Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-04-28, n. 202103420

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-04-28, n. 202103420
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103420
Data del deposito : 28 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2021

N. 03420/2021REG.PROV.COLL.

N. 06281/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6281 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo Milano, Ministero dell'Interno, Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il “decreto di ammonimento” emanato dal Questore di Milano;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ufficio Territoriale del Governo Milano, del Ministero dell'Interno e della Questura Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. G V e udito per l’appellante l’avvocato L B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento prot. -OMISSIS-, con il quale Prefetto della Provincia di Milano ha rigettato del ricorso gerarchico proposto avverso il “decreto di ammonimento” n. -OMISSIS-emanato dal Questore di Milano.

2. Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando: a) che il decreto di ammonimento è stato notificato al ricorrente in data 4 giugno 2018; b) che quest’ultimo ha spedito il ricorso per la notifica a -OMISSIS- – controinteressata, vittima dei comportamenti oggetto dell’ammonimento – in data -OMISSIS-, ossia dopo la scadenza del termine perentorio di 60 giorni previsto per la

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