Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-04-21, n. 201502008

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-04-21, n. 201502008
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502008
Data del deposito : 21 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08643/2014 REG.RIC.

N. 02008/2015REG.PROV.COLL.

N. 08643/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8643 del 2014, proposto dalla s.p.a. Accenture, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Luigi Mazzoncini, con domicilio eletto presso Lipani & Partners in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40;



contro

La s.p.a. Iren, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati ed Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;



nei confronti di

La s.p.a. Ibm TA, in persona del legale rappresentante pro tempote , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Cassamagnaghi, con domicilio eletto presso la signora AN Cristina Salzano in Roma, viale Castro Pretorio, n. 122;
ST & UN Financial Business Advisors s.p.a.;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, Sezione di Parma, n. 355/2014, resa tra le parti, concernente l’affidamento servizio per la realizzazione di un ambiente datawarehouse per l'alimentazione del processo di enterprise project management;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.p.a. Iren e della s.p.a. Ibm TA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Eugenio Bruti Liberati, Angelo Clarizia, Stefano Mazzamagli e Stefano Cassamagnaghi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, con la sentenza n. 378 del 23 ottobre 2014 (preceduta dalla pubblicazione del dispositivo di sentenza n. 355 del 22 settembre 2014), nella resistenza dell’amministrazione aggiudicatrice Iren S.p.A. e della controinteressata aggiudicataria, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso (NRG. 234/2014) proposto dalla s.p.a. Accenture per l’annullamento, con gli atti connessi, della determinazione dell’amministrazione delegato della s.p.a. Iren n. 82 del 17 giugno 2014, con cui, all’esito di un’apposita procedura negoziata, è stato disposto in favore della costituenda A.T.I. tra IB TA S.p.A. ed ST UN NA Business Advisor S.p.A. l’affidamento del “servizio di implementazione di una soluzione ERP per le società del Gruppo Iren, basata su piattaforma SAP R/3 integrata con gli ambienti applicativi correlati e realizzazione di un ambiente di datawarehouse, basato su piattaforma SAP BW, per l’alimentazione del processo di enterprise project management – CIG 568292848A4”,

Secondo il tribunale, infatti, Iren S.p.A., quale impresa pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 28, del codice del contratti pubblici, è tenuta all’osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, limitatamente alle attività riconducibili ai settori speciali contemplatati negli artt. 208 – 213, tra cui non rientra l’implementazione del sistema informatico utilizzato dall’azienda per i propri processi amministrativi e contabili, oggetto della procedura di gara in questione, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la relativa controversia alla cognizione del giudice ordinario.

2. La s.p.a. Accenture - con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 4 novembre 2014 - ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di due autonome serie di motivi.

Con la prima serie, deducendo “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 207 ss. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; violazione, falsa applicazione degli artt. 7 e 119 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; illogicità ed irragionevolezza, travisamento, sviamento” e “Violazione, falsa applicazione dell’art. 32 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; illogicità ed irragionevolezza, travisamento, sviamento”, l’appellante ha sostenuto in sintesi che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, la controversia de qua apparterrebbe alla giurisdizione del giudice amministrativo, sia in ragione della natura di impresa pubblica di Iren S.p.A., sia della circostanza che quest’ultima svolge non solo funzioni di ‘governo’, ma anche di servizio del gruppo, tra le cui attività sarebbero annoverabili anche alcune rientranti a pieno titolo nei settori speciali regolati dagli articoli 207 e ss. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, così che in definitiva il servizio oggetto di appalto avrebbe carattere quanto meno strumentale rispetto ad esse.

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