Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-03-27, n. 201701367
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Pubblicato il 27/03/2017
N. 01367/2017REG.PROV.COLL.
N. 02410/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2410 del 2015, proposto da:
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante
pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;
contro
Direr - Dirl Lazio, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato D T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n. 19;
R R, M C P, M R, B N, G M T, L C, A R, L C, L A, L Fasca, Raffaella Scalise, T F, M G, R P, F G, D F, G G, D G, G B, S R, M S, F B, G D S, R M, B S, L M G, F D S, G M, S A, rappresentati e difesi dell’avvocato D T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 9;
nei confronti di
Luca Marta, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Crapolicchio e Giuseppe Baisi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvio Crapolicchio in Roma, viale Parioli, n. 44;
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Bertolini e Salvatore Bellomia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Saverio Bertolini in Roma, via Cesare Ferrero di Cambriano, n. 82;
Silvana Denicolò, Valentina Corrado, Silvia Blasi, Davide Barillari, Devid Porrello, Gianluca Perilli, rappresentati e difesi dall'avvocato Arturo Perugini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Angelico, n. 301;
Tiziana Biolghini, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Bellomia e Francesco Saverio Bertolini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Saverio Bertolini in Roma, via Cesare Ferrero di Cambriano, n. 82;
P C, P Mi, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Vittoria Ferroni e Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di San Basilio, n. 61;
C S, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizi e Fabrizio Mozzillo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 87;
e con l'intervento di
ad opponendum
:
Cida Enti Locali in persona del legale rappresentante
pro tempore
, L T, C D L, M D, L D M, M M, C A Z, R G, M T D F, G M, M C, I V, M F, G D P, G R, M C D C, A P, B P, N D B, M T, A D C, M C C, D L R, L S, M M, M R, G R, M R, A, M S, A M, A B, A M, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato D T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n.19;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 03670/2015, resa tra le parti, concernente il conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Direr - Dirl Lazio e di R R, M C P, M R, B N, G M T, L C, A R, L C, L A, L Fasca, T F, M G, R P, F G, D F, G G, D G, G B, S R, M S, F B, G D S, R M, B S, L M G, F D S, G M, S A;
Visto l’atto di intervento ad opponedum di Cida Enti Localie di L T, C D L, M D, L D M, M M, C A Z, R G, M T D F, G M, M C, I V, M F, G D P, G R, M C D C, A P, B P, N D B, M T, A D C, M C C, D L R, L S, M M, M R, G R, M R, A, M S, A M, A B, A M, che hanno spiegato anche appello incidentale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale proposto da A M, T B, C S, P Mi, P C;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Alessandro Pace (su delega dell’avvocato Crapolicchio), Annalisa Di Giovanni (su delega dell’avvocato Picozza), Colarizi, Bertolini, Tomassetti e Perugini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la DIRER – Dirl Lazio e ventinove funzionari regionali nominativamente indicati in epigrafe, hanno impugnato gli atti con i quali la Regione Lazio ha approvato gli avvisi di ricerca di personale esterno per l'affidamento degli incarichi di Direzione di Aree e/o Uffici dirigenziali, nonché dei relativi provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, unitamente ai loro atti presupposti, connessi e consequenziali (tra i quali, ove necessario, la D.G.R. n.53/2013;la D.G.R. n.62/2013;la D.G.R. n.148/2013;il R.R. n.2/2013;il R.R. n.3/2013, il R.R. n.5/2013;il R.R. n.6/2013;il R.R. n.8/2013;il R.R. n.9/2013, il R.R. n.11/2013;e, in parte qua, il Regolamento Regionale n.1/2002 e s.m.i.), oltre alle Disposizioni 9 agosto 2013, n. B03618 e 28 agosto 2013, n. B03732, adottate dal Dipartimento Programmazione Economica e Sociale.
2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe l’adito tribunale ha:
declinato la propria giurisdizione con riferimento all’impugnativa degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali;
accolto il ricorso e i motivi aggiunti nella parte diretta a contestare gli avvisi pubblici di ricerca di soggetti esterni.
