Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-10, n. 202308835

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-10, n. 202308835
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308835
Data del deposito : 10 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2023

N. 08835/2023REG.PROV.COLL.

N. 03532/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3532 del 2022, proposto da
Gardant Liberty Servicing s.p.a., già Cf Liberty Servicing s.p.a., quale mandataria di Banco Bpm s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Soc. Coop. Lorenzo I in L.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Moscati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Catia P, Alberto Montanaro, Umberto Parisi, Tina Maselli, Francesco Fondi, Roberta Fondi, Stefano De Santis, Fabio Brugnoli, Anna Maria Mariani, rappresentati e difesi dagli avvocati Gualtiero Cannavò, Floriana Cannavò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Mariagrazia B, Cesare Mensi, Leonardo Scroppo, Michele Fabiani, Simona Bruselles ed Enrico Felici, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) n. 1960/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, della soc. coop. Lorenzo I in L.C.A. e di Catia P, Alberto Montanaro, Umberto Parisi, Tina Maselli, Francesco Fondi, Roberta Fondi, Stefano De Santis, Fabio Brugnoli e Anna Maria Mariani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per la parte appellante l’avvocato A C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso del 2020 la società Cf Liberty Servicing s.p.a. ha chiesto al Tar per il Lazio l’annullamento:

- dell'autorizzazione n. mise.AOO_PIT. registro ufficiale.U.0354003.18.12.2019 mediante la quale il Commissario liquidatore è stato autorizzato " alle vendite in transazione in favore dei soci pre-assegnatari, ovvero alle persone che gli stessi nomineranno in sede di rogito, tutti meglio indicati nella istanza cui integralmente si rinvia quanto alle condizioni e ai prezzi da versare a saldo da parte di ciascun proponente ".

2. Di seguito le premesse in fatto:

- la cooperativa "Lorenzo I" - società cooperativa edilizia di abitazione veniva costituita in data 19/05/2006 con il seguente scopo sociale: " costruzione, senza fini di lucro, di case popolari ed economiche da assegnare ai soci... ";

- a seguito di ispezione straordinaria ne veniva proposta la liquidazione coatta amministrativa, essendo stata accertata una grave situazione debitoria e l'obiettiva incapacità di farvi fronte;

- in data 18/04/2018 veniva adottato il d.m. 273/2018 con cui la società veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con contestuale nomina del commissario liquidatore;

- all'atto dell'insediamento nell'incarico, il commissario constatava la pendenza di diversi giudizi dinanzi al Tribunale Civile di Roma, tutti iniziati prima della liquidazione coatta amministrativa (con relativa domanda giudiziale trascritta, pertanto opponibili alla procedura);
si trattava di giudizi promossi da alcuni ex soci per ottenere - ai sensi dell'art. 2932 c.c. - l'esecuzione dei contratti preliminari a suo tempo stipulati con la cooperativa in bonis e quindi il trasferimento in loro proprietà degli alloggi promessi in vendita;

- il commissario liquidatore riceveva dagli ex soci alcune proposte transattive che venivano valutate positivamente in quanto satisfattive degli interessi pubblici e privati coinvolti e non lesive della par condicio creditorum ;

- a seguito di motivata istanza del commissario liquidatore, il Ministero autorizzava la stipula degli atti transattivi con gli ex soci prevedendo tra le sue condizioni il subentro ex art. 72 l.f. del medesimo commissario liquidatore nei contratti preliminari di vendita a suo tempo stipulati tra gli ex soci e la cooperativa Lorenzo I in bonis , a fronte del pagamento, da parte di questi ultimi in qualità di promissari acquirenti, del saldo delle somme ancora dovute e necessarie a completare gli immobili, rispetto agli importi già versati e ai prezzi indicati nei preliminari di vendita stessi, con abbandono di tutti i giudizi pendenti (azioni ex art. 2932 c.c. e ex artt. 209 e 98 l.f.);

- con ricorso n. 3117 del 2020, la CF Liberty Servicing s.p.a., agendo in qualità di mandataria del Banco BPM s.p.a., impugnava la suddetta autorizzazione (rilasciata ai sensi dell’art. 35 della legge fallimentare, applicabile alla LCA ai sensi dell’art. 206, comma 2, stessa legge).

