Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-10-26, n. 201806124

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-10-26, n. 201806124
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806124
Data del deposito : 26 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2018

N. 06124/2018REG.PROV.COLL.

N. 03603/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2017, proposto da:
D A S, rappresentato e difeso dall'avvocato M T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Domenico Chelini, 5;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, rappresentato e difeso dall'avvocato S D P, con domicilio eletto presso lo studio Business Centres Italia Di Pardo Presso Regus in Roma, piazza Popolo, 18;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Vittorio Ragonesi, Carlo Visconti, Pasquale D'Ascola, Aurelio Cappabianca, Pietro Campanile, Massimo Massella Ducci Teri non costituiti in giudizio;
L D N, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZ. III -quater n. 10978/2016, resa tra le parti, concernente atti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria afferenti all’accesso all’ordinamento giurisdizionale tributario dei componenti della Commissione tributaria centrale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza per la Giustizia Tributaria, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di L D N;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati M T, S D P, Giovanni Pesce e l'Avvocato dello Stato Pietro Garofoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con l’appello in esame, il dott. Sergio Di Amato impugna la sentenza 7 novembre 2016 n. 10978, con la quale il TAR per il Lazio, sez. III-quater. ha respinto il ricorso ed il ricorso per motivi aggiunti (proposto insieme all’avv. Massimo Massella Ducci Teri, non appellante nella presente sede), avverso una pluralità di atti, quali:

- la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 10 febbraio 2015 n,. 409, nella parte in cui la stessa ha previsto l’immissione dei giudici della Commissione tributaria centrale soltanto nelle funzioni di giudice di commissione tributaria regionale o provinciale;

- la risoluzione 3 febbraio 2015 n. 4, con la quale è stata approvata la tabella di corrispondenza degli incarichi ricoperti nella Commissione tributaria centrale con quelli di Presidente di commissione, Presidente di sezione, Vicepresidente di sezione e Giudice nelle Commissioni tributarie regionali;

- le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria 21 aprile 2015 nn. 919, 920, 921, nella parte in cui: la prima ha escluso il ricorrente dall’interpello per presidente di commissione tributaria regionale o provinciale;
la seconda e la terza hanno escluso il ricorrente dall’interpello per Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione di Commissione regionale o provinciale;

- le delibere 14 luglio 2015 nn. 1894, 1895 e 1896 (impugnate con ricorso per motivi aggiunti), con le quali il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha bandito un interpello per i posti vacanti, rispettivamente, di Presidente, di Presidente di sezione e di Vicepresidente di sezione di Commissioni tributarie regionali e provinciali.

1.1.La sentenza impugnata ritiene “dirimente”, ai fini del decidere, la verifica della legittimità della risoluzione 3 febbraio 2015 n. 4, con la quale è stata approvata la tabella di corrispondenza degli incarichi ricoperti nella Commissione tributaria centrale (di seguito indicata anche come CTC) con quelli di Presidente di commissione, Presidente di sezione, Vicepresidente di sezione e Giudice nelle Commissioni tributarie regionali, e che – secondo i ricorrenti – opera in contrasto con l’art. 44 d. lgs. n. 545/1992, il quale, al contrario, non prevede alcuna limitazione alle funzioni per le quali è possibile presentare la domanda.

Secondo la sentenza impugnata, se è vero che l’art. 44 cit. “non stabilisce un ordine di precedenza nelle assegnazioni dei componenti della soppressa Commissione tributaria centrale”, anzi, ai fini dell’ingresso di tali componenti nel nuovo ordinamento giudiziario tributario afferma che gli stessi “sono nominati nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla Tabella F ed a parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità di età”, tuttavia la predetta Tabella F è stata soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del D.M. 6 giugno 2002, i cui criteri di valutazione e i relativi punteggi sono stati soppressi a loro volta dall’art. 1, co. 353, l. n. 244/2007.

Da ciò consegue che la Risoluzione n. 4/2015 ha stabilito una nuova tabella di corrispondenza, prevedendo, per quel che interessa nella presente sede, che (punto d) “le funzioni di giudice della Commissione tributaria centrale sono equiparate a quelle di giudice nelle Commissioni tributarie regionali”, stabilendo altresì (punto e) la possibilità per i componenti della soppressa Commissione tributaria centrale di “chiedere e conseguire la nomina anche nelle commissioni tributarie provinciali”.

