Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-24, n. 202304114
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 04114/2023REG.PROV.COLL.
N. 00078/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2017, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A L e F N, con domicilio digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A L in Roma, via Nomentana, n. 257;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, V T e V S, con domicilio digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato V S in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la-OMISSIS-, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 marzo 2023, tenuta da remoto, il Cons. Fabrizio D'Alessandri, udito per l’INPS l’avvocato Stumpo e dato atto della richiesta del difensore della società appellante di passaggio in decisione senza discussione della causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La società -OMISSIS- s.r.l. (d’ora in avante anche solo l’appellante o la società), operatore economico esercente attività di produzione e confezionamento di prodotti farmaceutici, inoltrava in data 18/04/2011, previa fase concertata con le organizzazioni sindacali, per via telematica domanda di ammissione al Trattamento di Integrazione Guadagni per il periodo compreso tra il 16/05/2011 e 06/08/2011: la richiesta era circoscritta a soli diciotto lavoratori, su un totale di ottantasei applicati nell'unità produttiva. Perdurando lo stato di crisi aziendale, la società inoltrava una nuova richiesta di ammissione alla C.I.G.O. per il periodo dal 26/09/2011 al 24/12/2011, esperita anche per tale seconda procedura la preventiva consultazione sindacale.
A supporto di tali richieste evidenziava che sin dall’aprile 2011 si era trovata costretta a interrompere il processo produttivo a causa di potenziali ed elevati rischi di frammischiamento e contaminazione del prodotto, imprevedibili e correlati alla complessità della filiera nello specifico settore merceologico; dalla temporanea stasi delle attività predette derivava la preclusione ad acquisire nuovi ordinativi sul mercato.
La ripresa dell’attività lavorativa avveniva a conclusione del periodo richiesto per il trattamento salariale (06/08/2011), per quanto il ripristino della funzionalità dei reparti imponeva nuova autorizzazione dell’AIFA nello specifico ambito merceologico, provvedimento rilasciato solo dopo alcuni mesi: da qui la nuova richiesta di fruizione del trattamento ordinario della C.I.G. per il periodo 26/09/2011 – 24/12/2011.
La società che per entrambe le richieste formulate erano seguiti gli accessi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro ed era stata inoltrata la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi; la Commissione Provinciale per la C.I.G. riscontrava positivamente solo la domanda relativa al secondo periodo, riconoscendo l’imprevedibilità dell’evento che aveva causato la crisi aziendale, mentre per il periodo 16/05/2011-06/08/2011 riteneva che la temporanea interruzione del processo produttivo fosse da imputarsi a una condotta volontaria del datore di lavoro.
2. La società impugnava detto diniego dinanzi al T.A.R.-OMISSIS- che con la sentenza segnata in epigrafe lo ha rigettato, in quanto l’evento che aveva determinato lo stato di crisi era da ricondurre al pieno controllo dell’imprenditore, non assumendo la vicenda contenziosa i connotati di imprevedibilità propri dell’ammissione al trattamento salariale, con conseguente legittimità del provvedimento amministrativo, destinato in detti termini a mantenere eguale contenuto, anche se disatteso l’obbligo di inoltro del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990. Nello specifico il provvedimento di rigetto aveva così motivato: “ Considerato che la compliance aziendale è data dall’insieme di tutte quelle attività organizzate, programmate e controllate finalizzate a prevenire il rischio di non conformità delle attività aziendali alle norme vigenti e che, pertanto, non sussiste nella causale addotta il requisito di legge della non imputabilità dell’evento al datore di lavoro trattandosi, viceversa, di interventi programmabili con modalità organizzative diverse ”.
3. La società ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di due motivi di gravame, così rubricati:
I. Illogicita’ sentenza di primo grado, nella parte in cui ascrive all’imprenditore un evento inconfutabilmente estraneo ai poteri di controllo di quest’ultimo, violazione dell’art. 1 l. n° 164/1975;
II. Illogicita’ sentenza di primo grado, a fronte di atto amministrativo che difetta appieno di parte motiva circa la riconducibilita’ dell’evento ai poteri di gestione o comunque preventivi della parte datoriale. erroneita’ sentenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. n° 241/1990, per non avere l’ente previdenziale anteposto al provvedimento negativo il preavviso di rigetto.
4. Si è costituito in giudizio l’INPS, deducendo l’infondatezza dell’appello, di cui ha chiesto il rigetto.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8.3.2023.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego di ammissione al trattamento di integrazione salariale ordinaria per l’inesistenza di una causa di imprevedibilità e non imputabilità alla normale