3. Così nell’atto introduttivo del presente processo di appello vengono sintetizzati i motivi di ricorso proposti in primo grado a sostegno della domanda di annullamento dell'autorizzazione e del conseguente risarcimento del danno, da CF Liberty Servicing s.p.a. (oggi Gardant Liberty Servicing s.p.a.):

I. Violazione art. 1 l. 241/1990 (inosservanza dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza) - il Ministero ha ritenuto di non avviare alcun procedimento destinato alla concessione della richiesta autorizzazione, con ciò violando la norma indicata in rubrica, con indebita estromissione della banca ricorrente da ogni interlocuzione;
il generico richiamo alle "responsabili valutazioni espresse dal Commissario liquidatore, che valuta positivamente le proposte in esame" confermano l'eccepita violazione del dovuto contraddittorio con l'istante, portatrice di interessi contrari e contrastanti con quelli dei soci prenotatari.

II. Violazione art. 6 l. 241/1990 (inosservanza dell'obbligo di acquisizione documentale d'ufficio) - la Banca è stata del tutto esclusa dal procedimento e nulla alla medesima è stato richiesto sulle cause in corso nelle quali è parte ritualmente costituita in opposizione alle istanze ex art. 2932 c.c. dei soci della cooperativa ora in liquidazione, pur vertendo la richiesta autorizzazione proprio sulla transazione proposta dal Commissario liquidatore, che pur costituito in giudizio si era a sua volta opposto all'emissione di sentenza sostitutiva e costitutiva del definitivo trasferimento delle porzioni oggetto di pre-assegnazione;
d'altra parte l'Autorità di Vigilanza, prima di pronunciarsi sulla richiesta del Commissario, avrebbe potuto e dovuto acquisire d'ufficio ogni necessaria documentazione relativa ai giudizi pendenti, onde appurare se in quei giudizi vi fossero altre parti costituite, quali la banca indebitamente pretermessa da ogni informativa previa dell'apertura del procedimento autoritativo.

III. Violazione art. 7 l. 241/1990 (difetto di contraddittorio procedurale) - il procedimento si è svolto solo nei confronti del Commissario liquidatore, senza coinvolgere la Banca, unico soggetto in danno del quale l'eccepita e pur consentita deroga al proprio credito ipotecario, avrebbe spiegato effetti l'autorizzazione a riconoscere a favore dei soci prenotatari i loro crediti per i versamenti effettuati alla cooperativa in bonis , così obliterando le stringenti norme sul concorso in ragione del rango del rispettivo credito insinuato: per i soci solo chirografario.

IV. Violazione degli art.li 2 e 3 l. 241/1990 - a) Inosservanza del termine di conclusione del procedimento - l'avvio del procedimento è datato 10/10/2019, come attestato dall'enunciata ricezione dell'istanza del Liquidatore, con Prot. n. 289642 presso l'adita Autorità di Vigilanza ed assertivamente concluso con l'Autorizzazione impugnata, concessa in data 18/12/2019;
di fatto però il procedimento, per le carenze denunciate quanto al contraddittorio necessario con la ricorrente, deve ritenersi tuttora in corso, dunque oltre ogni ragionevole termine di durata di legge e regolamento;
b) carenza dei presupposti motivazionali del provvedimento in ordine al reclamo della Banca – il mancato riscontro delle contestazioni avanzate dall'istante deve essere espressamente acquisito come dato da cui evincere l'erroneità od il difetto dei presupposti di fatto e processuali enunciati nelle premesse dell'Autorizzazione impugnata;
inoltre nell'atto impugnato non vi è alcun riferimento alle parti effettive delle cause che dovrebbero essere transatte, dunque vi è stata carenza istruttoria inescusabile;
c) difetto di pertinente motivazione del provvedimento finale di autorizzazione – l'autorizzazione impugnata non contiene alcuno dei ricordati requisiti di forma e di sostanza, atteso che i presupposti di fatto appaiono parziali e non compiutamente esplicitati;
come pure le ragioni giuridiche sulla deroga alle norme cogenti sul concorso dei creditori del tutto omesse, soprattutto in relazione allo stato passivo della Liquidazione come reso esecutivo e depositato in Tribunale;
ancor più gravemente, non vi è alcun riferimento alla possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale, all'autorità giudiziaria competente e al relativo termine di decadenza;

V. Violazione art. 21- octies l. 241/1990 (annullabilità del provvedimento finale), per violazione degli art. 52, 54 e 72, in riferimento all'art. 201 della legge fallimentare – l'atto impugnato deve essere annullato per violazione di legge nel punto in cui l'Autorità di vigilanza ha concesso l'autorizzazione in totale ed immotivata disapplicazione dell'art. 201 della legge fallimentare;
la norma appena evocata dispone un rinvio esplicito agli art.li 51/63 della medesima legge, secondo cui dall'apertura del fallimento, dunque anche dall'avvio della liquidazione coatta, si apre il concorso dei creditori (art. 52 l.f.);
inoltre, i creditori ipotecari hanno prelazione sul prezzo dei beni vincolati (art. 54 l.f.);
il rinvio normativo interno disposto dal richiamato art. 201, riguarda anche le disposizioni di cui alla sezione IV del titolo II, capo III della l.f. (art. 72/83 bis ), secondo cui i contratti in corso al momento della disposta liquidazione coatta rimangono sospesi fino al consentito subentro del Liquidatore nella posizione contrattuale della cooperativa;
nel caso in trattazione il Commissario Liquidatore non solo non ha chiesto di essere autorizzato a subentrare, ma addirittura si è opposto nelle cause ricordate e pendenti dinanzi al Tribunale di Roma alle domande svolte ex art. 2932 c.c. dai soci prenotatari;
con l'ulteriore ammissione dei medesimi nello stato passivo in via chirografaria per gli importi versati alla cooperativa prima delle disposta liquidazione;

VI. Violazione art. 21- quinquies l. 241/1990 (insussistenza dei presupposti per la deroga di cui al comma 2) - l'Autorità di vigilanza, al di fuori di ogni perimetro logico, giuridico e temporale, ha deciso in modo arbitrario di privilegiare soggetti che tale privilegio non avevano e non hanno, siccome ammessi nello stato passivo della liquidazione in via chirografaria;
con ciò violando anche il giudicato formatosi sul detto stato passivo;

VII. Violazione dell'art. 21- nonies l. 241/1990 (Silenzio sull'istanza di annullamento in autotutela) - il procedimento seguito dal Ministero è indubitabilmente viziato, nella forma e nella sostanza, anche perché la sopraggiunta scoperta dell'esistenza di un soggetto controinteressato alla proposta transazione ma pretermesso da ogni partecipazione, anche solo consultiva, costituisce un certo presupposto per la revoca;

VIII. Risarcimento del danno ex art. 2- bis l. 241/1990 - il danno da ritardo o da irritualità del procedimento si realizza sia che il bene preteso (ovvero, nel caso di specie, che l'assegnazione in favore della Banca cedente, dunque della subentrata cessionaria, abbia concreto seguito con ripartizione in via ipotecaria del ricavato dalla liquidazione dell'attivo acquisito alla procedura di Liquidazione) risulti dovuto, sia che lo stesso venga di fatto negato, posto che l'incertezza sull'esito del procedimento, protratto oltre i limiti previsti dalla legge per la sua conclusione, ovvero indebitamente ed irritualmente concluso, impedisca o comunque renda più complessa la predisposizione di programmi o scelte diverse e alternative;
di conseguenza, il superamento colpevole del tempo previsto per la conclusione del procedimento, ovvero la necessità della sua riapertura, espone il soggetto tenutovi alle conseguenze risarcitorie derivanti dalla lesione di una situazione soggettivamente e giuridicamente tutelata;
l'esecuzione della transazione e il trasferimento degli immobili agli ex soci determinerebbe l'estinzione della garanzia ipotecaria e la definitiva irrealizzabilità del credito vantato dalla ricorrente, con una perdita almeno pari a € 4.788.486,34 a fronte del credito ipotecario insinuato al passivo di € 5.140.902,00.

4. Il ricorso veniva notificato unicamente al Ministero e al Commissario della procedura liquidatoria. Il Ministero si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tar e chiedendo nel merito il rigetto di tutte le domande.

5. Con distinti atti di intervento ad opponendum si costituivano in giudizio i soci acquirenti degli immobili oggetto dell’autorizzazione impugnata, eccependo l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p.a., ed in subordine l’infondatezza della domanda di CF Liberty Servicing s.p.a.

6. Con sentenza n. 1960 del 2022 il Tar per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso.

6.1 Il primo giudice ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Ministero.

6.2 Il Tar ha quindi ritenuto fondata l’eccezione d’inammissibilità del gravame - sollevata dagli intervenienti ad opponendum - per mancata notifica ad un controinteressato, così come prescritto dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.

7. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 1960/2022 ha proposto appello Gardant Liberty Servicing s.p.a., già Cf Liberty Servicing s.p.a., per i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 41, co. 2, d.lgs. 104/2010.

Ia. Erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato.

Ib. Erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancata considerazione dell'effetto sanante dell'intervento volontario dei controinteressati.

Ic. Mancato esercizio del potere officioso ex art. 49, co. 1, d.lgs. n. 104/2010 da parte del giudice di primo grado.

II. Riproposizione delle domande ed eccezioni non esaminate in primo grado (art. 100, co. 2, d.lgs. 104/2010).

IIa. Violazioni procedimentali a sostegno della domanda di nullità/annullamento dell'autorizzazione impugnata - Violazione art. 210 l.f. per mancata nomina del Comitato di sorveglianza.

IIb. Risarcimento dei danni.

7.1 In particolare l’appellante chiede al Collego di:

- accogliere l’appello e riformare integralmente la sentenza n. 1960/2022 del Tar per il Lazio;

- dichiarare nulla oppure annullare e/o dichiarare inefficace l'autorizzazione ministeriale richiamata in premessa, con ogni connesso provvedimento in ordine alla definizione del procedimento di liquidazione della perdita del credito della banca, già ammessa con il beneficio della garanzia ipotecaria nello stato passivo della Liquidazione;

- condannare il Ministero intimato al risarcimento del danno derivante alla concludente dall'illegittima estromissione della medesima dal procedimento definito con l'autorizzazione a transigere con gli ex soci prenotatari concessa al Commissario liquidatore, con omissione della nomina dovuta ex lege del comitato di sorveglianza per acquisirne il relativo parere;
danno da determinare sulla base della differenza tra credito ipotecario ammesso e risultato finale della liquidazione, comunque non inferiore a oggi a € 2.167.531,00 ovvero secondo equità nei limiti esposti in narrativa;

- condannare ciascuno degli intimati per quanto di ragione al rimborso delle spese e dei compensi di difesa per il doppio grado di giudizio.

8. Si è costituito in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy riproponendo l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Ministero eccepisce anche l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e chiede comunque il rigetto nel merito dell’appello.

8.1 La società cooperativa edilizia di abitazione in Liquidazione Coatta Amministrativa “Lorenzo I” si è costituita in giudizio chiedendo che l’appello venga dichiarato improcedibile, inammissibile e comunque infondato nel merito.

8.2 Si sono costituiti alcuni soci prenotatari degli alloggi realizzati dalla predetta cooperativa, intervenienti ad opponendum in primo grado, chiedendo che l’appello venga dichiarato inammissibile (per omessa notifica del ricorso di primo grado ad almeno un controinteressato) e comunque infondato nel merito.

9. All’udienza del 21 settembre 2023 l’avvocato di parte appellante ha chiesto la separazione delle posizioni di Simona Bruselles e di Enrico Felici e la conseguente estinzione del relativo giudizio, a seguito della rinuncia al diritto e all'azione in sede civile. L’avvocato di parte appellante ha anche chiesto la sospensione del presente giudizio al fine di arrivare ad una decisione congiunta con altro giudizio avverso il provvedimento con il quale il Ministero ha ritenuto di non dover procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza.

10. All’udienza del 21 settembre 2023 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Ministero.

Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile depositata il 3 maggio 2022.

Nella successiva memoria depositata in data 11 luglio 2023 (ovvero più di un anno dopo) la difesa del Ministero scrive quanto segue: « Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In via preliminare si insiste nell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rinviandosi a quanto dedotto nella memoria di cui all’art. 101, co. 2, c.p.a., tempestivamente depositata ».

Come ribadito, ex multis , da Cons. Stato, sez. V, 28/02/2023, n. 2084, in appello si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine di costituzione in appello.

La difesa del Ministero non ha esplicitamente riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione nella memoria di costituzione (di mera forma). Lo ha fatto in una successiva memoria depositata più di un anno dopo. Si deve pertanto ritenere operante il disposto di cui all’art. 101, comma 2, del c.p.a.

In ogni caso l’eccezione è infondata. Come correttamente affermato dal primo giudice, l’oggetto del giudizio investe la pretesa illegittimità all’autorizzazione della stipula della vendita, atto ministeriale che ha natura provvedimentale in quanto assunto nell’ambito dei poteri autoritativi di vigilanza sulla procedura di liquidazione coatta.

