Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-24, n. 202300771
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Pubblicato il 24/01/2023
N. 00771/2023REG.PROV.COLL.
N. 05164/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5164 del 2022, proposto dal Comune di Cosenza, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati N C e C T, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
la signora R M N, rappresentata e difesa dall’avvocato P C, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Tagliamento n. 14 e con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
nei confronti
del Prefetto di Cosenza, in qualità di Commissario
ad acta
, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora R M N;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 il consigliere E L;
Viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
1. L’appellante impugna la sentenza emessa dal T.a.r. per Calabria, sez. II, 3 giugno 2022 n. 955, nella parte in cui in sede di esecuzione, ha dichiarato l’obbligo del Comune di Cosenza di pagare le somme liquidate dalla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1481 del 4 novembre 2020 a titolo di competenze, spese di giudizio ed accessori di legge.
2. L’appellante deduce un unico articolato motivo – Error in iudicando: erroneità della sentenza, intrinseca illogicità della motivazione, Violazione dell’art. 22 comma 4 del Tuel n. 267 del 2000 in materia di dissesto degli enti locali e dell’art. 5, comma 2 del d.l. n. 80 del 2004, convertito dalla l. n. 140 del 2004 – a mezzo del quale sostiene che mentre risulterebbe corretta l’affermazione con la quale il giudice di primo grado ha statuito che “nel caso di specie, gli atti di gestione che hanno dato vita al credito di risarcimento e degli interessi risalgono tutti a un periodo antecedente alla dichiarazione di dissesto del Comune di Cosenza, dell’11 novembre 2019”, sarebbe erronea l’affermazione per cui “… diverso discorso va fatto per le spese del giudizio liquidate nella sentenza della Corte d’appello, che ha condannato il Comune di Cosenza al pagamento delle spese del giudizio, nella misura sopra indicata, in quanto il credito relativo allee spese del giudizio è sorto per effetto della sentenza della Corte d’appello del 4 novembre 2020 e, quindi, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, per cui tale credito non rientra nel campo di applicazione dell’art. 248, secondo comma, del d.lgs. 267/2000, rimanendo suscettibile di ottemperanza”.
Conseguentemente il T.a.r. avrebbe erroneamente disposto che per tale parte “il ricorso
debba essere accolto, e per l’effetto, debba ordinarsi al Comune di Cosenza di pagare alla ricorrente spese, competenze e accessori di legge, nella misura di cui alla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della presente sentenza;- che debba dichiararsi l’obbligo del Comune di Cosenza di rimborsare in favore della ricorrente la somma di € 6.694,00, pagata a titolo di imposta ai fini della registrazione della sentenza”.
2.1. La tesi sostenuta dall’appellante, in base alla quale le spese legali sarebbero da porre a carico del dissesto, si basa sull’art. 252, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, nonché sull’art. 5, comma 2, d.l. n. 80 del 2004, convertito con l. n. 140 del 2004, che prevede che, ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, si intendono compresi nella fattispecie ivi prevista tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo unico.
Che tale sia la corretta interpretazione delle disposizioni citate sarebbe stato chiarito dal Consiglio di Stato, con la sentenza dell’Adunanza plenaria n.1 del 12 gennaio 2022.
3. La signora R M N si è costituita in giudizio argomentando in relazione alla correttezza della ricostruzione normativa e delle conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice e chiedendo pertanto il rigetto dell’istanza cautelare e dell’appello.
3.1. Con ordinanza n. 3326 del 14 luglio 2022 la domanda cautelate è stata accolta anche in punto di fumus .
4. Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2022 – preceduta da depositi documentali da parte di entrambe le parti - la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è fondato è va accolto.
5.1. In via preliminare il Collegio rileva che, non essendo state proposte dalle parti impugnative avverso gli ulteriori capi della sentenza impugnata, è sceso il giudicato sulla parte della sentenza di primo grado non oggetto dell’atto di appello.
5.2. Con l’appello il Comune di Cosenza ha argomentato in ordine al fatto che le spese legali, le competenze e gli accessori alle quali l’amministrazione è stata condannata dalla sentenza n. 1481 del 4 novembre 2020 della Corte d’appello afferiscono “a fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto” (Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2020 n. 2452), poiché sarebbe evidente che la condanna alle spese trova il suo fondamento nell’instaurazione di un giudizio, promosso prima della dichiarazione di dissesto (in quanto iscritto a ruolo il 6 febbraio 2019), diretto ad ottenere il pagamento della somma di euro 170.364,96 a titolo di risarcimento del danno da perdita di proprietà di terreni, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal 16 marzo 1989.
Poiché i fatti che sono stati portati all’esame del Giudice civile sono anteriori alla dichiarazione di dissesto, anche le somme a cui l’amministrazione è stata condannata in quanto soccombente nel giudizio civile rientrerebbero nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
5.3. Il Collegio ritiene che la tesi della parte appellante sia fondata sulla base dell’orientamento che questo Consiglio di Stato ha assunto con le sentenze dell’Adunanza plenaria n. 1 del 12 gennaio 2022 e n. 15 del 5 agosto 2020.
In particolare e per quanto interessa ai fini della decisione dell’appello in esame, con la decisione del 5 agosto 2020 (Ad. Plen. n. 15/2020) l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha fornito la corretta interpretazione delle parole “fatti ed atti di gestione” utilizzate dall’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000.
L’Adunanza plenaria muove il proprio ragionamento dall’art. 252, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale dispone che “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” , dando atto della integrazione allo stesso apportata dall’art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2004, il quale ha previsto che: “ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo unico” .
La corretta interpretazione delle parole “ fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ” di cui all’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, data dall’Adunanza plenaria, consiste nell’affermazione per cui “rientrino nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, bensì anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di «atti e fatti di gestione» pregressi alla dichiarazione di dissesto ” .
5.4. Risulta evidente come la condanna al pagamento delle competenze, delle spese legali e degli accessori per una vicenda contenziosa che ha avuto origine nell’anno 1989 rientri – secondo le coordinate ermeneutiche chiaramente tracciate dall’Adunanza plenaria – nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, a cui pertanto è demandata anche per questa parte l’esecuzione della sentenza n. 1481 del 4 novembre 2020 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro.
6. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in relazione alla peculiarità della fattispecie esaminata ed alla novità della questione.