Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-03-12, n. 201501321
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Testo completo
N. 01321/2015REG.PROV.COLL.
N. 07756/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 7756 del 2014, proposto da
DHI Di Nardi Holding Industriale s.p.a. ed Ecologica Falzarano s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti P S, Z S e P S, ed elettivamente domiciliate, unitamente ai difensori, presso l’avv. S Lttanzi in Roma, via Gregorio VII n. 198, come da mandato in calce al ricorso introduttivo;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Emanuele De Rose, Giuseppe Matano e Ester Ada Vita Sciplino ed elettivamente domiciliato presso i difensori in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, come da mandato in calce al ricorso notificato;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 3619 del 2 luglio 2014, redatta in forma semplificata ex art. 120 c.p.a., resa tra le parti e concernente la revoca dell'aggiudicazione del servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Santa Maria Capua Vetere
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2015 il Cons. D S e uditi per le parti gli avvocati Del Vecchio, per delega dell'avvocato Stravino, Scotti, Sgroi e l'avvocato dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 7756 del 2014, DHI Di Nardi Holding Industriale s.p.a. ed Ecologica Falzarano s.r.l. propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 3619 del 2 luglio 2014 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e INPS Istituto nazionale della previdenza sociale per l'annullamento: a) del Decreto prot. 7180 del 4.3.2014 di revoca dell'aggiudicazione provvisoria dichiarata con verbale Rep. N.61SUA-CE dell'11.10.2013 del servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Santa Maria Capua Vetere emesso in data 04/03/2014 (e comunicato in pari data) dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise nella qualità di Stazione Unica Appaltante di Caserta; b) delle sanzioni aggiuntive parimenti lesive quali: 1) l'escussione della cauzione provvisoria presentata dalla aggiudicataria con garanzia fideiussoria n.12323 rilasciata dalla Compagnia Assicurativa per l'importo di euro 218.866,18; 2) la segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell'art.38 comma ter del codice dei Contratti; 3) la connessa trasmissione alla competente Procura della Repubblica per dichiarazione mendace resa dal legale rappresentante; c) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.
La vicenda in scrutinio ha origine dal momento in cui il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania e il Molise, con funzioni di stazione unica appaltante di Caserta, indiceva una procedura aperta di affidamento del servizio di igiene urbana ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.163/06 per un periodo di anni cinque nel territorio del Comune di Santa Maria Capua Vetere, per un importo complessivo a base di gara di euro 21.886.617,81.
A tale procedura di gara partecipava DHI Di Nardi Holding Industriale s.p.a. che allo scopo di comprovare i requisiti richiesti dal bando di gara ricorreva all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art.49 del D.Igs.n.163/2006, indicando quale impresa ausiliaria, Ecologica Falzarano s.r.l..
Alla data di presentazione dell'offerta del 2.4.2013, la società ausiliaria dichiarava di essere in regola con la contribuzione previdenziale (avendo ottenuto un DURC regolare datato 27.3.2013) e successivamente, in data 7.4.2013, l'INPS inoltrava, sempre tramite PEC, un DURC, risultato irregolare in ragione di €.92.066,33.
Prevenivano due offerte di cui solo quella della DHI Di Nardi Holding Industriale s.p.a. superava la fase di preventivo controllo della documentazione amministrativa.
La società si aggiudicava quindi provvisoriamente l'affidamento del servizio.
In sede di successiva verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati nella procedura di gara, tuttavia, la stazione appaltante acquisiva un'attestazione DURC del 29.10.2013 che attestava l'esistenza di un’irregolarità contributiva, per euro 92.066,93, in capo alla società ausiliaria, alla data di presentazione dell'offerta del 2.4.2013.
La stazione appaltante comunicava, quindi, con nota n.3431 del 3.2.2014, ex art.7 della legge n.241/90, l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria alla