghe caratteristiche - una tale confutazione avrebbe dovuto essere accompagnata da un’indicazione critica, seppur di ampia massima, di fonti pretermesse che invece – per imprescindibili, concrete ragioni di confronto scientifico - avrebbero dovuto essere necessariamente menzionate dagli scritti per non negar loro una minima dignità accademica.

6. – La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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