Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-06, n. 202401196
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Testo completo
Pubblicato il 06/02/2024
N. 01196/2024REG.PROV.COLL.
N. 05517/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5517 del 2020, proposto da
LO AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianluigi Pellegrino in OM, corso del Rinascimento n. 11;
contro
OM Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Montanaro e Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura - Soprintendenza per i Beni Architettonici OM, C.R.E.A. - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in OM, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Seconda) n. 12733/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM Capitale, del Ministero della cultura - Soprintendenza per i Beni Architettonici OM e di C.R.EA. - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Umberto Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il AZ – sede di OM AM LO, proprietario di un lotto di terreno destinato all’attività agricola sito nel Comune di OM alla via Pompeo Licinio nn. 92 -100 – 102 distinto in catasto terreni al foglio 972 p.lla n. 152 e della superficie di circa 11.000,00 mq. in zona del P.R.G. inserita all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica e vincolata ai sensi delle l. n. 1089/1939 e n. 1497/1939, ha impugnato, domandandone l’annullamento, le determinazioni dirigenziali dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio del Comune di OM nn. 378, 379, 385, 394 e 396 del 22 ottobre 2003 con cui sono state rigettate le domande di concessione in sanatoria ex lege n. 47 del 1985 (prot. 100756 relativa alla realizzazione di una costruzione destinata all’abitazione della propria famiglia e prot. n. 100757 riguardante un manufatto agricolo autorizzato dalla Soprintendenza ai Monumenti nel 1965 e un piccolo immobile ad uso abitativo di mq. 76,34 circa) ed ex lege n. 724 del 1994 (prott. n. 80496, n. 80499 e n. 80494 relative alle restanti opere) dallo stesso presentate in relazione agli abusi realizzati negli anni su tale fondo (consistiti nella realizzazione di alcuni manufatti con destinazione d’uso residenziale, magazzino ed agricola), il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologica di OM ai sensi dell’art. 32 della l.n. 47/1985 del 26 novembre 2002 prot. n. 36382 da essi richiamato nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai predetti.
1.1 A sostegno del ricorso di primo grado sono state dedotte le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l.n. 47/1985 in relazione agli artt. 49 e 23 del d.lgs.n. 490/1999; eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l.n. 47/1985 in relazione all’art.49 del d.lgs. n. 490/1999, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l.n. 47/1985, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l.n. 47/1985, sotto altro profilo, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l.n. 47/1985, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l.n. 47/1985 in relazione alla normativa del Parco dell’Appia Antica;
7) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l.n. 47/1985, in relazione al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione dell’11.02.1960 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico – Zona Appia Antica e dell’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P., eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti, difetto di istruttoria;
8) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria;
9) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l.n. 47/1985 e dell’art. 1 comma 10 della l.n. 449/1997, incompetenza;
10) violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della l.n. 47/1985, eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste;
11) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 della legge n. 47/1985 e succ. mod. e di tutta la normativa del Parco dell’Appia Antica, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;
12) illegittimità derivata e riflessa
1.2 Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per il AZ – sede di OM ha respinto il ricorso.
2. Con ricorso notificato 25 giugno 2020 e depositato il 9 luglio 2020 AM LO ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma.
3. Nelle date del 17 luglio 2020 del 23 novembre 2020 si sono costituiti in giudizio per resistere avverso tale appello OM Capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali ed il C.R.EA. - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria.
4. In data 11 dicembre 2023 l’appellante e OM Capitale hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..
5. Il 21 dicembre 2023 l’appellante ha depositato memorie in replica.
6. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2024 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va respinto.
2. Con l’unico articolato motivo di gravame si deduce che l’area su cui sorge l’abitazione di proprietà dell’odierno appellante è interna al parco dell’Appia antica ed è stata tipizzata nel piano di gestione del parco come ricadente nella “zona 2/3 Riserva Generale: Aree a prevalente valore insediativo” e come ricadente in zona C, con indice fondiario di 0,15 mc/mq, nel piano territoriale paesistico vigente nel parco (una volta che il territorio di questo è stato vincolato come bellezza naturale di insieme dal D.M. 14 dicembre 1953).
Parte appellante aggiunge, poi, che in data 20 aprile 1990 gli è stato notificato il decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali 13 febbraio 1990 n. 117060, al quale è allegata una planimetria, che individua:
- con tratteggio obliquo le aree in cui sono presenti lungo la Via Appia reperti di età romana dichiarate di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089;
- con tratteggio più scuro due fasce periferiche (della larghezza di ml. 150 ciascuna) qualificate “pertinenze dirette della Via Appia Antica”;
- e con maglia quadrata aree ulteriori, nelle quali “è fatto divieto di realizzare costruzioni anche a carattere provvisorio di mettere a dimora alberature di alto fusto; di realizzare coltivazioni estese in quanto incompatibili con le esigenze di luce, prospettive e godimento dei monumenti pertinenti all’area” e in cui “i progetti di opere e interventi di pubblica utilità saranno preventivamente esaminati dalla Soprintendenza Archeologica di OM”.
Deduce ancora parte appellante che l’area de qua rientra nell’ultima delle tre tipologie ed è, pertanto, oggetto di una prescrizione di tutela indiretta (ora) prevista dall’art. 45 D.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ne fa discendere che i vincoli archeologici e paesaggistici derivanti dai DD.MM. 13 febbraio 1990 e 14 dicembre 1953 richiamati dalla Soprintendenza nei suoi pareri negativi non sarebbero in sè preclusivi della condonabilità degli abusi edilizi; e ciò in quanto né l’uno e né l’altro determinerebbero l’inedificabilità assoluta dell’area di proprietà dell’appellante
2.1 Tanto premesso parte appellante censura, sotto un primo profilo, la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale è stata denunciata l’illegittimità dei provvedimenti di diniego