Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-27, n. 202301951

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-27, n. 202301951
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301951
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2023

N. 01951/2023REG.PROV.COLL.

N. 01808/2020 REG.RIC.

N. 00640/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2020, proposto dall’Associazione sportiva dilettantistica ASD SEABISCUIT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D S e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D S in Roma, via Crescenzio n. 62;

contro

l’Istituto tecnico agrario statale ITAS G. Garibaldi di Roma e il Ministero dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

della Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna Albanese, dell’Avvocatura della Città metropolitana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata in Roma, via

IV

Novembre, 119/A;



sul ricorso numero di registro generale 640 del 2022, proposto dall’Associazione sportiva dilettantistica ASD SEABISCUIT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D S e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D S in Roma, via Crescenzio n. 62;

contro

l’Istituto tecnico agrario statale ITAS G. Garibaldi di Roma e il Ministero dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

quanto al ricorso n. 1808 del 2020: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III- bis , 13 dicembre 2019 n. 14364, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 640 del 2022: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III- bis , 3 novembre 2021 n. 11236, resa tra le parti.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nei giudizi dell’Istituto tecnico agrario statale ITAS G. Garibaldi di Roma, del Ministero dell’università e della ricerca e della Città metropolitana di Roma Capitale nonché i documenti prodotti;

Viste le ordinanze della Sezione VII (rese nel ricorso n. R.g. 640/2022) 10 marzo 2022 n. 1719 e 28 giugno 2022 n. 5386;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 24 novembre 2022 il Cons. S T e uditi, per le parti, l’avvocato D S e l’avvocato dello Stato M D V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con un primo ricorso in appello (n. R.g. 1808/2020), l’Associazione sportiva dilettantistica ASD SEABISCUIT ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III- bis , 13 dicembre 2019 n. 14364 con la quale è stata respinta la domanda proposta dalla predetta Associazione tesa ad ottenere l’accertamento e la conseguente dichiarazione della responsabilità, in via solidale, per l’illegittima inerzia e il relativo silenzio serbati dalla ITAS G. Garibaldi e dalla Città metropolitana di Roma Capitale in ordine, per un verso, al rispetto di quanto contenuto nella convenzione sottoscritta con l’Associazione e nel successivo atto integrativo, in particolare la violazione dell’obbligo di fornire le autorizzazioni necessarie al completamento dell’opera e in quello di consegna delle aree come previsto nella stessa convenzione e nell’atto integrativo e, sotto altro versante, per il mancato rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti competenti, previste per il completamento del progetto per la realizzazione di un centro ippico. Si chiedeva poi che, in seguito all’accoglimento della sopradescritta domanda giudiziale, venisse ordinato alle amministrazioni intimate, ciascuna per la sua parte di competenza, di provvedere in ordine alle istanze avanzate dai ricorrenti, sia nel senso di concludere il procedimento autorizzativo con un provvedimento espresso, sia ordinando la restituzione delle aree come da convenzione e atto integrativo sottoscritto e fissando il relativo termine;
nominando, fin da subito, in caso di inosservanza, un commissario che provveda in via sostitutiva e a spese dell’amministrazione a tali adempimenti e condannando, in solido, la

ITAS

Garibaldi e la Città metropolitana di Roma Capitale al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Associazione ricorrente che qui quantificavano (all’epoca) in euro 6.000.000,00 “ o nella somma minore o maggiore di giustizia, cosi quantificata sulla base degli esborsi sostenuti e documentati, dal mancato profitto e dalla perdita dei beni immobili oggetto di pignoramento immobiliare, parimenti documentato;
in subordine condannare la ITAS GARIBALDI e Roma Citta Metropolitana al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa
”.

2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- la Città metropolitana di Roma Capitale è proprietaria dell’area di 70 ettari comprensivi di manufatti rurali sulla quale sorge l’Istituto tecnico agrario statale “Garibaldi”;

- con nota prot 845/A7 del 24 gennaio 2007 il predetto Istituto scolastico, nell’ambito del Piano dell’offerta formativa (P.O.F.), ha rappresentato alla Provincia di Roma (oggi Città metropolitana di Roma Capitale) il proprio interesse a realizzare, all’interno dell’istituto scolastico, un progetto didattico-dimostrativo nel settore degli equini;

- l’amministrazione, con memoria di Giunta approvata nell’adunanza del 21 febbraio 2007, ha preso atto di tale idea progettuale e, in qualità di proprietaria dell’area, ha espresso il proprio indirizzo positivo per la realizzazione del progetto, rappresentando quanto segue: “ Si ritiene inoltre opportuno che gli organismi scolastici dell’

