Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-06-04, n. 202405021
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Testo completo
Pubblicato il 04/06/2024
N. 05021/2024REG.PROV.COLL.
N. 02537/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2537 del 2024, proposto dal signor
RI Di RR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. I, n. 169/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia depositata dalla difesa dell’appellante;
Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024 il Cons. Stefano Filippini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado il signor RI Di RR, Ufficiale del Ruolo Normale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara, ha chiesto l’accertamento del diritto al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza (anni 4), previo annullamento del provvedimento (prot. n. 806032NW/1-1-PRC del 1.8.2023) con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Servizio Trattamento economico, aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento del predetto diritto.
2. Con la sentenza in epigrafe il TAR ha declinato la propria giurisdizione, in favore di quella della Corte dei Conti, in base ai seguenti argomenti:
- la domanda del ricorrente integra una controversia concernente il trattamento pensionistico, sulla cui entità incide senz’altro la possibilità di conseguire o meno il riscatto del periodo di studi
universitari svolti dallo stesso;
- la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni abbia carattere esclusivo, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca