Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-12-31, n. 202410529

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-12-31, n. 202410529
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202410529
Data del deposito : 31 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2024

N. 10529/2024REG.PROV.COLL.

N. 02647/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2647 del 2024, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze– Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



contro

AN AM, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Bello, con il quale elettivamente domicilia in Roma, via Vittorio Veneto n. 89;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, del 3 gennaio 2024, n. 166, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. AN AM;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2024 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Maurizio Greco e Vittorio Cesaroni e l’avv. Luca Marcello, in sostituzione dell’avv. Francesco Paolo Bello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di FI ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha annullato il provvedimento con cui il Comando Generale della Guardia di FI ha respinto l’istanza del mar. ord. AN AM di collocamento in posizione di fuori ruolo, per assumere un impiego temporaneo alle dipendenze dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (“Frontex”), e il provvedimento dello stesso Comando che, a seguito della domanda del militare di essere collocato in congedo “a domanda” a decorrere dal 3 settembre 2020, ne ha disposto la cessazione dal servizio permanente, a domanda, a decorrere dal 3 settembre 2020 e, dalla stessa data, la collocazione nel “completamento”.

2. – Il sig. AM si è costituito in giudizio e ha depositato memoria per chiedere il rigetto del gravame.

3. – La domanda di sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata, proposta in via incidentale dall’appellante è stata accolta con ordinanza del 24 aprile 2024, n. 1583, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito.

4. – Alla pubblica udienza del 12 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – L’appello è fondato.

6. – Il T.a.r., in accoglimento del primo motivo di ricorso e assorbita espressamente ogni altra censura, ha ritenuto sussistente il denunciato difetto di competenza del Comando Generale a pronunciarsi, con atto conclusivo, sull’istanza del ricorrente di collocamento in fuori ruolo, con particolare riferimento all’art. 891 (Impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri) del cod. ord. mil., che disciplina il collocamento fuori ruolo del personale militare.

Ha osservato, infatti, il giudice di primo grado che tale disposizione « facendo riferimento ad un “decreto ministeriale” incardina in capo al Ministro il potere di adozione del provvedimento finale di ammissione al fuori ruolo .

Simmetricamente anche il diniego di ammissione rientra dunque nella competenza ministeriale, costituendo un opposto esito dello stesso procedimento, dunque una manifestazione del medesimo potere attribuito dalla disposizione normativa al Ministro ».

7. – Con un unico complesso motivo d’impugnazione, l’appellante critica la sentenza di primo grado affermando la competenza del Comando Generale della Guardia di FI ad adottare atti

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