Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-04-03, n. 201802076
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Testo completo
Pubblicato il 03/04/2018
N. 02076/2018REG.PROV.COLL.
N. 00286/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2017, proposto da:
ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Corbo Group S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;
nei confronti
Bentley Soa Spa e Valle Umbra Servizi Spa, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 10395/2016, resa tra le parti, concernente l’annullamento:
a) del provvedimento n. 326-S del 23.9.2015, depositato il 30.9.2015 e successivamente comunicato, adottato dal Consiglio dell’ANAC all’esito di procedimento avviato ai sensi degli artt. 40, commi 9-ter e 9-quater del d.lgs. n. 163 del 2006 con il quale è stato disposto: - a carico della società Bentley Soa S.p.a., di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento, avviato dalla medesima Soa ex art. 40, comma 9-ter, d.lgs. n. 163 del 2006, mediante la dichiarazione di decadenza dalle attestazioni di qualificazione precedentemente rilasciate in favore della ricorrente;- di procedere all’inserimento della relativa notizia nel casellario informatico di cui all’art. 8 d.P.R. 207 del 2010, all’esito dell’adozione del provvedimento di decadenza da parte dell’Organismo di Attestazione;- di inserire nel medesimo casellario l’ulteriore annotazione relativa alla presentazione, riferibile alla Corbo Group S.p.a., di documentazione “che non ha trovato riscontro oggettivo da parte del soggetto emittente”, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione, con conseguente operatività della causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-bis del d.lgs. n. 163 del 2006, per mesi due a decorrere dall’annotazione;- di applicare alla ricorrente la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 6, comma 11, d.lgs. cit., nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00);
b) della nota ANAC del 1.10.2015 di trasmissione del suddetto provvedimento;
c) della nota della società Bentley Soa del 2.10.2015 che ha comunicato la conclusione del procedimento avviato in data in data 24.11.2014 con la dichiarazione di decadenza della Corbo Group dall’attestazione n. 10579/35/00 del 16.3.2011 (e dalle successive che l’hanno sostituita);
d) della nota prot. n. 0127785 del 5.10.2015 trasmessa dall’ANAC con la quale l’Autorità ha comunicato l’annotazione nel casellario informatico ex art. 8 del d.P.R. n. 207 del 2010;
e) di ogni ulteriore atto, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ivi compresi gli atti endoprocedimentali specificamente indicati in ricorso;
f) della nota prot. n. 15223 del 14.10.2015 con cui Valle Umbria Servizi S.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell’art. 91, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, la risoluzione del contratto relativo ai lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione dell’agglomerato di Cascia stipulato con la ricorrente in data 7.9.2015;
g) della nota prot. n. 15.10.2015 con la quale la medesima Valle Umbria Servizi S.p.a. ha provveduto all’incameramento della cauzione definitiva versata dalla Corbo Group S.p.a. ai sensi dell’art. 113, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Corbo Group S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2018 il Cons. P G N L e uditi per le parti gli avvocati dello Stato G C e P.
FATTO
Il Tribunale Amministrativa Regionale per il Lazio, sez. III, con la sentenza 18 ottobre 2016, n. 10395, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata Società Corbo Group S.p.a¸ annullando, per quanto di ragione:
- il provvedimento 326-S del 23.9.2015, depositato il 30.9.2015 e successivamente comunicato, adottato dal Consiglio dell’ANAC all’esito di procedimento avviato ai sensi degli artt. 40, commi 9-ter e 9-quater del d.lgs. n. 163 del 2006 con il quale è stato disposto: - a carico della società Bentley Soa S.p.a., di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento, avviato dalla medesima Soa ex art. 40, comma 9-ter, d.lgs. n. 163 del 2006, mediante la dichiarazione di decadenza dalle attestazioni di qualificazione precedentemente rilasciate in favore della ricorrente;- di procedere all’inserimento della relativa notizia nel casellario informatico di cui all’art. 8 d.P.R. 207 del 2010, all’esito dell’adozione del provvedimento di decadenza da parte dell’Organismo di Attestazione;- di inserire nel medesimo casellario l’ulteriore annotazione relativa alla presentazione, riferibile alla Corbo Group S.p.a., di documentazione “che non ha trovato riscontro oggettivo da parte del soggetto emittente”, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione, con conseguente operatività della causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-bis del d.lgs. n. 163 del 2006, per mesi due a decorrere dall’annotazione;- di applicare alla ricorrente la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 6, comma 11, d.lgs. cit., nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00);
