Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-04-28, n. 202103420

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-04-28, n. 202103420
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103420
Data del deposito : 28 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2021

N. 03420/2021REG.PROV.COLL.

N. 06281/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6281 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Milano, Ministero dell'Interno, Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il “decreto di ammonimento” emanato dal Questore di Milano;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ufficio Territoriale del Governo Milano, del Ministero dell'Interno e della Questura Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. G V e udito per l’appellante l’avvocato L B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento prot. -OMISSIS-, con il quale Prefetto della Provincia di Milano ha rigettato del ricorso gerarchico proposto avverso il “decreto di ammonimento” n. -OMISSIS-emanato dal Questore di Milano.

2. Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando: a) che il decreto di ammonimento è stato notificato al ricorrente in data 4 giugno 2018;
b) che quest’ultimo ha spedito il ricorso per la notifica a -OMISSIS- – controinteressata, vittima dei comportamenti oggetto dell’ammonimento – in data -OMISSIS-, ossia dopo la scadenza del termine perentorio di 60 giorni previsto per la proposizione del ricorso.

3. Avverso la sentenza ha proposto appello l’originario ricorrente.

3.1. A supporto del gravame il medesimo deduce che:

a) l’indirizzo effettivo della controinteressata era stato secretato dalla Questura, e per tale ragione esso ricorrente aveva chiesto al TAR, in seno al ricorso introduttivo, la desecretazione;

b) il TAR, su esplicita richiesta del ricorrente lo aveva poi rimesso in termini per notificare, a mezzo del rinvio dell’udienza di discussione.

3.2. Da quanto sopra deriverebbe, secondo l’appellante, l’ingiustizia del pronunciamento gravato, posto che, se il TAR avesse ritenuto sussistente l’inammissibilità avrebbe dovuto dichiararla alla prima udienza del 03.04.2019, senza accordare un rinvio per dare la possibilità al difensore di integrare la notifica.

3.3. Nel merito l’appellante insiste nell’accoglimento dei motivi del ricorso introduttivo.

4. Ritiene il Collegio che il gravame sia infondato.

4.1. Innanzitutto dal verbale d’udienza del 03.04.2019 emerge un semplice rinvio su istanza del ricorrente, senza nessuna espressa rimessione in termini da parte del Collegio. Né la concessione di un rinvio a domanda da parte del Presidente (nel verbale si legge: “ Parte ricorrente chiede un rinvio per produrre doc. Il Presidente accoglie e rinvia all' 8 maggio 2019” ) può costituire una implicita e definitiva adesione alle tesi in diritto formulate dal ricorrente. Prova ne è che, una volta prodotti i citati documenti, all’udienza dell’8 maggio 2019, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., dei dubbi in relazione alla tempestività o meno della notifica alla controinteressata, invitando le parti stesse a controdedurre.

4.2. Quanto al “merito” della questione - relativo alla pretesa impossibilità di procedere alla notifica in quanto l’indirizzo “effettivo” della controinteressata era stato secretato, per ragioni di cautela, dall’amministrazione - il Collegio rileva che è lo stesso appellante a riconoscere che la Prefettura di Milano, su richiesta del Giudice di prime cure, non ha fatto altro che depositare la fotocopia della carta d’identità della sig.ra -OMISSIS-, nella quale era indicata l’indirizzo di residenza della stessa.

4.2.1. L’indirizzo di residenza, tuttavia, era ordinariamente e semplicemente evincibile dai registri anagrafici, senza particolari o defatiganti ricerche. Dunque, non si comprende perché l’appellante abbia indugiato a notificare presso l’indirizzo di residenza (indirizzo di residenza al quale l’ordinamento ricorrente riconnette una presunzione di presunzione di abituale dimora ai sensi dell’art. 144 c.c.) secondo le modalità di cui all’art. 137 e ss. cpc.

4.3. Le argomentazioni che l’appellante spende in ordine alla “secretazione” della dimora “effettiva”, del resto, non rilevano. Rectius , sarebbero potute rilevare nel diverso caso in cui fosse stata eccepita (dalla controinteressata) l’eventuale nullità della notifica fatta nelle forme presuntive (si pensi alla consegna al familiare o alla compiuta giacenza) presso il luogo di residenza, ma non già quando, come nel caso di specie, la basilare ricerca anagrafica dell’indirizzo, secondo le ordinarie modalità, sia pretermessa.

4.4. Diversamente ragionando, e autorizzando la notificazione tardiva in tutti i casi in cui il ricorrente abbia il mero sospetto che all’indirizzo anagrafico non corrisponda la dimora effettiva, si stravolgerebbe, di fatto, il principio del necessario rispetto del termine decadenziale.

5. L’appello deve pertanto essere respinto.

6. Attesa la peculiarità della questione, il Collegio ritiene comunque sussistano giusti motivi per compensare le spese del grado.

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