Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-04-18, n. 201802333
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Testo completo
Pubblicato il 18/04/2018
N. 02333/2018REG.PROV.COLL.
N. 02795/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2795 del 2011, proposto dai signori L M e A M, rappresentati e difesi dall’avvocato L L ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dottor G P in Roma, via Cosseria, n. 2;
contro
il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza beni archeologici per le Province di Salerno, Avellino e Benevento, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del Comune di Casal Velino e dell’Autorità di bacino regionale Sinistra Sele, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, sede di Salerno, Sez. II, 30 settembre 2010 n. 11168, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata;
Esaminate le memorie e i documenti prodotti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per la parte appellante, l’avvocato L L e, per la parte appellata, l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso in appello i Signori L M e A M hanno chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 11168 del 30 settembre 2010, con la quale è stato respinto il ricorso (R.G. n. 659/2007) proposto ai fini dell’annullamento del provvedimento del Soprintendente ai beni archeologici per le Province di Salerno, Avellino e Benevento del 25 gennaio 2007, con il quale è stato annullato il nulla osta paesistico n. 175 del 28 novembre 2006 rilasciato dal Comune di Casal Velino e relativo al condono di un fabbricato insistente nel territorio del predetto comune.
Gli odierni appellanti riferiscono che:
- sono proprietari di un fabbricato, in agro di Casal Velino, identificato in catasto al foglio 34, p.lla 138, ricadente in area vincolata ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- il fabbricato, all'epoca in cui fu realizzato (attorno agli anni settanta dello scorso secolo), si trovava ubicato a circa mt. 95 dalla linea di riva, ma tale collocazione ha subito rilevanti modifiche nel corso dei successivi trenta anni dal momento che l’area è stata interessata da fenomeni di rilevantissima e progressiva erosione, da ascriversi verosimilmente alla intervenuta realizzazione del Porto di Casal Velino, tanto da provocare un significativo avanzamento del fronte mare che, attualmente, lambisce la proprietà dei M;
- il dante causa di questi ultimi, signor Nicola M, aveva presentato istanza di condono edilizio, in data 28 marzo 1986, ai sensi degli artt. 31 e ss. l. 28 febbraio 1985, n. 47, per sanare le opere che qualificò, dapprima, di ampliamento del fabbricato preesistente e che successivamente, con una seconda istanza del 5 luglio 1995, rettificò quanto alla ampiezza abusiva, ricomprendendo nella richiesta di sanatoria l’intero fabbricato. Conseguì a quanto appena riferito che il Commissario prefettizio di Casal Velino procedette alla rideterminazione dell'oblazione dovuta e delle differenze da versare a conguaglio, in via definitiva, con atto prot. n. 758 dell'8 agosto 1995, riconducendo l'abuso edilizio nella tipologia 1 della Tabella allegata alla l. 47/1985 (opere in assenza di concessione non conformi);
- il Comune di Casal Velino rese (per il tramite della C.E.I.) parere negativo per il rilascio dell'autorizzazione paesistica, in quanto lo stabile "trovasi sull'arenile interrompendo il transito pedonale lungo la battigia del mare ( ...) altererebbe in modo definitivo un tratto di costa di particolare pregio paesistico" (così nel verbale 4 maggio 1998n n. 6 della commissione). Successivamente però, avendo l'Autorità di Bacino Sinistra Sele approvato, nel giugno del 2005, un progetto di mitigazione dei fenomeni di erosione costiera e sul presupposto che tale progetto avrebbe consentito di ridurre drasticamente l'impatto del fabbricato rispetto all'arenile ed all'area circostante, anche per effetto del ripristino della spiaggia antistante l'immobile e del transito pedonale lungo la battigia, la proprietà presentava una istanza di riesame della pratica di condono che esitava con l’adozione della determina n. 175/2006, con la quale i competenti uffici del Comune di Casal Velino annullavano la precedente determina n. 153/98, irrogando la sanzione pecuniaria, ex art. 15 l. 1497/1939 e rilasciando, nel contempo, l'autorizzazione paesistica n. 175/2006 relativa al procedimento di condono edilizio dell'intero fabbricato;
- tale provvedimento favorevole veniva però annullato dalla Soprintendenza con decreto del 25 gennaio 2007, avendo la stessa rilevato la dolosa infedeltà della domanda di condono; il difetto di motivazione del nulla-osta paesistico rilasciato dal comune ed il contrasto del fabbricato con il contesto paesaggistico in cui ricade.
