Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-02-04, n. 201900825

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-02-04, n. 201900825
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900825
Data del deposito : 4 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2019

N. 00825/2019REG.PROV.COLL.

N. 06866/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6866 del 2018, proposto da
E s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 284;

contro

Comune di Pienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E B, G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Femia in Roma, via Giunio Bazzoni, 15;

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 2680/2018, resa tra le parti, concernente la mancata inclusione nell’aggiudicazione definitiva di area confinante con compendio immobiliare posto in vendita all’asta;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Malinconico, e Femia per delega di Baronti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

E s.r.l. impugnava in Consiglio di Stato la sentenza del Tribunale amministrativo della Toscana che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento della determinazione n. 474 del 27 luglio 2016 del Comune di Pienza, recante aggiudicazione definitiva in suo favore del compendio immobiliare sito in via della Madonnina n. 4, 10 e 12, nella parte in cui escludeva dall’aggiudicazione stessa l’area pertinenziale adibita a parcheggio.

Si costituiva in giudizio per resistere il Comune di Pienza.

Con la sentenza n. 2680 del 7 maggio 2018 questa V Sezione respingeva l’appello, in quanto non era condivisibile l’assunto, su cui si fondavano i primi due motivi, per cui vi sarebbe stata una modifica unilaterale dell’oggetto della gara rispetto a quanto previsto dalla lex specialis .

La descrizione dei beni contenuta nel bando e nella perizia tecnico estimativa impediva di includere nell’oggetto della gara l’area pertinenziale di cui in controversia. Infatti né il bando, né la perizia tecnica facevano riferimento espressi all’area di parcheggio;
e sia dal bando che dalla relazione tecnica estimativa emergeva che il complesso immobiliare in vendita confinava su due lati diversi con la via Risorgimento e con un parcheggio pubblico individuato come confine, esterno, dell’immobile e non come parte inclusa;
l’area in causa aveva una destinazione pubblica a parcheggio ed apparteneva, in conseguenza, per l’art. 828, secondo comma, Cod. civ., al patrimonio indisponibile comunale e non avrebbe, pertanto, potuto essere sottratta a tale destinazione “se non nei modi stabiliti dalle legge”, con conseguente impossibilità di ammettere che potesse costituire oggetto di un negozio di diritto privato.

L’appartenenza dell’area al patrimonio indisponibile escludeva anche la configurabilità di un affidamento incolpevole meritevole di tutela in capo all’odierna appellante, in quanto tale ipotesi non poteva essere considerata in virtù del vincolo di destinazione pubblica.

In secondo luogo altrettanto infondato era il terzo motivo, secondo cui il predetto frazionamento avrebbe violato l’art. 41- sexies , l.. n. 1150 del 1942, sul necessario asservimento di aree a parcheggio per le nuove costruzioni.

Il fabbricato era risalente al 1932 e, per questo, non era soggetto all’art. 41- sexies della legge n. 1150 del 1942, né potevano rilevare gli interventi edilizi successivi alla sua realizzazione, visto che il parcheggio in questione aveva sempre mantenuto la sua destinazione pubblica.

Con ricorso notificato il 3 agosto 2018 la E s.r.l. chiedeva la revocazione della sentenza e sosteneva che l’area sottratta alla vendita era occupata dal parcheggio, quindi l’area a destinazione pubblica, nella misura di meno di un terzo;
mentre il compendio era stato privato catastalmente di mq. 1037 rispetto ai 1433 complessivi;
e 600 mq. erano parte condominiale del lotto ed il parcheggio pubblico constava di solo 200 mq. dei 1433 della particella, privata di parti essenziali inclusi accessi e rampe per i disabili. Il che era desumibile dagli atti dell’asta pubblica: del resto, l’inventario dei beni comunali fa riferimento ad un “piccolo terreno” adibito a parcheggio. La sentenza dunque sarebbe caduta in errore nell’individuare i confini del compendio, nell’ignorare il reale parcheggio della costruzione e l’epoca di realizzazione, male individuata nel 1932 ma in realtà frutto di successive ricostruzioni.

La E concludeva per l’accoglimento del ricorso e dei motivi originariamente sollevati, il tutto con vittoria di spese.

Il Comune di Pienza si è costituito in giudizio, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

All’udienza del 17 gennaio 2019 la causa è passata in decisione.

L’eccezione di inammissibilità per deposito tardivo non ha fondamento. La notificazione e il deposito del ricorso sono avvenuti nella sospensione feriale dei termini processuali, tra il 3 ed il 26 agosto 2018, allorché non decorreva alcun termine.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte rescindente.

La società E tenta qui un nuovo approfondito vaglio della vicenda, con la descrizione del bando e dei suoi allegati utili a delimitare il bene posto in vendita dal Comune di Pienza, quanto dell’effettiva consistenza del bene, ivi comprese le sue pertinenze.

Ma tali assunti non concretano l’abbaglio dei sensi in cui deve sussistere il revocatorio errore di fatto del giudice sulla percezione delle dimensioni del compendio dall’inizio posto in vendita, per cui non vi sarebbe stata alcuna modifica unilaterale dell’oggetto della gara rispetto a quanto previsto dalla lex specialis .

La sentenza è precisa, e non lascia trasparire siffatto abbaglio, nel descrivere i beni così come contenuti nel bando e nella perizia tecnico estimativa, i quali non permettono di ritenere compresi nell’oggetto della gara l’area pertinenziale in discussione.

Vi si legge infatti che sia dal bando, sia dalla relazione tecnica estimativa che il complesso immobiliare in vendita confina su due lati diversi con via Risorgimento e con un parcheggio pubblico, individuato come confine esterno dell’immobile e non come parte ivi inclusa. L’area a parcheggio, di utilità pubblica specificamente richiamata nel bando, è, ai sensi dell’art. 828, secondo comma, Cod. civ, del patrimonio indisponibile comunale;
non poteva pertanto essere sottratta a tale destinazione “se non nei modi stabiliti dalle legge”, dal che seguiva l’impossibilità di essere oggetto di un negozio di diritto privato incompatibile con la destinazione a parcheggio, il che comportava l’esclusione anche dell’affidamento incolpevole dell’odierna ricorrente.

Non ha fondamento il presupposto della revocazione, cioè che la “revocanda” sentenza di questa Sezione sia caduta in un errore di fatto quanto al riferimento del bando alle parti condominiali poste in vendita, tale dizione nulla avendo a che vedere con la perdurante destinazione pubblica della vasta area adiacente.

Inoltre la ricorrente muove una generalizzata censura della sentenza n. 2680 del 7 maggio 2018, vale a dire con le improprie forme delle domanda di revocazione tenta un inammissibile riesame della statuizione giudiziale - quando invece la contestata sentenza ha compiutamente affrontato il problema controverso – ma senza la presenza di quell’errore di fatto o quella falsa percezione o quella mancata presa in considerazione di documenti che soli legittimano la proposizione di un ricorso per revocazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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