ITA

Garibaldi, così come proposto, procedano alla realizzazione di: un centro ippico, con campi per ostacoli, tondini per addestramento, giostra, includendo anche l’allevamento dei cavalli e quindi scuderie, fienile, paddock in tal modo gli studenti a fini didattici potranno effettuare attività di mascalcia, ippoterapia e una serie di attività didattico dimostrative nel settore degli equini
”;

- a seguito di una selezione pubblica, l’incarico di realizzare il centro ippico veniva affidato dall’

ITAS

Garibaldi all’Associazione SEA BISCUIT, sicché il dirigente scolastico dell’Istituto autorizzava l’Associazione a dar corso ai lavori e “ alla richiesta delle necessarie autorizzazioni da parte dell’

XI

Municipio e dell’Ufficio VIA del Comune stesso
” (così nella nota prot. 3604 del 20 marzo 2007);

- con nota prot. 83465 dell’1 luglio 2007 la Provincia di Roma esprimeva parere favorevole all’iniziativa “ condizionandola all’acquisizione dei pareri urbanistici ed igienico sanitari necessari all’esecuzione dei lavori ”;

- in data 3 luglio 2007 veniva sottoscritta tra la ASD SEABISCUIT e l’

ITAS

Giuseppe Garibaldi la convenzione avente ad oggetto la realizzazione del centro ippico in oggetto dotato delle strutture richieste anche ai fini della didattica, con spese a carico dell’Associazione “concessionaria” sia con capitali privati, che attraverso eventuali forme di finanziamento o fondi concessi da parte di enti pubblici comunali, statali o privati;

- in particolare nel predetto atto concessorio si prevedeva quanto segue: “ a) l’affidamento alla concessionaria

ASD

Seabiscuit della realizzazione del Centro ippico nelle aree assegnate, con spese ed oneri ad esclusivo carico della prima (art. 2);
b) il diritto da parte della ricorrente (quale finanziatore e realizzatore dell’opera pubblica) della gestione funzionale del Centro ippico, una volta realizzato, per il periodo di nove più nove anni tacitamente rinnovabili, necessari per il recupero dell’investimento profuso (art. 2, 11, 12);
c) la restituzione al concedente, al termine della convenzione, da parte della concessionaria degli immobili realizzati (art. 11.4);
d) l’obbligazione da parte dell’ITAS G. Garibaldi, di fornire le relative e necessarie autorizzazioni al fine di consentire alla concessionaria la realizzazione del centro ippico richiesto (art. 4.6);
e) l’obbligo da parte della ricorrente di provvedere alla ordinaria manutenzione del centro ippico, provvedendo a proprie spese alla dotazione delle attrezzature utili alla gestione del centro, nonché alla corresponsione di una somma pattuita in euro 15.000,00, oltre ad euro 24.600,00 annui, da pagare in rate mensili di euro 2.050,00 o in due rate semestrali di euro 12.300,00 anche a mezzo bonifico bancario, contributo da corrispondere alla apertura del centro ippico con la redazione dei verbali descrittivi delle strutture e delle attrezzature esistenti, naturalmente dopo il termine dei lavori
” (così, testualmente, a pag. 4 dell’atto di appello);

- lamenta l’Associazione che dopo avere acquisito i necessari finanziamenti e dopo avere effettuato la maggior parte delle opere, giungevano le note della Sovrintendenza archeologica di Roma prot. 5113 e 5116 del 15 febbraio 2008, dalle quali emergeva il rilievo archeologico dell’area interessata dal progetto e la duplice specificazione che “ In attesa dell’esame (…) degli elaborati del progetto, ogni intervento sull’area non può essere autorizzato e l’espressione del parere di competenza di questo Ufficio deve considerarsi sospeso” (nota 5113) oltre che “ Nell’attesa di ricevere quanto richiesto questo ufficio ritiene di non potersi esprimere sulla base di quanto attualmente in atti ” (nota 5116);

- successivamente la Sovrintendenza archeologica di Roma, con nota prot. 20144 dell’11 luglio 2008, intimava la sospensione dei lavori, specificando che “ Poiché attualmente risulta a questo Ufficio che alcuni interventi sono già stati realizzati senza la preventiva approvazione, si chiede di non realizzare ulteriori opere prima dei necessari sondaggi e dei derivanti esiti ”;

- seguivano (in estrema sintesi) avvenimenti ulteriori quali un incendio doloso dell’area in questione con coinvolgimento delle strutture realizzate e degli animali ospitati, un conseguente sequestro dell’area e delle opere nonché la stipula, in data 12 giugno 2015, di un atto integrativo alla convenzione con il quale - dopo aver dato atto del ritardo e delle mancate autorizzazioni - assegnava ulteriori aree attigue alla concessionaria, disponendo la sospensione degli impegni economici a carico della

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