Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-02-26, n. 202101682
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Testo completo
Pubblicato il 26/02/2021
N. 01682/2021REG.PROV.COLL.
N. 02781/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2781 del 2017, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in persona del Direttore pro tempore, e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Il professore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in materia concernente la rideterminazione del trattamento giuridico ed economico dei docenti della SNA (ex SSEF).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del professore -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2020 il consigliere D D C e uditi per le parti l’avvocato L T e gli avvocati dello Stato Fabrizio Fedeli ed Eugenio De Bonis, i quali hanno chiesto il passaggio in decisione con tutti gli effetti di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione hanno appellato la sentenza -OMISSIS-con la quale il T per il Lazio, sede di Roma, Sezione I, in accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti dal professore -OMISSIS-, ha annullato “nei sensi di cui in motivazione il d.p.c.m. 25.11.2015, n. 202, nella parte impugnata di cui all’art. 2, comma 1 e comma 4, e all’art. 5, commi 2 e 4, nonché i collegati provvedimenti impugnati con l’atto di motivi aggiunti”.
2. Più in particolare, il ricorrente ha impugnato il DPCM del 25.11.2015, n. 202 (pubblicato nella G.U. n. 295/2015) nella parte in cui stabilisce che ai docenti a tempo indeterminato della Scuola Nazionale dell’Amministrazione si applica la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni prevista per i professori e i ricercatori universitari a tempo pieno (art. 2, comma 4) e, altresì, nella parte in cui individua i criteri per la determinazione del trattamento economico dei docenti a tempo indeterminato della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (art. 2, comma 1 e art. 5, commi 2 e 4).
Hanno impugnato, inoltre, gli atti applicativi mediante i quali la Scuola ha diffidato dal proseguire eventuali attività professionali incompatibili, ha rideterminato il trattamento economico e ha disposto il recupero delle maggiori somme erogate.
3. A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha articolato le seguenti censure.
3.1. “Illegittimità per violazione dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90/2014 e dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 - Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta - Sulla illegittima determinazione del trattamento economico dei docenti della SNA”.
La norma regolamentare contrasta con la legge di delega, perché introduce il criterio della necessaria coincidenza del trattamento economico dei professori ex SSEF a quello dei professori universitari, non avvedendosi che – al contrario - il criterio fissato dalla legge primaria è quello della tendenziale omogeneità del trattamento medesimo.
Viola il divieto di reformatio in pejus nei rapporti di durata, senza prevedere meccanismi di mantenimento del livello retributivo in godimento mediante la corresponsione di un assegno ad
personam riassorbibile.
Non si limita a provvedere per il futuro, ma incide anche per il passato, prevedendo che i periodi di servizio prestato nelle qualifiche di provenienza sono computati come anzianità di servizio nel ruolo dei professori universitari.
Contrasta con l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina la procedura della cd. "mobilità obbligatoria".
La riduzione del trattamento retributivo produrrà conseguenze pregiudizievoli anche sul futuro trattamento pensionistico e sul trattamento di fine servizio.
3.2. “Illegittimità per violazione dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90/2014 - Eccesso di potere per violazione del principio di legalità - Sulla illegittima estensione ai docenti della SNA provenienti dai ruoli della SSEF del regime di incompatibilità proprio dei professori universitari a tempo pieno”.
Il d.P.C.M. impugnato è illegittimo nella parte in cui estende a tutti i docenti della SNA, compresi quelli provenienti dai ruoli ad esaurimento della SSEF, il regime di incompatibilità proprio dei
professori universitari a tempo pieno, perché si tratta di una misura non prevista dalla norma
primaria alla quale il d.P.C.M. ha dato attuazione.
La disciplina delle incompatibilità, afferendo allo stato giuridico del docente, è coperta da riserva di legge.
3.3. “Illegittimità per eccesso di potere - Violazione del principio di non discriminazione e ingiustizia manifesta - Sulla ingiustificata disparità di trattamento dei docenti della SNA rispetto ai professori universitari”.
L'applicazione coattiva e indiscriminata del regime di incompatibilità dei professori universitari a tempo pieno a tutti i docenti della SNA realizza un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla categoria di docenti presi a riferimento.
3.4. “Illegittimità per violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 - Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento”.
La scelta dell’Amministrazione di elidere, uno actu, il diritto al mantenimento del trattamento economico in godimento e di escludere per i docenti della SNA la facoltà di esercitare la libera professione, si presenta illegittima anche perché contrasta con il principio della tutela del legittimo affidamento, riconosciuto dal diritto europeo e da quello interno.
3.5. “Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità, di certezza del diritto, di imparzialità, di ragionevolezza, di equità e di eguaglianza, nonché sotto il profilo dello sviamento di potere e della disparità di trattamento.
La scelta operata dall’Amministrazione si presenta illegittima anche perché contrasta con altri principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
3.6. “In via subordinata: illegittimità comunitaria ed incostituzionalità dell’art 21 del d.l. n. 90/2014 - Violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della proporzionalità – Violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione”.
L'art. 21 del d.l. n. 90/2014, ove interpretato come modificativo dello stato giuridico ed economico in godimento, viola il legittimo affidamento e i principi della certezza del diritto e della proporzionalità del mezzo rispetto al fine; sconvolge un assetto di interessi consolidato e riconosciuto da numerose norme primarie e secondarie e da precedenti atti amministrativi mai contestati; concreta una legge-provvedimento ad personam, con sacrifici personali gravemente pregiudizievoli e non giustificati da un sostanziale interesse pubblico generale.
4. Il T del Lazio, sede di Roma, Sezione I, con la sentenza di cui in epigrafe:
a) ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che:
a.1) l’art. 21 d.l. n. 90/14, conv. in l. n. 114/14, rubricato “Unificazione delle Scuole di formazione”, prevede al comma 4 che: “I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;
a.2) l’art. 2 del d.p.c.m. impugnato prevede che “Ai docenti a tempo pieno, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché ai docenti a tempo indeterminato si applica il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno, come fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, e successive modificazioni.
Ai docenti a tempo pieno, scelti tra professori universitari di prima o seconda fascia si applica, rispettivamente, il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno o quello dei professori universitari di seconda fascia a tempo pieno come fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.
Per i docenti a tempo pieno scelti tra dirigenti di amministrazioni private o tra soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata