Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-13, n. 202402459

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-13, n. 202402459
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402459
Data del deposito : 13 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2024

N. 02459/2024REG.PROV.COLL.

N. 08506/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8506 del 2020, proposto da
M S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Merano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;



per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della provincia di Bolzano, n. 00221/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Merano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il Cons. S L V e udito l’avvocato Lorenzo Coleine per delega di M C

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il presente contenzioso origina della domanda di concessione edilizia presentata dalla società odierna appellante in data 18 settembre 2018, sub prot. n. 0066421, avente ad oggetto: “Nuova costruzione di un complesso residenziale - Residence Vicolo della Roggia - 2. variante - integrazione, p.f. 1253 CC Maia - Vicolo della Roggia”.

Giova sunteggiare per sommi capi la vicenda procedimentale.

A seguito della domanda presentata, in data 3 e 11 ottobre 2018 la società odierna appellante ha trasmesso al Comune la documentazione tecnica integrativa dal medesimo richiesta; nella seduta del 24 ottobre 2018 la Commissione edilizia ha espresso parere negativo sulla variante, cui faceva seguito la nota del 5 novembre 2018, notificata il 12 novembre 2018, con cui il Sindaco ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi al rilascio del titolo edilizio.

Con l’impugnato provvedimento del 22 gennaio 2019, comunicato il 14 febbraio 2019, il Sindaco ha rigettato definitivamente la domanda edilizia in quanto il progetto era ritenuto in contrasto con l’art. 76, comma 3, del Regolamento edilizio e con l’art. 127, comma 8, della legge provinciale n. 13 del 1997, relativamente ai percorsi distributivi proposti come aperti.

A fondamento del ricorso di prime cure, proposto avverso l’anzidetto provvedimento ed i relativi atti presupposti, sono stati dedotti i seguenti motivi: a) “Accertamento e declaratoria di avvenuta formazione del titolo edilizio per ‘silenzio-assenso’ ai sensi degli articoli 69 LP 13/1997 e 11-bis LP 17/1993”; b) “Violazione degli artt. 69 LP 13/1997 e 11-bis LP 17/1993, nonché dell’art. 21 nonies L. 241/1990”; c) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 127, comma 8, LP 13/1997. Violazione art. 3 L. 241/1990 e normativa locale di recepimento per motivazione viziata e perplessa. Eccesso di potere per

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