Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2017-02-10, n. 201700587

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2017-02-10, n. 201700587
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700587
Data del deposito : 10 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2017

N. 00701/2017 REG.RIC.

N. 00587/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00701/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 701 del 2017, proposto da:
F L M, G A, A A, V G B, F B, M A C, E C, S C, S C, M G C, M C, G D G, I D S, S D S, C D B, V D M, M L D S, A F, R F, M G, F G, C G, P I, I I, C I, A J, A L, A M, A M, L M, C M C, L C M, Mariano Porzio, Andrea Puoti, Manueala Riccio, Angelo Russo, Rosa Saggiomo, Chiara Salatiello, Alfredo Savignano, Domenico Schiano, Carmela Severino, Maria Sirakov, Roberta Sora, Simona Spinosa, Filippo Tatino, Francesca Totaro, Barbara Trisciuoglio, Roberta Vano, Maria Ludovica Velluso, Claudia Vitiello, Angela Vocca, Carla Zambella, Gisella De Feo, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Reginoale Per il Piemonte non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Reginale per la Puglia non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio (Sezione Terza Bis) n. 7335/2016, resa tra le parti, di rigetto del ricorso per l’annullamento: del Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione d i concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016, nella parte in cui all'art. 3, stabilisce che "1. Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero pur riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda";
nella parte in cui non prevede la possibilità per i candidati che hanno conseguito la laurea, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa, di partecipare al concorso de quo;
nonché dell' art. 4, comma 3, del medesimo DDG n. 106/2016, che stabilisce: "...3. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione.”- mcp


Visti il ricorso in appello, recante l'istanza cautelare in esame, e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che la questione dedotta in giudizio richiede l’approfondimento proprio della trattazione collegiale, non sussistendo allo stato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione inaudita altera parte, tenuto conto della non immediatezza della gravità ed irreparabilità del danno, almeno sino alla data del 9 marzo 2017 di trattazione in camera di consiglio dell'istanza medesima, anche in relazione alla preventivata fissazione di prove suppletive;


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