Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-08-25, n. 202005197
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Testo completo
Pubblicato il 25/08/2020
N. 05197/2020REG.PROV.COLL.
N. 00393/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2020, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G D con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma alla via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio Placidi;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, alla via Barberini n. 36, presso gli uffici della delegazione romana della Regione Puglia;
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del TAR per la Puglia, Bari, Sez. III, n. -OMISSIS-, resa il 16.12.2019;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 30 luglio 2020 il Cons. Umberto Maiello e trattenuta la causa in decisione a seguito di camera di consiglio svoltasi in modalità da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante, giusta determinazione Autorità di Gestione n. -OMISSIS-, conseguiva un finanziamento di € 747.360,00 su una spesa di €. 1.494.720,00 nell’ambito della procedura di finanziamento di cui al BURP n. 57/2015 (Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” relativa al PSR Puglia 2007/2013) per l’attuazione del progetto di potenziamento di un impianto di lavorazione asparagi.
La disciplina delle misure in argomento prevedeva la corresponsione delle suddette somme mediante riconoscimento di un anticipo, garantito da polizza fideiussoria ITAS per un importo del 110%, acconti su SAL e saldo, somme tutte già erogate.
1.1. Pur tuttavia, a fronte delle “ gravi irregolarità in merito all’utilizzo dei fondi ” accertate con rapporto finale redatto a conclusione di un’indagine condotta dallo European Anti-Fraud Office (OLAF), acquisito con protocollo Agea -OMISSIS-del 25.7.2018, e verificate da una Commissione di nomina regionale, Agea, nella qualità di organismo pagatore, da un lato, adottava un provvedimento di sospensione cautelativa del finanziamento in parola ai sensi dell’ art. 33 del d.lgs. n. 228/2001, dall’altro, compulsava l’odierna appellante onde conseguire la proroga delle polizze accese a garanzia delle erogazioni già effettuate minacciando altrimenti l’incameramento delle polizze in scadenza. I suddetti atti venivano impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti depositati il 19.9.2019.
Di poi, sopravveniva la determinazione dell’Autorità regionale di gestione -OMISSIS- del 17.10. 2019, comunicata con nota prot. -OMISSIS- in pari data, di revoca totale degli aiuti e di recupero della somma di € 728.945,40 mediante incameramento con richiesta di restituzione in unica soluzione, provvedimento questo attratto nel fuoco della contestazione attorea con i motivi aggiunti depositati il 20.11.2019.
2. Il TAR per la Puglia, con la sentenza qui appellata, assunta in forma semplificata, ha dichiarato il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Rispetto all’ultimo capo della complessiva domanda, affidato ai motivi aggiunti depositati il 20.11.2019, ha invece declinato la giurisdizione.
2.1. Segnatamente, quanto alla prima statuizione, il giudice di prime cure ha ritenuto che, a seguito del sopravvenuto accertamento definitivo, compendiato nel provvedimento regionale di decadenza dal beneficio precedentemente erogato, il provvedimento di sospensione ex art. 33 avesse smesso di produrre effetti, come attestato dalla stessa A.G.E.A. nella nota prot. -OMISSIS- acquisita agli atti di causa. Al contempo, a giudizio del TAR, nemmeno residuavano spazi per un accertamento di legittimità/illegittimità della sospensione ex art. 34, comma 3, c.p.a. giacché la domanda risarcitoria presentata congiuntamente al ricorso introduttivo doveva ritenersi palesemente generica e, dunque, inammissibile. Con il medesimo capo di decisione, infine, il giudice di prime cure dichiarava che restava assorbito nel sopravvenuto provvedimento di decadenza e nelle collaterali misure di recupero disposte la nota con cui si minacciava l’incameramento della polizza fideiussoria -OMISSIS- per euro 411.048,00, oggetto dei primi motivi aggiunti; nota che, a giudizio del TAR, ab origine appariva priva di contenuto provvedimentale e, dunque, di autonoma potenzialità lesiva.
2.2. Con un distinto capo di sentenza, in riscontro alla domanda compendiata nei secondi motivi aggiunti ed articolata avverso il provvedimento regionale di revoca degli aiuti ( rectius : decadenza), il TAR, in accoglimento di specifica eccezione della difesa regionale, dichiarava il difetto di giurisdizione rilevando come la res controversa involgesse la fase successiva alla concessione del contributo siccome riferita ad un’ipotesi di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al progetto ammesso a finanziamento.
3. Avverso la suddetta sentenza, con il mezzo qui in rilievo, la società appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:
a) la sentenza gravata meriterebbe di essere riformata, anzitutto, rispetto al provvedimento regionale di revoca del contributo concesso, dal momento che tale statuizione di ritiro afferirebbe alla fase antecedente al provvedimento di concessione del beneficio facendo leva su vizi di legittimità e sul contrasto iniziale di tale determinazione con il pubblico interesse essendo in contestazione la creazione artificiosa delle condizioni per fruire di benefici UE, non potendo di contro ipotizzarsi un preteso inadempimento all’interno di rapporti riconducibili all’alveo di cognizione del G.O.;
b) la sentenza appellata sarebbe, altresì, erronea anche rispetto al capo recante la statuizione di improcedibilità del ricorso originario e dei primi motivi aggiunti, rispetto ai quali il TAR ha, dunque, ritenuto sussistente la giurisdizione. In particolare, l’appellante contesta l’assunto secondo cui AGEA abbia già posto nel nulla il provvedimento di sospensione totalitaria delle erogazioni adottato il 28.02.2019, non potendo tale effetto riconnettersi in via automatica alla sopravvenuta revoca regionale (pure illegittima) necessitando di una specifica declaratoria in tal senso, come peraltro fatto palese dalla deliberazione di AGEA -OMISSIS- e da ultimo dalle determine AGEA nn. -OMISSIS- dalle quali si evincerebbe che la sospensione delle erogazioni cessa i propri effetti solo a seguito dell’avvio della riscossione coattiva.
4. Resistono in giudizio Agea e la Regione Puglia, che hanno concluso per il rigetto dell’appello.
4.1. La domanda cautelare spiegata dall’appellante è stata respinta da questa Sezione giusta ordinanza -OMISSIS- del 14.2.2020, che riposa sulla seguente motivazione “ …. la sentenza di prime cure costituisca pacifica applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite e da questo Consiglio in relazione al riparto di giurisdizione quando viene in rilievo l’inadempimento delle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo (Cons.