2. Il primo motivo di appello è rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell'art. 41, co. 2, d.lgs. 104/2010 ».

Sotto un primo profilo si lamenta: « Erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato ».

L’appellante sostiene che:

- è pacifico che il Ministero sia stato evocato in giudizio quale parte resistente nel senso tipico dell'istituto, cioè come soggetto pubblico che ha emanato l'atto impugnato;

- è invece dibattuta la qualificazione e l'individuazione del soggetto controinteressato: il controinteressato è il soggetto che può invocare la tutela del proprio interesse al mantenimento degli effetti dell'atto dell'Amministrazione oggetto di ricorso: non vi è dubbio che nel caso di specie gli altri creditori ammessi al passivo della procedura di liquidazione non possano vantare una posizione di tale specie, salvo sostenere l'irragionevole tesi di un interesse alla sollecita liquidazione dei beni a scapito della convenienza economica della vendita;

- tale impostazione, comunque, non sarebbe sostenibile perché l'odierna appellante – anch'essa creditrice ammessa al passivo – non è stata coinvolta nel procedimento preordinato all'autorizzazione di cui si discute;

- l'interesse legittimo uguale e contrario deve essere inteso come il vantaggio arrecato alla posizione giuridica di un soggetto (nel caso di specie la Liquidatela) da un provvedimento preordinato a un dato effetto vantaggioso (nel caso di specie, un'autorizzazione) e che perciò verrebbe leso, sempre nella posizione giuridica del singolo, dall'annullamento del provvedimento medesimo: nella fattispecie in esame non vi è dubbio che l'autorizzazione sia stata chiesta dal Commissario liquidatore – ancorché su sollecitazione degli ex soci – e che a lui sia stata rilasciata e che quindi solo lui avrebbe potuto dolersi di un'eventuale annullamento in quanto soggetto portatore di un interesse (contrario a quello della ricorrente) teso al mantenimento degli effetti dell'autorizzazione, rilasciata peraltro al fine di consentire alla Liquidatela di accelerare la liquidazione del patrimonio invece di attendere la definizione dei giudizi ex art. 2932 c.c. introdotti dagli ex soci prenotatari;

- gli ex soci hanno un interesse personale, tanto da comportare l'intervento nel giudizio, ma ciò costituisce un mero presupposto di fatto, che non può inficiare il contraddittorio processuale né costituire condizione ostativa all'instaurazione del rapporto processuale;

- ai sensi dell'art. 41, co. 2, c.p.a. il ricorso deve essere notificato all'autorità che ha emesso (od omesso) l'atto che si contesta e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso;

- il controinteressato deve essere tale sia in senso sostanziale (sulla base dei criteri sopra delineati) sia in senso formale, in quanto nominativamente individuato o individuabile nel provvedimento;

- contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, alcun ulteriore controinteressato è individuabile dal tenore letterale dell'autorizzazione oggetto di impugnazione (che invece contiene un generico richiamo all'istanza), anche perché l'oggetto dell'impugnazione riguarda l'autorizzazione a transigere rilasciata dal MISE al Commissario liquidatore e non l'atto di transazione che quest'ultimo avrebbe voluto concludere con i singoli ex soci proponenti (alla data odierna non formalizzato, per quanto noto alla ricorrente);

- ulteriore motivo di erroneità della decisione di primo grado risiede nel fatto che gli intervenienti P e altri si sono costituiti in giudizio senza eccepire l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 41, co. 2, d.lgs. 104/2010, sanando in tal modo il presunto vizio processuale, manifestando gli stessi la stessa qualifica spesa in giudizio dagli opponenti B e altri.

Sotto un secondo profilo si lamenta: « Erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancata considerazione dell'effetto sanante dell'intervento volontario dei controinteressati ».

