Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2015-07-09, n. 201503067

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2015-07-09, n. 201503067
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503067
Data del deposito : 9 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05102/2015 REG.RIC.

N. 03067/2015 REG.PROV.CAU.

N. 05102/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5102 del 2015, proposto da:


Dehon Network Società Consortile a Responsabilità Limitata, rappresentata e difesa dall'avv. M R, con domicilio eletto presso Paolo Saolini in Roma, viale dei Parioli n.27;


contro

Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

nei confronti di

Tbs Television Broadcasting System Srl, Hrvatska Regulatorna Agencija Zamrezne Djelatnosti Hakom (Autorità Croato Per Industrie di Rete);
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso Delegazione Regione Puglia in Roma, piazza dell'Oro, n.3;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA SEZIONE I n. 01560/2015, resa tra le parti, concernente modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale dvb-t


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico e di Regione Puglia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati Mauro Maiolini su delega di M R, Marina Altamura e l'avv. dello Stato Alessandro De Stefano;


Considerato che la delibera è stata adottata in attuazione di una normativa emergenziale motivata dalla necessità di rispettare i trattati internazionali sottoscritti dall’Italia nell’ambito dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) e finalizzata ad evitare l’apertura di procedure comunitarie di infrazione (al riguardo si veda la nota del 9 giugno u.s. della Commissione europea indirizzata alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea);

Considerato che la legge (art. 6, commi da 8 a 9 septies, d.l. n. 145/13, conv. in l. n. 9/2014), ha indicato l’oggetto del provvedimento da emanare che consiste nella esclusione dalla pianificazione delle frequenze interferenti imponendo l’adozione di misure risolutive di eliminazione di tali frequenze con l’effetto che la legge non lascia spazi di discrezionalità alla Autorità intimata;

Considerato che devono considerarsi interferenze accertate quelle segnalate da una amministrazione estera e pervenute per le vie ufficiali al competente Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità stabilite dal Regolamento Radio della sopradetta UIC che riveste carattere di Trattato Internazionale al quale l’Italia ha aderito;

Considerato sotto il profilo del periculum in mora che il legislatore ha scandito un complesso iter procedurale al fine di pervenire alla disattivazione degli impianti, (si veda anche il decreto interministeriale n.85145 del 17 aprile u.s. art.6) con l’effetto che la disattivazione degli impianti ed il contestuale rilascio delle frequenze non avranno luogo prima della adozione di misure compensative;

Considerato quindi che la delibera impugnata non può considerarsi immediatamente lesiva per le emittenti interessate atteso che le necessarie e contestuali misure ulteriori di attuazione previste dal legislatore nello stesso termine di quello di rilascio delle frequenze non sono state ancora adottate;

Ritenuto di compensare le spese della attuale fase;

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