Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-06-30, n. 201703199

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-06-30, n. 201703199
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703199
Data del deposito : 30 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2017

N. 03199/2017REG.PROV.COLL.

N. 06414/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6414 del 2011, proposto da:
S F, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
F D, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico 109;
U T, G P, F R, L R, C P, R G, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 28480 del 2010 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III- ter .


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di F D;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 il Cons. V L e uditi per le parti l’avvocato Emanuele Pafundi, in delega dell’avvocato A P, e l’avvocato dello Stato Paola Saulino.


FATTO e DIRITTO

1.– Con provvedimento del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) del 19 giugno 2006, n. 45756, è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso per titoli ai sensi dell’art. 64, comma 1, lettera b ) del

CCNL

1998-2001 per complessivi centosessantadue posti per il profilo professionale di dirigente di ricerca – I livello.

La signora Fineschi Silvia ha impugnato tale graduatoria innanzi al Tribunale amministrativo regionale.

2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 26 luglio 2010, n. 28480, ha accolto il solo motivo relativo alla mancata valutazione di un incarico di direzione internazionale regolarmente indicato nel curriculum.

In particolare, il primo giudice ha ritenuto che «l’eventuale attribuzione del punteggio per tale incarico avrebbe comportato per la ricorrente il raggiungimento del punteggio minimo ai fini dell’acquisizione dell’ulteriore punteggio per la valorizzazione dell’esperienza professionale (50/75), il quale, maggiorato dei 25 punti stabiliti per la valorizzazione dell’esperienza professionale, avrebbe determinato un punteggio di 75/100, sufficiente per collocarsi quanto meno al 16° posto».

Il Tribunale ha rigettato, invece, le altre censure, riproposte in sede di appello e riportate nei successivi punti.

3.– La ricorrente in primo grado ha proposto appello.

4.– Con un primo motivo, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza e degli atti impugnati nella parte in cui non vengono indicate le ragioni relative all’attribuzione del punteggio per i titoli riconducibili alla categoria A1, relativi ai brevetti e ai rapporti tecnici. In particolare, in base ai criteri prestabiliti dalla commissione, è previsto un punteggio massimo 14,5, con massimo 2 punti per ogni pubblicazione e all’appellante sono stati attribuiti 7,45 senza che si possono comprendere, sottolinea l’appellante, le ragioni di tale attribuzione di voto.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato ha più volte avuto modo di affermare che il voto numerico è sufficiente nel caso in cui siano stati predisposti dalla commissione criteri che consentono di comprendere le ragioni di quella assegnazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2016, n. 5099).

La stessa giurisprudenza ha chiarito che quando «la stessa commissione si è auto-vincolata prevedendo una griglia articolata di criteri di valutazione con un punteggio massimo assegnabile e con eventuali sottopunteggi, la stessa deve poi esplicitare le ragioni dell’assegnazione di quel determinato voto e indicare, ove previsti, i singoli voti assegnati per ciascuna sub-voce». Si è aggiunto che «se la commissione si limita ad indicare, accanto alla “grande voce” un voto complessivo numerico il candidato non riesce a comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato» (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2219).

Nella fattispecie in esame, la Commissione, come risulta dal verbale n. 1 del 19 dicembre 2005, ha previsto che ai concorrenti doveva essere assegnato un punteggio «fino alla concorrenza massima di 14,5 punti» per «pubblicazioni, brevetti e rapporti tecnici (…) massimo 2 punti per ogni pubblicazione, brevetto o rapporto tecnico».

In attuazione di questa prescrizione la commissione si è limitata a dare un voto “complessivo”, pari a 7,45.

La Sezione rileva che i criteri valutativi, che presuppongono una griglia di giudizi a seconda della natura dei titoli, sono generici, con la conseguenza che la mera attribuzione di un voto numerico, senza esplicitazione delle ragioni di tale attribuzione, riferito unitariamente a titoli anche diversi, non consente al concorrente di comprendere le ragioni della decisione pubblica e al giudice amministrativo di effettuare un sindacato sulle valutazioni tecniche.

5.– Con un secondo motivo, si assume l’erroneità della sentenza e degli atti impugnati nella parte in cui è stato incluso tra i titoli anche il dottorato di ricerca, in quanto: i ) «per un concorso alla qualifica e al posto di dirigente di ricerca equiparato a professore universitario di prima fascia, il dottorato risulta un titolo del tutto insignificante dal punto di vista scientifico»; ii ) ammettendo il dottorato «si dovrebbe valutare anche l’equipollente triennio di ricerca del quale tutti i candidati sono in possesso»; iii ) «si crea anche una illegittima disparità di trattamento a danno di quei candidati, come la ricorrente, che non hanno conseguito quel titolo solo perché erano stati assunti da CNR»; iv ) «in ogni caso il punteggio attribuito (…) dalla commissione al dottorato, 4 punti, (…) era del tutto spropositato».

Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che «nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice è, di norma, titolare di un´ampia discrezionalità in ordine alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell´ambito delle categorie generali predeterminate dal bando» (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2754).

In relazione alle censure prospettate deve rilevarsi che: i ) proprio la natura dei posti messi a concorso giustifica la scelta dell’amministrazione di valorizzare anche il titolo di dottore di ricerca; ii ) non può estendersi l’attribuzione del relativo punteggio ad altri titoli, genericamente evocati, che non possono considerarsi equipollenti; iii ) la circostanza che l’appellante, per ragioni legate alla sua esperienza professionale, non abbia potuto conseguirlo non può costituire ragione per ritenere illegittima l’inclusione di esso tra i titoli valutabili; iv ) il punteggio di quattro punti è proporzionato alla natura del titolo.

In definitiva, la scelta effettuata è espressione di un esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa.

6 .– Con un terzo motivo si assume l’erroneità della sentenza e degli atti impugnati per motivazione inadeguata in relazione alle dieci pubblicazioni presentate dall’appellante. In particolare, si assume che: i ) non è comprensibile il criterio di valutazione relativo al «contributo dato dal candidato all’ impact factor (IF) in base alla sua posizione tra gli autori»; ii ) «il computo effettuato dalla commissione correlato all’ impact factor con la posizione del candidato tra i coautori era anche incomprensibile in quanto non era dato capire come la commissione fosse giunta ai punteggi attribuiti, non essendoci alcuna motivazione oltre il dato numerico». Si aggiunge poi che i punteggi assegnati sarebbero troppo bassi anche in comparazione con altri punteggi assegnati ad altri candidati che sarebbero, di converso, troppo alti.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.

Nel verbale n. 1 del 19 dicembre 2005 la commissione ha affermato che «il punteggio attribuito alle pubblicazioni tiene conto del contributo dato dal candidato all’ impact factor in base alla sua posizione tra gli autori». A tale fine si tiene conto, si sottolinea sempre nel predetto verbale, del «contributo dato dal candidato all’ impact factor in base alla sua posizione tra gli autori (peso pari a 2,5 al primo ed ultimo autore, peso di 2 al secondo autore, peso di 1 agli autori dal 3° al penultimo) e dell’entità del contributo come di seguito indicato: b.

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