- la nota ANAC del 1.10.2015 di trasmissione del suddetto provvedimento;
- la nota della società Bentley Soa del 2.10.2015 che ha comunicato la conclusione del procedimento avviato in data in data 24.11.2014 con la dichiarazione di decadenza della Corbo Group dall’attestazione n. 10579/35/00 del 16.3.2011 (e dalle successive che l’hanno sostituita);
- la nota prot. n. 0127785 del 5.10.2015 trasmessa dall’ANAC con la quale l’Autorità ha comunicato l’annotazione nel casellario informatico ex art. 8 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Il TAR ha rilevato sinteticamente che:
- l'Autorità, nel qualificare la condotta della Corbo Group S.p.a., non sembra avere tenuto conto, in modo adeguato, delle specifiche circostanze che hanno caratterizzato la vicenda in esame e, in particolare, del fatto che la documentazione trasferita in occasione della cessione dalla Costruzioni Generali S.r.l., ivi compreso il CEL poi disconosciuto dal Comune (apparente) committente, era stata più volte esaminata da soggetti istituzionalmente deputati a siffatta verifica, quali la Assoa prima e la Bentley Soa poi, le quali non avevano rilevato alcuna irregolarità in occasione delle plurime attestazioni e dei successivi rinnovi rilasciati;
- il Collegio ritiene di poter condividere le censure della ricorrente laddove nega la configurabilità di una colpa "grave", quale elemento soggettivo dell'illecito ad essa addebitabile (secondo quanto dedotto nel quinto motivo di gravame);
- nel caso di specie, in cui la ricorrente ha acquisito un ramo di azienda, deve ritenersi che la Corbo Group potesse fare affidamento sui titoli in base ai quali la propria dante causa aveva ottenuto il rilascio dell'attestazione, in quanto gli stessi erano stati esaminati dal soggetto a tanto istituzionalmente deputato, e cioè la società - organismo di attestazione;
- in ipotesi come quella in esame sarebbe eccessivo richiedere in capo all'avente causa un onere di diligenza talmente rigoroso da porre in dubbio la correttezza delle attestazioni rese da un operatore particolarmente qualificato e - fino a prova contraria – attendibile;
- come sarebbe eccessivo pretendere dalla stessa avente causa lo svolgimento di una ulteriore verifica su documenti (in questo caso il CEL poi disconosciuto) che avevano consentito il rilascio di plurime attestazioni da parte delle due Soa succedutesi nel tempo;
- l’annullamento di tutti gli atti in epigrafe impugnati non riguarda l’atto adottato dalla Valle Umbria Servizi S.p.a. con nota prot. n. 15223 del 14.10.2015 (lett. f) della superiore epigrafe) ai fini della risoluzione dell’appalto di lavori (stipulato con la Corbo Group S.p.a. in modalità elettronica, giusta scrittura privata firmata digitalmente prot. n. 13181 del 7.9.2015) e della nota prot. n. 15629 del 15.10.2015, con cui la medesima Valle Umbria Servizi ha provveduto ad incamerare la cauzione definitiva prestata dalla società;
- trattandosi di atti di natura privatistica attinenti alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, il sindacato sulla legittimità degli stessi esula dalla giurisdizione di questo Giudice Amministrativo ed il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile nella parte in cui investe i due atti suddetti, ferme ed impregiudicate restando le valutazioni di spettanza della S.A. in ordine alla determinazioni che dovrà assumere in esito alla presente sentenza.
La parte appellante ANAC contestava la sentenza del TAR, deducendone l’erroneità per violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 9-quater, d.lgs. n. 163-2006 e dell’art.70, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 207-2010 e vizio di motivazione.
Con l’appello in esame chiedeva, quindi, la reiezione del ricorso di primo grado.
Si costituiva la parte appellata chiedendo la reiezione dell’appello e riproponendo le contestazioni relative agli ulteriori motivi di censura, assorbiti dal TAR, ex art. 101, comma 2, c.p.a.
All’udienza pubblica del 22 febbraio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Giova premettere, al fine di apprezzare il requisito della colpa grave, su cui è incentrato l’articolato motivo di appello, e intorno a cui orbita, in sostanza, il presente giudizio, una rapida ricostruzione fattuale degli accadimenti salienti.
Nell’ambito dell’attività di verifica dei certificati dei lavori pubblici (CEL) e delle fatture, utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 01/03/2000 al 01/07/2006, di cui al D.M. Infrastrutture n. 272/2007, veniva sottoposto a verifica il certificato di esecuzione lavori presumibilmente eseguiti dall’impresa LEONE L S per conto della Stazione Appaltante Comune di Montefalcone di Val Fortore, a firma e timbro dell'Arch. Luigi Esposito, in qualità di RUP, il quale ha fornito riscontro negativo precisando, in proposito, che il “certificato non è mai stato rilasciato da questo ufficio”.
L’impresa LEONE L S è dante causa dell’impresa LE.MA Costruzioni di L S &C S.N.C., a sua volta dante causa dell’impresa Costruzioni Generali s.r.l. (già denominata impresa Corbo di C R &C. S.A.S.), a sua volta dante causa dell’impresa