L’appellante sostiene che:

- gli intervenuti tutti hanno spiegato difese nel merito e non si sono limitati a formalizzare la propria costituzione alla sola questione della mancata notifica;

- tale contegno non può essere valutato in senso recessivo rispetto alla volontà di accettare il contraddittorio e quindi sanare qualsivoglia ipotesi di inammissibilità;

- il principio del contraddittorio (in particolare, art. 2 d.lgs. n. 104/2010 anche in relazione all'art. 24 Cost. e all'art. 6 della Convenzione EDU, richiamati dall'art. 1 d.lgs. n. 104/2010), deve essere declinato (art.li 27 e 41 d. lgs. n. 104/2010) nel senso della sua necessaria "integralità", garantita dalla notifica del ricorso all'Amministrazione resistente (nel caso in trattazione, il Ministero) e, ove esistente, ad almeno un controinteressato (nel caso in trattazione, la Liquidatela), che costituiscono le parti necessarie, cioè le "parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata";

- nel presente giudizio non si sta discutendo dell'impugnazione degli atti transattivi (nel qual caso l'eccezione avrebbe potuto trovare un fondamento) bensì della legittimità dell'autorizzazione concessa dal MISE al Commissario Liquidatore in assenza della dovuta partecipazione dei creditori (tutti), escluso quindi ogni coinvolgimento degli ex soci istanti (i quali ovviamente nulla avrebbero avuto da obiettare, in quanto proponenti).

Sotto un terzo profilo si lamenta: « Mancato esercizio del potere officioso ex art. 49, co. 1, d.lgs. n. 104/2010 da parte del giudice di primo grado ».

L’appellante sostiene che:

- il giudice amministrativo può e deve in qualsiasi stato e grado verificare se ricorrono le condizioni cui la legge subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito, ferma restando la regola secondo cui al fine della regolare instaurazione del contraddittorio è sufficiente la notifica ad almeno una parte avversa (nel caso di specie, la Liquidatela), salva la successiva integrazione;

- il nuovo codice del processo amministrativo, nell’individuare le altre parti (diverse dagli originari ricorrente e resistente) da evocare nel giudizio di appello, fa riferimento a tutti coloro che hanno interesse a contraddire (art. 95, co. 1);

- nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che il contraddittorio sia stato validamente costituito sin dal primo grado nei confronti del Ministero e della Liquidatela;
dunque, nulla osta all'efficacia sanante degli interventi svolti in primo grado (per i motivi finora detti) oppure all'ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, co. 2, d.lgs. n. 104/2010 ammissibile anche in appello.

2.1 Il motivo di appello, nella triplice articolazione, è infondato.

Come ribadito, ex multis , da Cons. Stato, sez. III, 8/05/2023, n. 4609, la qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale).

Nella specie è indubbio che i controinteressati (intervenienti ad opponendum ) hanno interesse alla conservazione dell’atto impugnato. Né la posizione soggettiva degli ex soci può essere parificata a quella degli altri creditori ammessi al passivo della LCA essendo la proposta transattiva formulata dal Commissario liquidatore ed autorizzata dal Ministero destinata ad incidere in via diretta ed immediata solo nella sfera giuridica dei primi.

Per quel che attiene il profilo dell’individuabilità dei controinteressati, nell’atto impugnato è citata ed allegata l’istanza avanzata dal Commissario liquidatore da cui risultano i nominativi dei promissari acquirenti dei contratti preliminari di vendita immobiliare di cui si discute.

Peraltro il Banco BPM s.p.a. (dante causa dell’odierna appellante) ha preso parte ai giudizi a suo tempo promossi ex art. 2932 c.c. dai preassegnatari ed era dunque perfettamente consapevole della loro identità.

Il primo profilo del motivo di appello non può, pertanto, essere accolto.

Alla stessa conclusione si deve pervenire per il secondo profilo sollevato (effetto sanante della costituzione dei controinteressati).

Come chiarito da Cons. Stato, sez. IV, 27/06/2023, n. 6270 la mancata notifica al controinteressato non è sanata dalla partecipazione al giudizio mediante intervento ad opponendum . La proposizione dell'intervento ad opponendum da parte del controinteressato pretermesso non può spiegare alcuna efficacia sanante nel caso in cui essa avvenga dopo la scadenza del termine di notificazione dell'impugnativa che sia stata totalmente omessa nei suoi confronti.

Infondato è anche il richiamo all’art. 49, co. 1, c.p.a.

Si sarebbe potuto porre un problema di integrazione del contraddittorio se almeno uno dei controinteressati fosse stato ritualmente evocato in giudizio. Nella specie, non essendoci stata la notifica a nemmeno uno dei preassegnatari, non può procedersi a nessuna integrazione vertendosi in una ipotesi di inammissibilità.

2.2 Correttamente il primo giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto in primo grado.

3. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Restano assorbite le richieste formulate in udienza dalla difesa di parte appellante.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

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