Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-27, n. 202203359

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-27, n. 202203359
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203359
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2022

N. 03359/2022REG.PROV.COLL.

N. 08353/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8353 del 2017, proposto da
S G, A A, A A, C B, G B, A B, G B, S B, E M B, C B, D B, S B, V C, R C, G C, R C, M C, E C, G C, M C, M D S, E D, C D F, E D L, L D P, I E, A F, A F, B F, F F, M F, P F, C M F, A F, G F, I G, R G, A Ghiso, Bruna Giaccardi, Gabriella Giacosa, Giuseppe Iennaco, Nunzia Imbrogno, Angela Incardona, Carla Maria Rosa La Manna, Cristina Lacaria, Chiara Lavatelli, Sara Longhi, Luca Longhi, Edda Macchione, Olympia Manni, Salvatrice Marino, Nadia Martorana, Lisa Medici, Giuseppina Menghini, Maria Mezzacasa, Dario Milito, Miriam Monaco, Silvia Maria Rosa Mugavero, Eleonora Musso, Monica Oreggia, Patrizia Orsi, Cecilia Maria Paolucci, Pietro Pappalardo, Maria Vittoria Patera, Angelo Pecci, Maria Piccolo, Barbara Pichiani, Rosanna Poggi, A Pollero, Simona Pontedera, Pietro Presta, Francesca Proietti, Alberto Ranotto, Erica Re, Anna Rendano, Francesca Rignati, Cristina Ripa, Arianna Rispoli, Maria Rosaria Romano, Sara Rosso, Carmelina Sabatino, Monica Sappa, Elena Sassara, Raffaela Servente, Rocco Sorrenti, Alessandra Spaziano, Sara Tamburini, Maria Assunta Tangianu, Alessandra Testa, Cristina Tribaudino, Paolo Turco, Elena Valentini, Annalisa Vecchio, Cristina Vercellone, Alessandro Verda, Italia Vinciguerra, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Pistilli, Stefania Reho, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Pistilli in Roma, via Nazario Sauro 16

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Lazio – ROMA - Sezione III bis, n. 5406/2017


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il Cons. Marco Morgantini;

Nessun avvocato essendo comparso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata (Tar Lazio III – bis n° 5406 del 5 maggio 2017) è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del d.m. 495/2016 con cui è stata disposta la riapertura della graduatoria ad esaurimento per il triennio 2014-2017, concedendo l'iscrizione definitiva a coloro che avevano nel frattempo conseguito titoli di abilitazione all'insegnamento, laddove non è compresa l'iscrizione di coloro che hanno conseguito la predetta abilitazione a seguito di un percorso abilitante speciale.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

La medesima questione oggetto del presente ricorso, inerente alla natura aperta o chiusa delle G.A.E. e alla possibilità dell’inserimento degli abilitati T.F.A. e P.A.S. in III fascia o in una IV fascia aggiuntiva, è stata diffusamente affrontata dalla Sezione, con innumerevoli precedenti contrari alla tesi di parte ricorrente, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi in questa sede (cfr. ad es. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III bis, n.10112/2016 - le cui argomentazioni vanno integralmente richiamate, trattandosi nel caso specifico di docenti abilitatisi mediante frequenza di T.F.A. – Tirocinio Formativo Attivo e/o P.A.S. percorsi abilitativi speciali - successivamente alla chiusura delle graduatorie permanenti a seguito dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Anche il Consiglio di Stato, con l’ordinanza di rimessione (sentenza parziale) n. 364/2016 del 16 dicembre 2016, si è espresso circa la natura “chiusa” della G.A.E. ai sensi della normativa richiamata e a decorrere dall’indicata data ”.

2. Gli appellanti lamentano eccesso di potere: disparità di trattamento, travisamento ed errata valutazione dei fatti, falsità del presupposto, ingiustizia manifesta e violazione del procedimento. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione ed erronea applicazione dei criteri di valutazione, contraddittorietà, illogicità manifesta, arbitrarietà.

L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

3. Con ordinanza cautelare n° 168 del 19 gennaio 2018 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, facendo riferimento ai precedenti giurisprudenziali cautelari sfavorevoli della Sezione (v. ordinanze nn. 5110/2017, 2746/2017, 2166/2017 e 601/2017;
v. anche il parere Cons. Stato n. 897/2017 e l’ord. coll. Cons. Stato –Ad. plen. , n. 364/2016;
cfr., di recente, § 29 della sent. Ad. plen. n. 11/2017) e ritenuto che – anche a prescindere da approfondimenti su possibili profili di inammissibilità del presente ricorso collettivo - le prospettive, allo stato, di un esito favorevole dell’appello nel merito non sono tali da consentire un accoglimento della istanza di misure cautelari.

Successivamente al deposito della sopra richiamata ordinanza parte appellante non ha più svolto attività difensiva.

4. Il collegio condivide il contenuto della sentenza appellata che è conforme alla giurisprudenza di questo Consiglio (come sopra richiamata), da cui il collegio non si intende discostare.

Richiama l’osservazione (Consiglio di Stato VI n° 364/2016) secondo cui la disciplina legislativa precludeva ai nuovi abilitati l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, costituite per consentire il graduale assorbimento nei ruoli dei “precari storici”, mentre era riservata ai nuovi, più giovani aspiranti la sola via dell’accesso concorsuale per esami (fatta salva la possibilità di permanenza degli stessi nelle graduatorie di Istituto, destinate a sopperire ad esigenze estemporanee di supplenza). Tale disciplina, come già rilevato nella sentenza di primo grado, non si prestava a dubbi di costituzionalità, in base alla consolidata lettura del principio di eguaglianza, che non esclude l’introduzione nel corso del tempo di fattori di differenziazione, secondo un modulo dinamico che non può escludere discipline diverse in situazioni differenti (cfr. Corte Cost. 28 marzo 1996, n. 89 e 24 ottobre 2014, n. 241). Nella situazione in esame, appare ragionevole ed ispirato a consistenti ragioni di interesse pubblico il ripristino a regime del sistema di reclutamento degli insegnanti attraverso selezione concorsuale per esami, con salvaguardia delle sole più antiche posizioni di “precariato storico”, per evidenti ragioni sociali e di coerenza con la previsione di cui all’art. 97, quarto comma, Cost..

Ragioni, quelle appena indicate, che giustificano pienamente l’attuale disciplina anche in rapporto al diritto comunitario, con particolare riguardo alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999, che esclude ogni discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e postula estensione ai primi degli istituti propri del rapporto dei secondi (considerando – in caso di trasformazione del rapporto di lavoro – le vicende del precedente rapporto a termine come intervenute in un unico contratto a tempo indeterminato sin dall’origine: Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, C-307/05, D Cerro Alonso ).

L’appello deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio d’appello possono essere compensate, essendosi l’amministrazione costituita in giudizio solo formalmente.

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