Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 2024-05-02, n. 202403977

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 2024-05-02, n. 202403977
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403977
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2024

N. 03977/2024REG.PROV.COLL.

N. 02441/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2441 del 2024, proposto dal
Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Mariateresa Nesca e Associazione Nazionale Tributaristi Lapet, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Trieste 109;



nei confronti

Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale Puglia, Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, non costituiti in giudizio;



opposizione di terzo avverso

l'ordinanza collegiale del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 995/2024

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Associazione Nazionale Tributaristi Lapet e di Mariateresa Nesca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 il Cons. R M C e uditi per le parti gli avvocati M L e A M, resi edotti, come da verbale, della possibilità che il Collegio definisse la causa con sentenza in forma semplificata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.L’ordinanza opposta è stata adottata nell’ambito di un giudizio introdotto dall’Associazione Nazionale Tributaristi Lapet e dalla dott.ssa Mariateresa Nesca, originari ricorrenti innanzi il TAR Puglia e, a seguito di rigetto del ricorso in prime cure, appellanti innanzi il Consiglio di Stato.

Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’Associazione e la Dott.ssa Nesca avevano chiesto l’annullamento della nota dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale per la Puglia dell’11 febbraio 2021, che aveva negato alla Dott.ssa Nesca, tributarista e iscritta alla Lapet, l’abilitazione al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva.

Nella motivazione del provvedimento impugnato si negava tale abilitazione segnalando che in base a quanto disposto dall’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997, “ le categorie autorizzate ad apporre il visto di conformità sono gli iscritti: nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

nell’albo dei consulenti del lavoro; nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993 […]”.

Il ricorso proposto davanti al Tar Bari veniva respinto nel merito sul rilievo che le disposizioni normative in materia –correttamente interpretate – non annoverano i tributaristi non iscritti ad albi tra i soggetti abilitati a rilasciare il “visto di conformità” in questione.

2.La sentenza di primo grado veniva impugnata davanti al Consiglio di Stato, che, all’esito della pubblica udienza adottava l’ordinanza oggi opposta, con la quale dichiarava “ rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli artt. 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” e, conseguentemente, sospendeva il giudizio in corso e “ordina[va] l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ”.

3.Il ricorrente Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili propone opposizione di terzo avverso l’ordinanza sopra richiamata lamentando che benché il ricorso proposto innanzi al Tar mirasse a rimuovere la riserva di attività stabilita ex lege in favore delle tre categorie menzionate direttamente nel provvedimento gravato (oltre che nel citato art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, cui l’art. 35 rinvia), tra le quali c’è anche quella istituzionalmente rappresentata dall’odierno opponente, detto ricorso non era stato notificato ad alcun controinteressato e che tale vizio non era stato rilevato né in primo grado né in appello.

Deduce error in procedendo e in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 41 cod. proc. amm. Omessa declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato. Violazione degli artt. 24, 111 e 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo con riferimento all’art. 6, par. 1, CEDU), del principio del contraddittorio processuale, del diritto di difesa e del diritto a un equo processo.

Espone che l’ordinanza opposta era stata emessa in totale assenza di contraddittorio con almeno un controinteressato, con la conseguente sua radicale nullità.

4. A margine ogni questione sulla sussistenza, nel giudizio a quo, del difetto di contraddittorio, l’opposizione deve essere dichiarata inammissibile.

4. L’opposizione di terzo ordinaria ad una

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