Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-16, n. 202407603
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Testo completo
Pubblicato il 16/09/2024
N. 07603/2024REG.PROV.COLL.
N. 02610/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2610 del 2024, proposto da
Rangers S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9842190021, rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gallerie degli Uffizi e Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Corpo Vigili Giurati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A A, A R, M O, M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00068/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gallerie degli Uffizi e di Ministero della Cultura, nonché della società Corpo Vigili Giurati S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2024 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il ricorso proposto dalla società Rangers s.r.l. contro il Ministero della Cultura – Galleria degli Uffizi, nonché nei confronti della società Corpo Vigili Giurati s.p.a., per l’annullamento dell’aggiudicazione a quest’ultima del servizio di sicurezza con sorveglianza armata notturna della portineria di Bacco di Palazzo Pitti e Loggia dei Lanzi -Piazzale degli Uffizi, per un periodo di dodici mesi, con importo a base di gara di euro 449.680,00, da affidare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.1. Il tribunale – dato atto dei due motivi di ricorso e della resistenza del Ministero e della controinteressata – ha ritenuto infondati i motivi, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva.
Dopo aver enunciato i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta, ha evidenziato che “ nel caso di specie le valutazioni effettuate dall’amministrazione, per il tramite della commissione di gara e del RUP, riportate nei verbali di valutazione dell’anomalia dell’offerta datati 19.09.2023 e 18.10.2023 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), non presentano, alla luce dei richiamati canoni ermeneutici individuati dalla giurisprudenza, i vizi lamentati nel ricorso ”.
Quindi ha esaminato e respinto le singole censure, per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo.
1.2. Le spese processuali sono state poste a carico della ricorrente.
2. Rangers s.r.l. ha proposto appello con due motivi, il primo dei quali articolato in sei censure.
La società Corpo Vigili Giurati s.p.a. si è costituita per resistere all’appello, riproponendo ex art. 101, comma 2, c.p.a. le eccezioni di inammissibilità del ricorso, già assorbite in primo grado.
Il Ministero della Cultura e la Galleria degli Uffizi si sono costituiti con una memoria di mera forma.
2.1. All’udienza del 18 luglio 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, previo deposito di memorie e repliche delle parti private.
3. Col primo motivo di appello sono riproposte, in chiave critica rispetto alla decisione gravata, le censure del primo motivo di ricorso, concernenti l’omissione o la sottostima di voci di costo della commessa relative agli oneri della manodopera.
3.1. Con la prima censura ( omessa quantificazione del costo del lavoro straordinario siccome necessario a coprire il monte ore dell’appalto ) si è sostenuto che l’offerta dell’aggiudicataria non avrebbe quantificato il costo del lavoro straordinario necessario a coprire il monte ore dell’appalto. Nello specifico a fronte di 9,73 unità lavorative indicate in sede di giustificativi dell’offerta, di 20.551 complessive ore di appalto indicate nel capitolato (con divisore orario annuo pari a 2.112 ore) e 350,32 ore di straordinario medie annue lavorate da ciascuna unità, l’offerta dell’aggiudicataria non avrebbe tenuto in debita considerazione il maggior costo di tale tipologia oraria (pari al 30% sul valore base), omettendo un importo complessivo pari a euro 34.539,56 sul totale dell’importo offerto, a fronte di un utile quantificato nel modesto importo di € 1.662,28.
3.1.1. La decisione di rigetto si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
- è fallace il presupposto dell’impegno della controinteressata ad impiegare un numero prefissato di unità lavorative pari a 9,73, che la ricorrente ha desunto dai giustificativi presentati in sede di verifica di anomalia; invece né da tali giustificativi né dall’offerta sarebbe possibile desumere un corrispondente impegno;
- in particolare, il fatto che il capitolato rechi, all’art. 2, un numero prefissato di unità da adibire al servizio di vigilanza notturna non è indice di un impegno vincolante alle 9,73 unità di cui al ricorso, giacché anche a voler attribuire a ciascun turno superiore alle 7 ore giornaliere due unità lavorative (attribuzione comunque in eccesso) non si arriverebbe alla quantità media presa in considerazione nel ricorso;
- anche il fatto che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria indichi un numero di guardie pari a 9 non può assurgere ad impegno contrattuale all’impiego contemporaneo di un tale numero di unità lavorative, giacché il dato indica il c.d. organico di gara, vale a dire la possibilità di poter attingere ad un numero di soggetti aventi determinate caratteristiche (di esperienza ultra quinquennale, di formazione adeguata) da adibire al servizio;
- l’impegno non è desumibile neanche dalle dichiarazioni, rese in sede di gara, in ordine al c.d. cambio appalto (in relazione alla clausola sociale di cui all’art. 12 del Capitolato), giacché da tale documento scaturisce una mera prospettiva di riassunzione (non garantita ma eventuale) di un massimo di 8 dipendenti già impiegati nel servizio (sul regime contrattuale ed orario dei quali nulla è dato sapere, cfr. doc. n.12 di parte resistente);
- anche nei giustificativi di gara (in particolare nei primi inviati in data 11.09.2023, cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente) l’impresa aggiudicataria utilizza, nel calcolo del costo della manodopera, il numero di ore giornaliere presenti nel capitolato, che moltiplicate per il numero annuo complessivo, assommano a 20.551 senza mai fare riferimento ad un numero determinato di unità lavorative;
- il valore preso in considerazione nel ricorso (pari a 9,73 unità) è presente nei citati giustificativi ma al solo scopo di dimostrare la congruità degli oneri aziendali per la sicurezza. È un dato non originario ma desunto dal rapporto tra il monte ore complessivo da capitolato (pari a 20.551) ed il divisore (numero “teorico” annuo di ore impiegate per ciascun soggetto addetto, pari a 2.112);
- tale grandezza non esprime un dato reale in termini di “teste” impiegate nel servizio ma la forza lavoro espressa in Full Time Equivalent (FTE) che costituisce unità di misura oramai largamente utilizzata per proiettare il costo del lavoro rispetto ad un monte orario, indipendentemente dal numero di unità fisiche di personale impiegato e dalla tipologia di contratto ed impegno orario richiesto a ciascuna;
- nei secondi giustificativi, presentati l’11.10.2023 (cfr. doc. n. 10 allegato al ricorso), l’aggiudicataria fa riferimento ad una media di ore straordinarie lavorate dal proprio personale nell’anno 2022 (asseverando tale dato con una dichiarazione del proprio consulente del lavoro) al solo scopo di dimostrare la ragionevolezza del divisore utilizzato dall’impresa per il calcolo del costo orario nonché il rispetto del tetto massimo annuo di lavoro straordinario fissato dal CCNL, pari a 384 ore. Ciò è ben lontano dal costituire un impegno contrattuale o dall’evidenziare la strutturazione dell’offerta in termini di