Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-12, n. 202305736

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-06-12, n. 202305736
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305736
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 05736/2023REG.PROV.COLL.

N. 06123/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6123 del 2020, proposto da Ministero dell'Istruzione già Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

L A A C, rappresentata e difesa dall'avvocato A R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6989/2020, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di L A A C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il Cons. S Z e udito l’avvocato Alessandro Avagliano per delega dell'avv. A R B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma la parte appellata impugnava il provvedimento del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (allora così denominato) con cui era negato il riconoscimento in Italia, ai sensi ai sensi della direttiva 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), della qualifica professionale attestata dai titoli di formazione post-universitaria romena denominati Programului de Studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II, adottato sulla base dei chiarimenti resi dallo stesso Ministero in materia (prot. n. 5636 del 2 aprile 2019).

2. Il ricorso era accolto con la sentenza indicata in epigrafe.

3. Questa statuiva che non poteva considerarsi automaticamente ostativo il mancato riconoscimento in Romania delle qualifiche professionali conseguenti dalla ricorrente, come attestato da quel Paese, in ragione del fatto che la stessa non si era ivi laureata. Sulla scorta della giurisprudenza formatasi in materia presso questo Consiglio di