Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-05-26, n. 202104058
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Testo completo
Pubblicato il 26/05/2021
N. 04058/2021REG.PROV.COLL.
N. 10503/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10503 del 2015, proposto da
Dicos s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Balestra, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 7;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Biagini Debora, nonché Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6149/2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Valerio Perotti e data la presenza degli avvocati Balestra e Garofoli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la società Dicos s.p.a. rappresentava che il Comune di Roma le aveva concesso, in virtù di Convenzione del 19 settembre 2007, stipulata ai sensi dell’art. 35 della l. n. 865 del 1971, il diritto di superficie per la durata di anni 99 su un’area edificabile della superficie complessiva di mq. 2.184 circa, costituente il comparto F/p del Piano di Zona “B51 Via di Ponderano”, distinta in Catasto Terreni al foglio 339 particella frazionata 5013. Su detta area era prevista, nell’ambito del Piano di Zona, la realizzazione di una cubatura residenziale di mc. 4.172 effettivi.
La concessione del diritto di superficie era stata accordata per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare, fruente di finanziamento agevolato della Regione Lazio per la costruzione di alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore ad anni otto, ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 398 del 1993 (come convertito in l. n. 493 del 1993) e dell’art. 8, commi da 3 a 8, della l. n. 179 del 1992.
La ricorrente rappresentava altresì che per i programmi costruttivi fruenti di finanziamento pubblico, il prezzo di cessione ed il canone di locazione erano stati determinati sulla base dei criteri di cui al Disciplinare generale, che assumeva come elemento di calcolo un costo minore rispetto a quello degli interventi a credito ordinario; inoltre, anche il QTE (Quadro Tecnico Economico) dell’intervento, presentato alla Regione Lazio, era stato da quest’ultima debitamente approvato, previo espletamento delle dovute verifiche.
Gli alloggi realizzati venivano concessi in locazione con canone corrispondente a quello come sopra determinato (pari al 4,30% del prezzo di cessione).
L’amministrazione comunale, però, dubitando che non fosse corretta la determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, per non essere stato considerato, nella determinazione dei costi, l’importo del contributo erogato dalla Regione, avviava d’ufficio un procedimento amministrativo per verificarne l’effettiva consistenza ed eventualmente disporne una nuova determinazione.
Tale procedimento si concludeva con il provvedimento impugnato da Dicos s.p.a. innanzi al giudice amministrativo, con cui venivano rideterminati il prezzo di cessione ed il conseguente canone di locazione degli alloggi assegnati.
A sostegno delle proprie ragioni, Dicos s.p.a. deduceva quattro articolati motivi di censura.
Costituitisi in giudizio, sia il Comune di Roma che la Regione Lazio contestavano la fondatezza delle censure, chiedendone il rigetto.
Interveniva altresì, ad adiuvandum , l’ACER - Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia.
Con sentenza 28 aprile 2015, n. 6149, il giudice adito respingeva il ricorso, ritenendolo infondato.
Avverso tale decisione Dicos s.p.a. interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) Sull’assunto secondo il quale sarebbe il cittadino il beneficiario effettivo e finale del finanziamento pubblico; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 – Violazione e falsa applicazione della deliberazione del Consiglio comunale di Roma Capitale del 25 luglio 2005 n. 173; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 13 del “Disciplinare generale”;