Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-23, n. 202306173

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-23, n. 202306173
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306173
Data del deposito : 23 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2023

N. 06173/2023REG.PROV.COLL.

N. 00402/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2023, proposto dalla -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L F in Roma, viale G. Mazzini n. 11,

contro

l’INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A R e L C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A R in Roma, via IV novembre n. 144,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. -OMISSIS- del 2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023, il Cons. A M M e sentite le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente in primo grado - -OMISSIS- di -OMISSIS- (d’ora in poi solo -OMISSIS-), impresa che opera nel settore dell’agricoltura - ha impugnato la nota n. -OMISSIS- del 23 agosto 2021, a mezzo della quale l’Istituto Nazionale per l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro (d’ora innanzi INAIL) aveva negato il finanziamento relativo all’ “ Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 ” all’intervento proposto con “ Domanda ISI n. -OMISSIS- -OMISSIS- ”.

1.1. Il finanziamento è stato richiesto per l’acquisto di un nuovo trattore agricolo (modello Deutz Fahr 6145.4) e di un erpice rotante (M F 4000).

1.2. L’impresa si è collocata in posizione utile per l’ammissibilità del finanziamento, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato tecnico all’Avviso pubblico.

1.3. Con la gravata nota, l’INAIL ha comunicato all’impresa ricorrente la non finanziabilità dell’intervento, sul presupposto di plurimi profili di criticità nella documentazione prodotta dalla società -OMISSIS- ai fini del conseguimento dei benefici comunitari e, anche per il fatto che non sarebbe risultato d’immediata evidenza il miglioramento che l’acquisto delle due macchine avrebbe apportato all’attività - complessivamente intesa - dell’azienda agricola.

1.4. -OMISSIS-, quindi, ha impugnato la nota in esame, chiedendone al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, previa sospensione, l’annullamento sulla scorta delle seguenti ragioni di diritto: 1) sarebbe stata illegittimamente omessa la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis , della l. n. 241 del 1990 e del comma 7 dell’art. 19 dell’Avviso pubblico;
2) entrambi i beni – in sostituzione delle macchine allegatamente vetuste attualmente in uso – risponderebbero agli attuali s tandard di sicurezza, riducendo sia le emissioni inquinanti, che il consumo di carburante, con conseguente aumento del reddito e del fatturato dell’azienda, come sarebbe stato confermato oltre che dalle schede tecniche e dalle perizie asseverate, dalle valutazioni di miglioramento derivanti dalla rottamazione del trattore e dell’altro macchinario.

1.5. -OMISSIS- ha, infine, formulato domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale subìto e subendo dall’impresa.

1.6. Nel primo grado di giudizio si è costituito l’INAIL, chiedendo la reiezione del ricorso.

2. Con sentenza n. -OMISSIS- del 6 luglio 2022 il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha respinto il ricorso.

2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS-, articolando distinti motivi che di seguito saranno esaminati, insistendo nel sostenere l’illegittimità della nota impugnata in primo grado e contestando la correttezza della statuizione reiettiva gravata.

3. Resiste l’INAIL, difendendo la correttezza della pronuncia appellata e domandandone la conferma.

4. All’udienza del 25 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’oggetto del contendere riguarda la corrispondenza o meno dell’intervento richiesto da -OMISSIS- (acquisto di un trattore e di un erpice agricolo) ai parametri di concessione dei finanziamenti europei.

5.1. Oggetto della controversia concerne, in particolare, sia la completezza – tenuto anche conto del visto carattere europeo del finanziamento - della documentazione prodotta dall’interessata, sia la questione del se l’introduzione del trattore agricolo (Deutz Fahr 6145.4) ed altri macchinari relativi al finanziamento (Erpice rotante M F per Trattore) – naturalmente più moderni e performanti di quelli presenti in azienda - possano o meno determinare un miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’impresa agricola, in rapporto all’attività complessiva dell’impresa.

6. L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, e va respinto.

6.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che la controversia si risolve nel giudizio sulla legittimità dell’apprezzamento dell’INAIL - ai fini dell’ammissione al finanziamento richiesto, dei criteri attinenti alla finalità e all’efficacia dell’intervento proposto – e, segnatamente nello scrutinio del corretto esercizio della discrezionalità tecnica, riservata all’Istituto nella valutazione delle suddette voci dell’intervento presentato da -OMISSIS-.

6.2. Occorre, allora, precisare che gli apprezzamenti censurati dalla ricorrente, in primo grado, possono essere sindacati solo se affetti da macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero da evidenti errori di fatto (cfr. ex multis Cons. di Stato, III, 5 aprile 2018, n. 1331), restando, in ogni caso, preclusa al giudice la surrogazione della propria valutazione a quella dell’Amministrazione, se non inficiata dalle predette, manifeste violazioni.

6.3. Tanto premesso, con un unico articolato motivo di appello -OMISSIS- chiede, ora, la riforma della sentenza del T.A.R. del Veneto per violazione dell’art. 19 dell’Avviso pubblico ISI agricoltura 2019-2020;
oltre che per vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Si duole che, il primo giudice abbia erroneamente escluso il miglioramento economico-finanziario, derivante dalla introduzione dei nuovi macchinari, sol perché ottenuto unicamente tramite la riduzione dei consumi e dei tempi di lavoro.

6.4. Assume che l’Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 non aveva indicato schemi prestabiliti, né precisato metodologie specifiche a cui attenersi.

6.5. Soggiunge, in estrema sintesi, l’appellante che i miglioramenti derivanti dall’utilizzo delle nuove macchine si ripercuotono più che positivamente sul rendimento della azienda, di modeste dimensioni, che si occupa principalmente di lavorazione nei campi e che altrimenti sarebbe costretta a continuare mezzi obsoleti, poco efficienti e non sicuri.