In definitiva, secondo la sentenza del TAR, la delibera n. 4/2015 “si pone senza soluzione di continuità rispetto all’art. 44 del d. lgs. n. 545 del 1992”, ed affronta – a seguito della definitiva soppressione della Commissione tributaria centrale per il 31 dicembre 2014 - “la necessità . . . di raccordare la serie di professionalità in essa ancora operanti con la definitiva strutturazione della giustizia tributaria in regionale e provinciale a partire da quella data”.

In definitiva, “invocare l’applicazione dell’art. 44 del d. lgs. n. 545 del 1992, tenendo conto solo in apparenza del lento processo di configurazione della giustizia tributaria a livello territoriale . . . si tradurrebbe in un notevole elemento di illegittimità”.

1.2. Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) violazione art. 44 d. lgs. n. 545/1992;
ciò in quanto l’art. 44 cit. “detta la regola, quella della precedenza, che deve sovrintendere il passaggio dei componenti della cessata CTC nei ruoli della giustizia tributaria. La precedenza prevista è incondizionata e vale nei confronti di tutti i magistrati già iscritti nei detti ruoli, quale che fosse la funzione da essi svolta. Non vi è, pertanto, alcuna necessità di raccordare le professionalità presenti nella cessata CTC con quelle presenti nelle commissioni tributarie provinciali e regionali”;
in tal senso, è “a dir poco paradossale che . . . i giudici dell’organo di vertice del passato sistema di giustizia tributaria possano accedere soltanto alle funzioni di base delle commissioni provinciali o regionali”;

b) violazione artt. 11, co. 4, 43 e 44 d. lgs. n. 545/1992;
art. 1, co. 351/353, l. n. 244/2007;
art. 4, co. 39-bis e 40, l. n. 183/2011;
ciò in quanto: b1) essendo la CTC “rimasta estranea all’ordinamento tributario che fa capo al CPGT”, al momento della sua cessazione “non si realizzava un’ipotesi di trasferimento, ma una fattispecie singolare regolata dall’art. 44 del d. lgs. n. 545/1992”, di modo che non sussiste un potere del Consiglio di Presidenza di “regolare il passaggio dei componenti della cessata CTC nelle commissioni tributarie regionali e provinciali, prescindendo dalla precedenza assoluta stabilita dal citato art. 44”;
b2) anche a voler qualificare il passaggio dei componenti della soppressa CTC come trasferimento “da tale qualificazione non discenderebbe comunque la necessità di un passaggio solo orizzontale alle pretese corrispondenti funzioni”;
“la tabella F non è stata abrogata per un concorso esterno quale doveva considerarsi quello riservato ai componenti della cessata CTC” ;
b3) “la tabella di equiparazione elaborata dal CPGT e le limitazioni di legittimazione previste dal bando – lungi dal costituire . . . il necessario raccordo tra professionalità esistenti nella cessata CTC con la definitiva strutturazione della giustizia tributaria in regionale e provinciale a partire dal 31 dicembre 2014 – sono andate a configurare, unitamente agli impugnati interpelli, una procedura non solo non immaginata dalla legge, ma assunta in carenza di potere e in contrasto con quanto dalla stessa legge previsto”;

c) (in via subordinata) violazione art. 112 cpc, per l’omesso esame delle questioni poste con il quarto motivo di ricorso e riproposizione dello stesso;
ciò in quanto, poiché l’art. 1, co. 351 l. n. 244/2007 ha istituito 21 sezioni aventi sede nel capoluogo di regione, stabilendo che qualsiasi “componente della Commissione tributaria centrale . . . assegnato ad una delle sezioni . . . ne assume la presidenza”, ne consegue che ogni componente della CTC ha “una qualifica equiparata a quella di presidente di sezione di commissione centrale dislocata nella regione”;
né il fatto che il componente sia rimasto a fare le funzioni di giudice presso la CTC “può essere ritorto a suo danno”.

L’appellante propone, inoltre, un ulteriore motivo “aggiunto”, ex art. 104 Cpa, così articolato:

d) violazione art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento;
violazione dei principi generali in tema di conflitto di interessi;
violazione art.

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