- detto decreto della Soprintendenza veniva impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, il quale però, con la sentenza qui fatta oggetto di gravame, ha respinto il ricorso.
2. – Lamentano gli appellanti che, con la sentenza n. 11168 del 30 settembre 2010, il TAR per la Campania, sede di Salerno, ha erroneamente ritenuto che:
- l'esercizio del potere di controllo paesistico della Soprintendenza si estenda anche alla domanda di sanatoria;
- la domanda di condono edilizio inerente alla sanatoria del fabbricato di proprietà degli odierni appellanti dovesse essere qualificata come dolosamente infedele;
- il progetto·di ripascimento della linea costiera, per il lungo tempo di realizzazione (tre anni, tre anni e mezzo), non potesse giustificare un mutamento di indirizzo dell'amministrazione comunale, in ordine alla compatibilità paesistica del fabbricato in questione;
- il nulla osta paesistico, rilasciato dal Comune di Casal Velino, fosse privo di un'adeguata motivazione, respingendo nel contempo la censura con la quale si contestava la puntualità e fondatezza delle valutazioni tecniche espresse dalla Soprintendenza e ritenendo che il sindacato esercitato da quest’ultima sul nulla osta comunale sia stato correttamente limitato alla verifica circa la sussistenza di vizi di legittimità, senza incidere nel merito delle determinazioni sulla compatibilità paesistica dell’immobile abusivo dichiarata dal Comune.
3. - Gli appellanti quindi sostengono la erroneità della sentenza del giudice di primo grado in quanto:
I) il Codice dei beni culturali e, comunque, la vigente normativa di settore, è conformata al principio di separazione tra attività di tutela paesistica ed attività di tutela urbanistico-edilizia, che necessariamente devono essere svolte da organi distinti ed autonomi, senza possibilità di commistione delle relative competenze e degli interessi a fondamento dei distinti poteri (urbanistico, edilizio, paesistico), sicché la Soprintendenza, nella materia del condono edilizio, deve limitarsi ad esprimere il previsto parere verificando la sola legittimità dell'autorizzazione paesistica e limitatamente ai profili di incidenza della trasformazione del bene con riferimento al contesto paesistico vincolato, ma il controllo sui presupposti fattuali della domanda di condono edilizio è riservato, in via esclusiva, al responsabile del competente Ufficio tecnico comunale. Nel caso di specie la Soprintendenza, nel provvedimento impugnato, non ha espresso alcun rilievo specifico “sulla incidenza del dolo, per quanto riguarda gli interessi di rilevanza paesistica, incorrendo in un plateale sviamento e in un vizio di incompetenza per materia” (così, testualmente, a pag. 10 dell’atto di appello);
II) non vi è stata alcuna infedeltà nel comportamento posto in essere dai M (in realtà dal loro dante causa) nel presentare la domanda di condono e l’istanza di rettifica che, ad avviso del giudice di primo grado, si manifesterebbe nella contraddizione nella quale sarebbero incorsi indicando l’abuso come totale nella nota del 5 luglio 1995, per poi tornare ad indicare l’abuso solo come parziale nella successiva comunicazione del 9 giugno 1998, atteso che ogni dubbio sulla veritiera comunicazione circa l’abusività dell’intero fabbricato sarebbe stato successivamente superato dalla richiesta di riesame della domanda di condono, all'esito dell'approvazione del Piano di ripascimento dell'Arenile, formulata il 17 novembre 2006, nella quale i M chiarivano come la sanatoria riguardasse un manufatto totalmente abusivo;
III) il TAR ha poi erroneamente ritenuto che il progetto di ripascimento della linea costiera, trattandosi di evento futuro, che richiede lunghi tempi di esecuzione (3-3,5 anni), non potesse essere considerato circostanza di fatto idonea a giustificare il mutamento di indirizzo comunale, rispetto al precedente parere negativo del 1998 (verbale n. 3 del 4.05.1998), non avendo tenuto in debito conto l’esito della perizia tecnica, disposta dallo stesso Tribunale, con ordinanza n. 251/2009, nel corso della quale si è potuto appurare come, una volta ultimati i lavori di ripascimento del litorale sabbioso, sarebbe stata ripristinata interamente l'originaria spiaggia, erosa dal mare, per cui il manufatto