3. Per ottenere la riforma di detta sentenza ha proposto appello principale la Regione Lazio e hanno proposto appelli incidentali alcuni controinteressati nel giudizio di primo grado (in particolare, i signori A M, T B, C S, P Mi, P C).
4. Per resistere all’appello si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti nel giudizio di primo grado.
La Dider Lazio e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto anche appello incidentale contro i capi della sentenza che hanno dichiarato il difetto di giurisdizione sugli atti di conferimento dell’incarico dirigenziale e respinto le censure avverso il regolamento che disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi.
5. Hanno proposto intervento ad opponedum la Cida Enti Locali ed un gruppo di funzionari direttivi della Regione Lazio, pure indicati in epigrafe, aventi i requisiti per la partecipazione a procedure concorsuali per il conferimento della qualifica dirigenziale.
6 Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Meritano accoglimento l’appello principale proposto dalla Regione Lazio e gli appelli incidentali proposti dai signori A M, T B, C S, P Mi, P C.
8. Risulta fondato, in particolare, il motivo diretto a contestare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.
9. Con ordinanze n. 11387 del 31 maggio 2016 e nn. 11711, 11712 e 11713 dell’8 giugno 2016, rese in sede di regolamento di giurisdizione in cause aventi un oggetto sostanzialmente identico a quello oggetto del presente giudizio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie che hanno ad oggetto il conferimento a soggetti esterni dell’incarico dirigenziale.
Nelle citate ordinanze si evidenzia che la procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale a un soggetto esterno all’Amministrazione “non può essere considerata di carattere concorsuale, facendo difetto la previsione sia della nomina di una commissione esaminatrice con poteri decisori, sia della formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati all’esito di una valutazione comparativa, e connotandosi quindi l’individuazione del soggetto cui conferire l'incarico quale frutto di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all'amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice. Né rileva la circostanza che la selezione finale sia espressione di un procedimento complesso, caratterizzato dal previo interpello interno e - avendo avuto questo esito negativo per non essere stata riscontrata la presenza, tra gli aspiranti […] di un profilo professionale in grado di dirigere una struttura che presenta un quadro di competenze molto articolato - dalla pubblicazione di un avviso informativo per la ricerca di professionalità per l'affidamento del suddetto incarico a soggetto esterno all’amministrazione regionale. Si tratta, infatti, di momenti dell'unitario procedimento selettivo non concorsuale rivolto al conferimento dell’incarico dirigenziale apicale, e quindi di una materia non compresa entro la soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici ma che, presupponendo il disegno organizzativo dell'ufficio, appartiene alla gestione dei rapporti di lavoro, essendo le determinazioni dell'amministrazione assunte con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, chiarito che:
spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’intero procedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale (ivi compresi gli avvisi e l’esito negativo dell’interpello interno, nonché l’avviso e il conferimento all’esterno);
spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo solo la controversia avente ad oggetto l’impugnazione delle delibere G.R. n. 53/2013 e n. 62/2013, che hanno modificato il R.R. n. 1/2002, rispettivamente riorganizzando le strutture amministrative, ridefinendo le competenze e il numero delle direzioni regionali e stabilendo nuove modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali.
9. Alla luce di tali principi, deve ritenersi che il T.a.r., annullando gli atti di approvazione degli avvisi per il conferimento, a personale esterno, di vari incarichi dirigenziali, abbia esercitato una giurisdizione spettante al giudice ordinario.
La sentenza appellata deve, quindi, essere annullata, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
10. Ne consegue l’infondatezza dell’appello incidentale proposto dalla Direr per censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha declinato la giurisdizione in relazione ai provvedimenti di conferimento e di rinnovo degli incarichi dirigenziali.
11. L’ulteriore motivo di appello incidentale proposto da Direr, diretto a sostenere l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto le censure di incompetenza del segretario generale a svolgere l’istruttoria, risulta assorbito alla luce del riscontrato difetto di giurisdizione sugli atti impugnati.
12. Sussistono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio, anche in considerazione del fatto che le richiamate pronunce delle Sezioni Unite (che hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in esame) sono sopravvenute nel corso del giudizio di appello.