Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-03-23, n. 202102484

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-03-23, n. 202102484
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102484
Data del deposito : 23 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2021

N. 02484/2021REG.PROV.COLL.

N. 06800/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6800 del 2020, proposto dalla Federazione italiana della caccia e dalla Federcaccia Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avvocato A M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Ispra – Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
la Lega Italiana Protezione degli Uccelli – Lipu Bird Life Italia Onlus, l’associazione italiana Word Wide Fund For Nature (Wwf) Ong-Onlus, l’Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A) ONLUS, la L.A.V – Lega Antivivisezione Ente morale Onlus, la Lega per l’Abolizione della Caccia – L.A.C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio, nonchè

nei confronti

della Regione Toscana, in persona del in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Flora Neglia con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
dell’Ambito Territoriale di Caccia – A.T.C. Firenze 5 sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
dell’EPS - Ente Produttori Selvaggina, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
della A.N.L.C. – Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tar Toscana, sez. II, n. 848 del 30 giugno 2020, che ha accolto in parte il ricorso proposto avverso l’approvazione del calendario faunistico venatorio regionale della Toscana per la stagione 2019/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ispra, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Toscana;

Visto l’appello incidentale depositato dalla Regione Toscana in data 28 ottobre 2020;

Vista la memoria depositata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonchè dell’Ispra in data 21 dicembre 2020;

Viste le memorie depositate dalle appellanti in date 28 dicembre 2020 e 7gennaio 20201;

Viste le memorie depositate dalla Regione Toscana in date 28 dicembre 2020 e 7 gennaio 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 28 gennaio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, D.L. 28 ottobre 2020 n, 137, il Consigliere G F e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Lega Italiana Protezione degli Uccelli -

LIPU

Birdlife Italia ODV, l’Associazione Italiana World Wide Fund for Nature (WWF) Onlus ONG, l’Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A ONLUS, la LAV Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale e la lega per l’Abolizione della Caccia – Lac, hanno impugnato dinanzi al Tar Toscana le delibere di Giunta 22 luglio 2019, n. 970, recante “Calendario venatorio regionale 2019-20”, e 27 agosto 2019, n. 1086, recante “l. reg. n. 20 del 2002: Stagione venatoria 2019-2020 – Apertura anticipata della caccia”.

Ad avviso dei ricorrenti la Regione Toscana, autorizzando la preapertura per i giorni 1 e 8 settembre e permettendo il prelievo di talune specie fino al 27 gennaio, avrebbero violato l’art.18, commi 1 e 2, della legge quadro dell’11 febbraio 1992, n. 157 in quanto la chiusura è stata anticipata solo di due giorni, senza rispettare l’arco temporale massimo indicato dall’art. 18, comma 1.

L’art. 18 della citata legge quadro sarebbe stata altresì violata in quanto il Calendario oggetto di gravame, discostandosi dal parere dell’Ispra, ha fissato la chiusura della caccia per la specie della beccaccia al 31 gennaio sovrapponendo, dunque, il periodo di caccia stabilito a livello regionale con i periodi della riproduzione e della migrazione di ritorno (in violazione del comma 1 bis del succitato articolo), senza peraltro produrre dati scientifici e tecnici sufficienti a ritenere che l’autorizzazione impugnata non determinasse una reale, ma solo teorica sovrapposizione.

La Regione Toscana avrebbe disatteso, infine, la l. 6 febbraio 2006, n. 66, che ratifica l’Accordo AEWA (Africa-Eurasia Waterbird Agreement), stipulato nell’ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, in quanto nel Calendario impugnato autorizza il prelievo delle specie moriglione e pavoncella, nonostante esse siano state inserite nell’Allegato III, Colonna A, della Tabella 1 (rispettivamente nelle categorie 4 e 1b, che indicano le specie globalmente minacciate e che necessitano d’integrale protezione e perciò sono inserite tra le

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