Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-06, n. 202407004

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-06, n. 202407004
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407004
Data del deposito : 6 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/08/2024

N. 07004/2024REG.PROV.COLL.

N. 02736/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2736 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte e Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle D’Aosta (sezione prima) n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte e Valle D'Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Viste le conclusioni delle parti.


1. L’odierna appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. della Valle d’Aosta ha respinto il ricorso di primo grado proposto per l’annullamento della ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. 2 del 27 settembre 2019 (con la quale veniva ordinato alla odierna appellante di “rimuovere … la vecchia -OMISSIS- manuale arrugginita dall’area sita in Fraz. -OMISSIS- identificata con il foglio 23 mapp. 333 e il ripristino dello stato dei luoghi… ”).

2. L’appellante premette quanto segue.

2.1. Con nota notificata il 2 luglio 2019, il Comune di -OMISSIS-, dopo aver dato atto della trasmissione di una nota della Stazione Forestale di -OMISSIS- (con la quale si rilevava la presenza sul fondo della odierna appellante di una -OMISSIS- manuale arrugginita qualificata come rottame), comunicava alla odierna appellante l’avvio del procedimento di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, per violazione del divieto di abbandono incontrollato di rifiuti; con successiva nota del 15 luglio 2019, l’appellante faceva pervenire al Comune di -OMISSIS- le proprie controdeduzioni.

2.2. Con ordinanza n. 2 del 27 settembre 2019, il Comune di -OMISSIS- ha ordinato alla odierna appellante, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, di procedere alla rimozione della -OMISSIS- e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’ordinanza.

2.3. Avverso il predetto provvedimento e i relativi atti presupposti la parte intimata ha proposto ricorso giurisdizionale davanti al T.a.r. della Valle d’Aosta, che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.

3. Tanto premesso, con il ricorso in esame l’odierna appellante ha contestato la sentenza di primo grado con tre articolati motivi.

4. Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Comando Regione Carabinieri Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta, chiedendo la sua estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, essendo stati impugnati atti di enti locali.

5. Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.

6. All’udienza pubblica del 4 aprile 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l’istanza di estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, formulata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

7.1. L’istanza deve essere accolta.

7.2. L’oggetto del presente giudizio concerne l’ordinanza adottata dal Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, per l’abbandono incontrollato di una -OMISSIS- arrugginita su un’area di proprietà della odierna appellante; la predetta ordinanza comunale è stata emanata sulla base della segnalazione della Stazione Forestale di -OMISSIS- del 10 giugno 2019.

7.3. Nelle Regioni a Statuto speciale (come la Valle d’Aosta) le funzioni del Corpo Forestale dello Stato sono state affidate ai Corpi Forestali Regionali.

Il Corpo Forestale della Valle d’Aosta è un corpo tecnico con funzioni di polizia alle dipendenze della Regione Autonoma Valle d’Aosta, disciplinato dalla l.r. della Valle d’Aosta dell’8 luglio 2002 n. 12 ed è stato escluso dalla abolizione che ha riguardato il Corpo Forestale dello Stato e dall’assorbimento del relativo personale nell’Arma dei Carabinieri (di cui al d.lgs. 19 agosto 2016 n. 177).

Ne consegue che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri deve considerarsi estraneo all’oggetto del presente contenzioso.

8. Con il primo motivo di appello, l’appellante deduce: violazione dell’art. 34 c.p.a. nonché dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; violazione del disposto dell’art. 13 l. 689/1981 in relazione ai principi di cui agli artt. 614 e 624 bis c.p.

8.1. L’appellante evidenzia che con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio aveva censurato l’ordinanza impugnata sotto diversi profili (violazione dell’art. 13 della legge n. 689 del 1981; violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006; sviamento di potere; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; difetto d’istruttoria e motivazione; contraddittorietà).

In sintesi, la ricorrente (odierna appellante) aveva lamentato che l’ispezione, sulla base della quale l’ordinanza si fonda, si era svolta sul suo terreno senza il suo consenso e in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, come invece richiesto nel caso di accesso su fondo di proprietà privata; a tal fine, aveva contestato che il fondo fosse gravato da una servitù di uso pubblico.

8.2. La difesa del Comune di -OMISSIS- aveva sostenuto che la strada che attraversa il terreno, ancorché di proprietà privata, fosse asservita all’uso pubblico (e fosse dunque una “strada vicinale”), come dimostrerebbero il fatto che vi passano una serie di condutture pubbliche, che sia stata asfaltata a cura e spese del Comune

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi