Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-06-04, n. 201502748
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Testo completo
N. 02748/2015REG.PROV.COLL.
N. 08748/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8748 del 2014, proposto da:
Puralube Gmbh in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Elia Barbieri, Filippo D'Angelo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Emilia, 88;
contro
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lombardia in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Viviana Fidani, con domicilio eletto presso Paolo AR in Roma, via Fogliano, 4/A;
nei confronti di
Viscolube s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Tesauro e Francesco Fonderico, con domicilio eletto presso lo studio legale Bonelli Erede Pappalardo in Roma, via Salaria, 259;
Consorzio obbligatorio degli oli usati in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Siragusa e Saverio Valentino, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza di Spagna, 15;
Siro Srl;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 5237/2014, resa tra le parti, concernente riesame procedura di spedizione transfrontaliera dell'olio usato presso stabilimenti di rigenerazione ubicati in Germania.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate, sopra indicate;
Visto l’appello incidentale proposto dalla controinteressata Viscolube s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2015 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Stefani Vinti, Elia Barbieri, Filippo D'Angelo, l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti, l’avvocato Paolo AR per delega dell'avvocato Fidani e l'avvocato Francesco Fonderico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Paralube Holding GmbH, società attiva a livello europeo nel settore della rigenerazione degli oli usati, chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, di reiezione del ricorso proposto avverso i provvedimenti con i quali il Ministero dell’ambiente, prima, e la Regione Lombardia, poi, hanno sollevato obiezioni circa l’ammissione della ricorrente alla spedizione transfrontaliera dell’olio usato verso i suoi stabilimenti ubicati in Germania, in ragione del principio di minima movimentazione dei rifiuti pericolosi, tra i quali l’allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ( Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio ) iscrive gli oli esausti.
I) L’appellante espone di aver avviato nel 2011 le procedure per essere ammessa alla ripartizione dell’olio usato raccolto in Italia dal Consorzio obbligatorio degli oli usati; di aver stipulato con il predetto Consorzio nel 2012 un contratto per la fornitura nel 2013 di un quantitativo di olio usato pari ad oltre 12.000 tonnellate da trattare tramite rigenerazione per la produzione di olio base; che il Consorzio ha avviato con le Regioni Lombardia, Lazio e Campania le procedure di spedizione in Germania dell’olio assegnatole; che il Ministero dell’Ambiente, a seguito di una richiesta di chiarimenti della Regione Lombardia in ordine all’interpretazione dell’art. 216- bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ( “Norme in materia ambientale” : c.d. codice dell’ambiente, d’ora in avanti codice ), ha diramato il 26 marzo 2013 una circolare sulle “ modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati ”, nella quale si precisava che la rigenerazione deve avvenire nel “ rispetto dei principi di libera concorrenza, ma anche dei principi di efficacia, efficienza, economicità e di garanzia della tutela della salute e dell’ambiente da ogni inquinamento dell’aria…nonché della gerarchia dei rifiuti e della cosiddetta migliore opzione ambientale ”, e si rilevava che “ nel caso in cui sia stata presentata la notifica di una spedizione di oli usati verso un impianto di rigenerazione che comporti lunghi percorrenze, vi possono essere circostanze che…possono far sì che rigenerazione possa addirittura non costituire la migliore opzione ambientale rispetto ad altre forme di gestione degli oli usati ”, in tal caso dovendo l’Autorità italiana, in base alla lettera a) dell’art. 12, c.1 del Regolamento 1013/2006/CE, sollevare obiezioni alla spedizione.
In applicazione di tale circolare la Regione Lombardia ha sollevato alcune obiezioni, ai sensi dell’art. 12 del citato Regolamento CE, alla procedura di notifica avviata dal Consorzio, in ragione del principio di minima movimentazione dei rifiuti pericolosi, evidenziando, con nota del 10 ottobre 2013, che presso l’impianto della società Viscolube s.r.l. di Pieve di Fissariga, in provincia di Lodi, dove il quantitativo di rifiuto oggetto della notifica è attualmente stoccato, esiste la disponibilità al recupero tramite rigenerazione degli oli assegnati alla ricorrente. La Regione ha, in conclusione, evidenziato che la scelta della Puralube non assicurerebbe il miglior risultato ambientale complessivo per motivi sia di distanza geografica, sia di ordine giuridico, in quanto la normativa ambientale tedesca non assicurerebbe per gli oli minerari usati il rispetto della gerarchia dei rifiuti, che prevede la priorità del recupero di materia sul recupero di energia .
II) La circolare ministeriale e il provvedimento regionale sopra ricordati sono stati impugnati da Paralube davanti al Tribunale amministrativo del Lazio che, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso dopo averne dichiarato l’inammissibilità per la parte relativa alla circolare, in quanto meramente interpretativa dell’art. 12 del Regolamento CE n. 1013/2006 e della disciplina nazionale in relazione alla materia delle spedizioni transazionali degli oli usati
III) Al fine dell’esame dell’appello giova ricordare il quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda.
L’art. 216 bis del codice dispone che:
«1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell´articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l´ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1 ».
L’obbligo del rispetto dell’ordine di priorità definito dall’art. 179, comma 1, al fine di assicurare il miglior risultato ambientale complessivo è ribadito al comma 2 e al comma 3 del medesimo art. 216- bis per quanto riguarda il deposito temporaneo, la raccolta, il trasporto e la gestione degli oli usati; in particolare, il comma 3 dispone che:
«Gli oli usati devono essere gestiti:
a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell´ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III-bis della parte II del presente decreto e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) in via residuale, qualora le modalità di trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni di smaltimento di cui all’Allegato B della parte IV del presente decreto».
L’ordine di priorità stabilito dall’art. 179 del codice per la gestione