6.6. Allega, infine, di avere prodotto in sede procedimentale: il modulo A (domanda), il Modulo B (perizie asseverate), integrato per rispondere alle richieste dall’INAIL, i preventivi, le schede tecniche, le brochure relativi ai nuovi mezzi che si avrebbero voluto acquistare, nonché le valutazioni del miglioramento atteso per entrambi i macchinari, con riguardo ai quali è stato chiesto il finanziamento.

6.7. Per quanto attiene, invece, all’erpice M F, sostiene di avere prodotto la documentazione, allegatamente idonea a chiarire le criticità sollevate dall’Istituto circa la proprietà e l’anno di produzione.

6.8. Di diverso avviso è la tesi sostenuta invece dall'Amministrazione appellante, sostanzialmente mirante ad attribuire peso decisivo - ai fini della verifica del rispetto del requisito di ammissione al finanziamento – alle disposizioni dell’Avviso ISI Agricoltura 2019-2020, là dove espressamente evidenzia che non sarebbe stato sufficiente, per l’erogazione dei finanziamenti ISI, che i progetti avessero eliminato o ridotto le fonti di rischio infortunistico, dovendo gli stessi soddisfare tutti i requisiti previsti dall’art. 2 dell’Avviso e dell’Allegato tecnico ed imposti dalla normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione europea), per superare le soglie de minimis previste per le imprese agricole.

6.9. Nello specifico per beneficiare di Aiuti di Stato per l’importo superiore ai de minimis sarebbe stato necessario soddisfare, a dire dell’Istituto, l’ulteriore obiettivo del “ miglioramento del rendimento e della sostenibilità intesi in senso globale dell’azienda agricola e, in particolare attraverso la riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione ” (art. 14, comma 3, del Regolamento –UE, n. 702/2014).

6.10. Per tale motivo soggiunge, ancora, l’Istituto di avere previsto espressamente nel Bando che: “ gli acquisti da realizzare devono soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori in conformità all’articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. e dell’articolo 14 del regolamento UE n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, come modificato dal Regolamento UE 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019 ”.

7. L’appello non è fondato.

7.1. Come il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire in analoga recentissima controversia (Cons. di Stato, Sez. I, affare n. 464/2022;
parere n. 111/2023), la questione si risolve sostanzialmente nel giudizio della correttezza dell’apprezzamento dall’INAIL, ai fini dell’ammissione al finanziamento richiesto, dei criteri attinenti alla finalità e all’efficacia dell’intervento proposto e, quindi, nello scrutinio del corretto esercizio della discrezionalità tecnica riservata all’Istituto nella valutazione delle suddette voci del progetto, alla luce della documentazione prodotta dalla Azienda appellante, aggiungendosi che “ la verifica cui è chiamato l’Istituto appellato non è solo preordinata ad accertare il rispetto dei requisiti soggettivi di ammissione o l’astratta rispondenza della domanda e del progetto alla tipologia prevista dal bando e alle indicazioni provenienti dagli allegati del bando stesso, ma anche ad appurare l’effettiva idoneità dell’intervento progettato a ridurre il rischio di infortunio ed aumentare la sicurezza ”.

7.2. Alla luce delle suindicate coordinate ermeneutiche il provvedimento gravato in primo grado non contiene apprezzamenti affetti da macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero da evidenti errori di fatto, essendo il frutto, come rilevato correttamente T.A.R., di un attento esame e valutazione della documentazione prodotta, e come stigmatizzato dallo stesso Tribunale incompleta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 novembre 2020, n. 7085).

7.3. Tale conclusione deve essere confermata per due ordini di considerazioni.

La prima, è che, là dove venissero ammessi a finanziamento macchinari immatricolati anche in epoca non risalente, perché ritenuti nel concreto non più in linea con i dati del libretto a causa dell'allegato eccessivo utilizzo delle macchine, ci si troverebbe a comparare dati disomogenei perché non ancorati a criteri certi, come lo sono invece quelli riportati nel manuale d’uso del libretto;

7.4. Sotto altro profilo, se si accogliesse la tesi adombrata dalla Azienda appellante si perverrebbe ad un livellamento per così dire verso il basso della qualità ed efficienza dei progetti finanziati, in considerazione di un budget - si ripete - comunque limitato, e si finirebbe per penalizzare coloro i quali chiedono il finanziamento per macchinari già ab origine inadatti, perché vetusti.

7.5. In altri termini, attesa la scarsità delle risorse economiche disponibili, l’Istituto non poteva che destinarle per la sostituzione di macchine agricole più rischiose e a maggior impatto ambientale.

7.6. Né le argomentazioni sviluppate dalla ditta appellante appaiono decisive a dimostrare in maniera persuasiva quanto richiesto dal bando di finanziamento, relativamente al “ miglioramento documentato delle condizioni salute sicurezza dei lavoratori ”, posto che non risulta d’immediata evidenza l’effettivo miglioramento che avrebbe apportato nell’attività d’impresa agricola -complessivamente intesa - l’acquisto delle due macchine agricole.

8. A giudizio del Collegio, alla stregua di una lettura sistematica delle viste disposizioni normative e della stessa ratio essendi dell’Avviso pubblico l’appello non risulta fondato.

8.1. Alle considerazioni che precedono conseguono la reiezione dell’appello, e per l’effetto la conferma della sentenza impugnata.

9. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.

10. Rimane definitivamente a carico della -OMISSIS- per la soccombenza il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.

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